MINISTERO DEL LAVORO - Circolare 20 dicembre 1996 n° 172
Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242
PREMESSA
Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in ordine all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, si danno di seguito alcune indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.
Il decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto legislativo n. 242/1996, all'art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei "lavoratori durante il lavoro" e il successivo art. 2, comma 1, afferma che per "lavoratore" si deve intendere, a parte le esclusioni "specificatamente indicate all'art. 1, comma 3":
a) la "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (...) con rapporto di lavoro subordinato anche speciale"; b) i "soci lavoratori di cooperative o di società , anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi (...)".
Come si evince dall'analisi del testo, l'elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, ossia, di una prestazione svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di questo da cui gerarchicamente dipende il lavoratore.
Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione che delimita il campo di applicazione soggettivo e fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate dall'art. 2, è conseguenziale escludere dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria del decreto legislativo in Oggetto:
1) i lavoratori autonomi (articoli 2222 del codice civile e seguenti);
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;
3) gli associati in partecipazione (art. 292 del codice civile);
4) i soci di cooperative o di società , anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.
Pertanto, per i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati, le norme del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, non trovano applicazione; mentre, nell'ipotesi che un imprenditore affidi loro dei lavori all'interno della sua azienda o dell'unità produttiva, egli è tenuto all'adempimento dei soli obblighi stabiliti dall'art. 7 dello stesso decreto.
Con riferimento ai titolari di studi professionali, va detto che il decreto legislativo n. 626/1994 trova ad essi applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari. Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore ad undici, gli studi professionali rientreranno nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11.
2. Case di riposo per anziani.
Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero soltanto di anziani autosufficienti - anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere prevenzionale -, non sono ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e cura sia pubblica sia private di cui all'art. 8, comma 5, e pertanto non sono tenute alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.