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Circolare Ministero del Lavoro n° 83 del 4 ottobre 2001

COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO

OGGETTO: Conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire

A seguito del passaggio definitivo dalla Lira all’Euro, ormai nella fase di completamento, che avverrà dal 1° gennaio 2002, data in cui entrerà in vigore l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di tradurre in Euro "secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato" (art. 51, comma 2, D. Lgs. 213/98) ogni sanzione penale e amministrativa, sentito in merito il gruppo di studio istituito presso questa Divisione, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti operativi così come di seguito rappresentati.
Nel periodo transitorio, iniziato il 1 gennaio 1999 e che terminerà il 31 dicembre 2001, le sanzioni sia penali che amministrative devono essere espresse sia in Lire che in Euro (art. 51, comma 1, D.Lgs. 213/98).
Pertanto, dal 1 gennaio 2002, gli importi del limite minimo e massimo delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie, fissati dalle vigenti disposizioni normative in lire, saranno tradotti in EURO.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 51 "se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

In merito al criterio di arrotondamento da adottare, la Relazione Illustrativa del D.Lgs. 213/98 con particolare riferimento all’art. 51, prevede che, nel caso in cui la conversione determini risultati con cifre decimali, si applichi un arrotondamento per difetto (c.d. troncamento), cioè alla cifra senza i decimali, al fine di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del favor rei la cui applicazione si rileva in questi casi doverosa in base ad orientamenti desumibili dalla Carta Costituzionale e dai principi dell’ordinamento.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:

1) Sanzione in materia di collocamento: da £ 500.000 a £ 3.000.000

500.000:1936,27 = 258,22 EURO

3.000.000 : 1936,27 = 1549,37 EURO

In applicazione del suddetto criterio il limite minimo della sanzione sarà tradotto in 258 EURO e il limite massimo in 1549 EURO.
L’importo in misura ridotta sarà dato dal risultato di 258 x 2 = 516 EURO

2) Sanzione in materia di lavoro a tempo parziale: L. 300.000

300.000 : 1936,27 = 154,93 EURO
In applicazione del suddetto criterio la sanzione sarà tradotta in 154 EURO.
L’importo in misura ridotta sarà calcolato come segue:
1/3 di 154 EURO= 51,33 EURO.

Applicando la regola generale sull’arrotondamento dettata dall’art. 5 del Regolamento comunitario n. 1103/97, in questo caso sarà arrotondato per difetto in quanto il decimale è inferiore a 50 e corrisponderà a 51 EURO.

Per i verbali ispettivi notificati e/o contestati prima del 31 dicembre 2001, anche se il termine di cui all’art. 16 della Legge 689/81 venga a scadere dopo la data predetta, non dovrà essere effettuata la suddetta operazione in quanto trattasi di atti formati nel periodo transitorio.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo in EURO della retribuzione imponibile e dei contributi, in mancanza di una norma ad hoc che disciplini l’arrotondamento, si ritiene di dover applicare sia la regola generale già dettata per il periodo transitorio dall’art. 5 del Regolamento comunitario n. 1103/97, sia quella adottata in sede di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 1123 del 17 novembre 1998, in base alle quali gli importi monetari da pagare o contabilizzare devono essere arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che il decimale successivo sia pari o superiore a 50 o inferiore a 50.
Le stesse regole, in carenza di espresse disposizioni, si ritengono applicabili anche alla verifica della corretta determinazione dell’importo del libro paga e quindi della busta paga facendo presente che l’arrotondamento sarà effettuato a conclusione dei calcoli finalizzati a tale operazione.

A titolo di esempio:
Operaio in nero denuncia di aver lavorato per 10 giorni, presso una ditta per un totale di ore 102 avendo pattuito una paga di L. 10.000 orarie.
Un ispettore che verifichi tale circostanza, calcolerà la retribuzione imponibile nel seguente modo:
- applicherà il minimo retributivo contrattuale che ipotizziamo corrisponda a L. 12.000 all’ora;
- tradurrà le suddette Lire in EURO – 12.000:1936,27= 6,19
- calcolerà la retribuzione per le ore ordinarie – 6,19 x 80 ore = 495,20 EURO
- calcolerà lo straordinario 35% di 6,19= 2,16
- 6,19+2,16x22 ore di straordinario = 183,70 EURO
- la retribuzione sarà data 495,20 + 183,70 = 678,90 EURO
- arrotonderà per eccesso risultando così una retribuzione imponibile pari a 679 euro.

Confidando nella piena osservanza dei contenuti della presente lettera circolare da parte di questa Divisione si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Si raccomanda, altresì, la massima diffusione della direttiva a tutto il personale interessato.