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CIRCOLARE INAIL N° 32 DELL'11.4.2000: ASSICURAZIONI INFORTUNI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

PREMESSA

Tutte le persone e gli enti privati o pubblici, compreso lo Stato e gli enti locali che conferiscono incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in attività classificate a rischio di infortuni sul lavoro, devono iscrivere i loro collaboratori all'INAIL , a partire dal 16 marzo scorso.

Il termine per la presentazione delle denunce dei rapporti già instaurati decorre dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.38/2000, e cioè dal 15 aprile 2000.

Dopo avere diramato alcune istruzioni, pubblicato alcune inserzioni pubblicitarie ed attivato sul proprio sito alcuni strumenti per facilitare l'adempimento del nuovo obbligo, l'INAIL ha ora, sul filo di lana, emanato la circolare che reca ulteriori chiarimenti in ordine alla scadenza ormai imminente.

Rientrano nella previsione del decreto legislativo 38/2000 e quindi saranno tutelati contro gli infortuni: a)i lavoratori parasubordinati (articolo 5 del dlgs n.38/2000, cui è dedicata la circolare che segue); b)gli sportivi professionisti (articolo 6 dlgs 38/2000); c) i lavoratori dell'area dirigenziale (articolo 4 del dlgs38/2000).

Perché sia obbligatoria l'iscrizione è necessario che l'attività svolta rientri nella previsione dell'articolo 1 del testo unico n.1124/1965. Sono inoltre attività protette: 1) la conduzione personale di veicoli a motore di cui ci si avvalga, non in via occasionale, per lo svolgimento delle proprie mansioni; 2)l'uso diretto di video-terminali e di macchine da ufficio.

Deve essere percepito un reddito per l'attività svolta, dal momento che il premio assicurativo si calcola sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti (articoli 49 e 50 del DPR n.917/86).

Il premio, da determinarsi in base al tasso applicabile all'attività svolta, va ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente, come già avviene per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS (L.335/95).

La mancata comunicazione (apertura di una nuova posizione assicurativa o variazione di quella già esistente) non pregiudica i diritti del collaboratore in caso di infortunio, se assicurabile. Il pagamento del premio avverrà secondo le consuete modalità di versamento in autoliquidazione entro il 16 febbraio di ogni anno, una volta che il meccanismo sarà andato a regime.


Sullo specifico problema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, l'INAIL ha diramato le seguenti istruzioni applicative.

Il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, all'articolo 5, prevede:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente con dotti.
  2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
  3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
  4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.
  5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


1.1 SOGGETTI ASSICURATI

I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche"- sono i percettori di:

" redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

La suddetta norma configura la tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, individuando, nella prima parte, talune fattispecie "tipiche" (amministratore, sindaco o revisore di società, etc…) e, nella seconda parte, i requisiti generali per la ricorrenza dei rapporti in esame.
Tanto premesso, si formulano le seguenti precisazioni ed istruzioni.



1.2 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA REQUISITI

Dalla formulazione della disposizione menzionata si evince che gli elementi indicatori della parasubordinazione sono: a) la collaborazione, b) il coordinamento, c) la continuità, d) la natura prevalentemente personale della prestazione.

A) COLLABORAZIONE

Nei rapporti in argomento, come per espresso indicato nel secondo capoverso della citata lettera a), manca il vincolo della subordinazione nei confronti del soggetto destinatario della prestazione lavorativa.
Il prestatore, quindi, è svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione gerarchica dell'impresa, la quale è destinataria di un'opera o di un servizio predeterminato, per la cui realizzazione il prestatore medesimo gode di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento.
Il lavoratore in questione è, di norma, un collaboratore estraneo all'impresa, che agisce in via autonoma, ma in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore.


B) COORDINAMENTO

Tale elemento, che per il lavoro parasubordinato sostituisce il vincolo della subordinazione, si identifica nel rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione.
Detto aspetto, strettamente connesso con quello della continuità, consiste nel collegamento funzionale dell'attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo.
E' il requisito del coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione ad assumere rilevanza determinante ai fini della connotazione del rapporto.
Pertanto, la differenza tra prestazione di lavoro parasubordinato e quella di lavoro subordinato sta anche nella modalità dell'esecuzione: la prima deve conformarsi soltanto alle direttive dell'imprenditore, mentre la seconda anche alle modalità di esecuzione preventivamente stabilite.


C) CONTINUITA'

La prestazione dedotta in rapporto non deve essere meramente occasionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo.

