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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI
approvato dal Consiglio dei ministri in data 22 marzo 2000


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA
Il seguente regolamento:

TITOLO I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle Regioni ed alle Province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, le disposizioni del presente regolamento disciplinano, nell'esercizio dei poteri generali dello Stato di indirizzo, promozione e coordinamento e allo scopo, in particolare, di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.) in conformità all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo, le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento e l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, ad eccezione di quelle in materia di collocamento della gente di mare e di diritto al lavoro dei disabili.

2. I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

"sede di lavoro" : l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue di norma la prestazione di lavoro;

"sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo": l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;

"servizi competenti": i centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;

"S.I.L." : il Sistema Informativo Lavoro.

Art. 3
(Tutela dei dati personali)

1. Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attività di orientamento e formazione professionale, nonché agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro - diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 -, ad enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, alle società di mediazione autorizzate, nonché agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale ed alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.

Capo II
Servizi alle persone in cerca di lavoro

Art. 4
(Elenco anagrafico)

1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.

2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore, e d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti:

a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;

b) le modalità di codifica di base delle professioni;

c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.

4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L..

5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.

6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inseriti nell'elenco anagrafico, che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 5
(Scheda professionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, ed acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del lavoratore

2. La scheda professionale, di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente Servizio per l'impiego e contiene altresì i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali, in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale 3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le Regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del sistema informativo lavoro.

Capo III
Assunzione dei lavoratori
Art. 6
(Obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento)

1. All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n.152 recante "attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro".

2. Entro cinque giorni lavorativi dall'assunzione i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

3. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare entro dieci giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei.

4. Nei confronti dei lavoratori domestici, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto è tenuto a darne comunicazione al servizio competente entro il mese successivo alla presentazione della denuncia.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a comunicare entro cinque giorni al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le seguenti trasformazioni del rapporto di lavoro:

da tempo determinato a tempo indeterminato;
da tempo parziale a tempo pieno;
da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. I datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 5 mediante documenti tratti dal registro d'impresa, di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Qualora previsto da apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro del settore agricolo con i servizi competenti, i datori di lavoro agricolo potranno tuttavia effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno ovvero nel più breve periodo previsto dalle convenzioni medesime.

7. Nel caso di rapporti di lavoro di durata non superiore a dieci giorni lavorativi, le comunicazioni di assunzione e quelle di cessazione devono essere inviate contestualmente entro il secondo giorno successivo a quello di cessazione.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti della medesima associazione sindacale, che provvede alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma del citato articolo 5.

9. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano le sanzioni amministrative rispettivamente previste per gli stessi dall'art. 9 bis, comma 3, e dall'art. 9-quater, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

10. Gli obblighi di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di assunzioni di dirigenti.

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7
(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e in particolare le seguenti norme: l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935 n.112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge;

la legge 29 aprile 1949 n.264;

gli articoli 10,11,12,13,14 e 15 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive integrazioni e modificazioni;

gli articoli 25, commi 1,2,3,4,5,6 e 7, e 28, della legge 23 luglio 1991, n.223;

i capi II e III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

l'art.9-bis, commi 1,2,4,5,7,11 e 12 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608

Art. 8
(Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario ed in quelle speciali, previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 dell'articolo 4.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.