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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione V
LETTERA CIRCOLARE A/2001 del 4 gennaio 2001
OGGETTO: Iscrizione libri paga e matricola per i lavoratori parasubordinati
Trasmissione copia nota N° 5 del 2/1/2001.
Prot. N. 5/25002/70/DOC
Roma, 2 gennaio 2001
OGGETTO: Estensione dell'obbligo assicurativo anti-infortunistico ai lavoratori parasubordinati. Art. 5 Decreto legislativo 23/2/2000 n.38. Quesito sull'obbligo di iscrizione nei libri regolamentari.
Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale codesto Istituto ha posto un quesito sull’obbligo dell’iscrizione nei libri regolamentari con riguardo alla categoria dei lavoratori parasubordinati, alla luce dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.38/2000.
In particolare, si chiede di sapere se, avendo il suddetto decreto esteso l’obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dei lavoratori parasubordinati, sia previsto l’obbligo del committente di registrare sui libri matricola e paga, anche in relazione alla nuova categoria di assicurati, tutti i dati previsti dall’art.20 del T.U. n.1124/65.
Al riguardo, l’art.5 comma 2 del D. L.vo n.38/2000 dispone che "ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico".
Pertanto, sentita anche la Direzione Generale AA. GG. Div. VII nonché la Direzione Generale Previdenza Div. XII, si ritiene senz’altro sussistente l’obbligo di registrazione sui libri matricola e paga anche per i lavoratori parasubordinati.
In relazione al libro matricola, infatti, l’art.20 del T.U. n.1124/65 stabilisce che debbono tenerlo i datori di lavoro nei confronti di tutti i prestatori di opera di cui all’art. 4. Com’è noto, il termine "prestatori d’opera" ha un significato molto ampio e comprende non solo i lavoratori dipendenti, ma anche altre figure come quella dei lavoratori parasubordinati.
In riferimento al libro paga, l’art.20 al punto 2) richiama l’obbligo di iscrizione nello stesso solo per ogni "dipendente"; ma al di là della mera dizione letterale non vi sono ragioni per escludere dagli obblighi previsti dal T.U. di cui parla l’art. 5, comma 2 del D.L. 38/2000, cui sarà tenuto il committente in quanto assimilato al datore di lavoro ai sensi del citato art. 5 comma 2.
Ai sensi dell’art. 26 del T.U. n. 1124/1965, è disposto che "in casi speciali l’Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli paga e più libri di matricola".
In relazione a quanto precede si ritiene che la suddetta separazione possa concretare una semplificazione dei libri paga e matricola dei lavoratori parasubordinati. Il libro paga potrebbe essere composto, a differenza di quello relativo ai lavoratori subordinati, solo dalla seconda parte costituente il "foglio paga". La parte presenze, infatti, non avrebbe ragione di esistere in quanto per i lavoratori in esame, non è prevista una prestazione a tempo.
La parte paga dovrebbe contenere il corrispettivo lordo con le ritenute previdenziali e fiscali e il netto pagato; cioè tutti i dati relativi al compenso globale pattuito e di volta in volta erogato. La periodicità della registrazione nel libro paga dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal contratto individuale.
In riferimento al libro matricola la semplificazione potrebbe consistere nella previsione esclusivamente dei dati anagrafici e dei dati relativi al rapporto (quali la data di inizio e termine, le mansioni, la durata, ecc.).