DECRETO-LEGGE n. 207 del 30 dicembre 2008
Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(G.U. n. 304 del 31.12.2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti ...)
Emana
il seguente decreto-legge
CAPO I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 1. Servizi
radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.
CAPO II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2. Proroga dei termini di
cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2,
comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le
parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo , comma 23, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
CAPO III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 3. Accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 4. Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».
Art. 5. Validità delle graduatorie
delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente
al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni.
Art. 6. Concorsi con riserva
di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali
avviate entro il 30 giugno 2009.
Art. 7. Società di rilevazione
statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis,
comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 8. Accantonamento di
risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno
2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
CAPO IV
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 9. Versamento delle
sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n.
146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette
sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo
di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato
all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non
obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata al
bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente.
L' importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare,
in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.
2. I comandi di personale previsti da specifiche
disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con
provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo
i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
CAPO V
AFFARI ESTERI
Art. 10. Elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)
e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono
rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre
2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani
all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi
Comitati.
CAPO VI
INTERNO
Art. 11. Contrasto al
terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole :
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009».
Art. 12. Mantenimento in
bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici
periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio
previsti per la promozione a viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità
finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147,
e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario
2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al
programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».
CAPO VII
DIFESA
Art. 13. Emanazione del
regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a
disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma
78, della predetta
legge n. 244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di
servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo
comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione
dell'articolo 2, comma 78,
della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.
Art. 14. Proroga di termini
per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino
all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino
all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino
all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al
2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino
al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della
difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2009.
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni,
è prorogato di 2 anni.
Art. 15. Proroga di termini in
materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi
dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non
utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 16. Proroga dei termini
di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e
comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
Art. 17. Proroga dei termini
per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e
non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18. Liquidazione coatta
amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31,
relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti
dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Art. 19. Class action
1. All'articolo 2, comma 447,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole:
«decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».
Art. 20. Proroga dei termini
per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 21. Differimento di
termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti
di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva
resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.
CAPO IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Art. 22. Disposizioni in
materia di pesca
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole:
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è
soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono
abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
Art. 23. Disposizioni relative
all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di
Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26,
comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
CAPO X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24. Limitazioni alla
guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2010».
Art. 25. Canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole:
«e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
Art. 26. Proroghe convenzioni
Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009,
del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio
1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la
migliore valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in
vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».
Art. 27. Indagine conoscitiva
sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in
essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, è
differito al 30 giugno 2009.
Art. 28. Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 29. Concessioni
aeroportuali
1. All'articolo 18,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
CAPO XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 30. Delimitazione delle
aree di balneabilità delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le
parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2009».
Art. 31. Sostanze attive
utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2010».
Art. 32. Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e
la data certa, è prorogato al 16 maggio
Art. 33. Commercializzazione
di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 34. Proroga in materia di
farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata fino al 31
dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco,
da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.
Art. 35. Personale degli enti
di ricerca
1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato
dall'articolo 3, comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
è prorogata al 30 giugno 2009.
CAPO XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Art. 36. Procedure di nomina
in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto
2009.
Art. 37. Proroga di termini in
materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno
scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge
12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è
soppresso.
CAPO XIII
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 38. Autorizzazione
paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 39. Compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 40. Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41. Proroghe di termini
in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1,
commi 523 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno
2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato
al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il
31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre
2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno
2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di
personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui
al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita
intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c),
terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui
all'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine.
Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri,
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei
relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il
seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale
stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia
Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella
misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena
di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per
l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per
l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere
derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto
a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui
all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30
giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di
applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale
appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità,
sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli
dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà
assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere
di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite
previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra
banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per
l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del
personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti
finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del completamento delle
procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le
amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti
limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al
presente comma.
Art. 42. Differimento di
termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di
gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bisdel decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326
è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo
le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la
rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo
14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, è fissato al 30
giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente
al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle
procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni
finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione
documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali
n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica
nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui
all'articolo 10, comma
3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009.
Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730
milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata
del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del
disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo
1, comma 43, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.
Art. 43. Importo massimo di
emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi
economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto
trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria
flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e
corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni
statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello
stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e
alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di
cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata
alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Art. 44. Disposizioni in
materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono
soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila
euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro
a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila
euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a
sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento
euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila
euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento
di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo
33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso
il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza
dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di
una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere
aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a
sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a
centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria»
fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a
ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a
sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravità e
ipotesi aggravate). 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,
162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o
di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste
dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a
trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in
particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e
massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al
doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo
possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci
in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole
da: « o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle
seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a
diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
(legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali,
a decorrere dall'esercizio 2009.
Art. 45. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.