Conseguentemente, l'accordo fra le parti deve comportare lo svolgimento di una serie imprecisata di adempimenti a contenuto professionale per un arco di tempo determinato cosicchè l'attività da prestarsi sia programmata dal prestatore in funzione dell'esigenza a carattere non transitorio del richiedente.
Esulano, pertanto, da tali rapporti quelli che, estrinsecandosi in una relazione occasionale con il committente, sono destinati ad esaurirsi con il compimento dell'unica prestazione oggetto dell'accordo delle parti.
A tale proposito la Suprema Corte si è pronunciata sulla non ravvisabilità del requisito della continuità e della coordinazione nell'ipotesi di prestazione unica ad esecuzione istantanea, occasionale e destinata, quindi, a non ripetersi nel tempo (Cass. 23.11.1988, n. 6928). Analogamente, è stato ritenuto in ipotesi di " affidamento di un opus unico sia pure ad esecuzione non istantanea ed ancorchè articolato in una serie di atti esecutivi dell'unico incarico" (Cass. Sez. Lav.; sent. n. 1495 del 26.2.1996).
Tuttavia la medesima Corte di Cassazione non ha escluso l'esistenza della continuità purchè la prestazione, benchè unica, richieda non solo un'attività prolungata, ma anche un'interazione tra le parti che si protragga per tutta la durata del rapporto e che non sia limitata alle sole fasi dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo (Cass. 15.10.1986, n. 6052).
In sintesi, il requisito della continuità risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale effettuata in modo regolare e sistematico.


D) NATURA PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'OPERA

Tale requisito consiste nella necessaria prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, semprechè non si perda la preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della responsabilità gravante sullo stesso.
La relativa indagine andrà svolta, caso per caso, tenendo conto della qualità e natura della prestazione dedotta in rapporto.
In via esemplificativa, il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburante, con l'obbligo per quest'ultimo dell'acquisto dei prodotti petroliferi forniti dal concedente, rientra nei rapporti di collaborazione di che trattasi solo se il gestore sia in concreto obbligato ad una continua e coordinata collaborazione con il concedente nell'esercizio di un'attività prevalente personale.
Tale rapporto non sussisterà allorchè il gestore abbia organizzato la sua attività con criteri imprenditoriali tali da far ritenere che egli si sia limitato a coordinare e a dirigere l'opera dei suoi collaboratori, senza alcun coinvolgimento personale nella distribuzione del carburante (Cass; Sez. Lav. sent. n. 11324 del 30.12.1994).

In sintesi ed in via generale, detti rapporti:




2. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Al fine di fornire chiarimenti in ordine alle problematiche connesse all'esatta individuazione dei soggetti rientranti nell'obbligo assicurativo, si reputa opportuno passare in rassegna alcune tipologie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo pure conto dell'evolversi della giurisprudenza nella specifica materia nonché degli indirizzi emanati al riguardo dall'Amministrazione Finanziaria.


A) SINDACI E REVISORI

Tali figure devono intendersi ricomprese nell'obbligo assicurativo allorchè il relativo ufficio sia affidato a soggetti per i quali l'ordinamento della professione non preveda espressamente lo svolgimento di detta funzione.
Così, ad esempio, è da ritenersi assoggettato all'obbligo assicurativo l'avvocato che esplichi tale funzione, in quanto l'attività di sindaco non risulta espressamente prevista dall'ordinamento professionale forense (Circolare Ministeriale n. 97/E del 9.4.98).
Diversamente è da dirsi per i dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali, per i quali i relativi ordinamenti professionali indicano tale attività fra quelle proprie della professione.
Né a diverse conclusioni pare possa pervenirsi pure a seguito dell'istituzione del Registro dei Revisori Contabili, posto che l'iscrizione in detto Registro dà esclusivamente diritto all'uso del titolo di "revisore contabile", ma non introduce una nuova figura professionale (Circ. Min. n.108/E del 3.5.1996).


B) AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

Tali soggetti sono fra quelli cui estendere la tutela assicurativa, in quanto i rapporti intrattenuti sono da ricondurre nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, anche qualora i relativi incarichi siano ricoperti da dottori commercialisti o da ragionieri, trattandosi di attività, che, neppure per questi ultimi, rientrano nell'oggetto "proprio" dell'attività svolta (Circ. Min. n. 97/E del 9.4 1998 e n. 141/E del 4.6.1998).
Giova inoltre precisare che sono da ritenersi esclusi dall'area della parasubordinazione gli amministratori delegati ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione, il cui ruolo tende a coincidere con quello dell'imprenditore non essendo soggetti a quest'ultimo nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo.
Diversamente, si tratterà di collaborazione coordinata qualora essi siano tenuti a rispettare un mandato ordinario da parte del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferire circa l'attività amministrativa.


C) COMPONENTI DI COLLEGI E COMMISSIONI

Analogamente, rientrano nella tutela i soggetti che partecipano a collegi e commissioni, sempreché ricorrano i requisiti e le condizioni di legge già declinate.
Un'eccezione a tale principio, peraltro riconducibile alle motivazioni sopra espresse per i dottori commercialisti che svolgono attività di sindaco, è stata introdotta con le istruzioni ministeriali di cui al Decreto del 30.3.1998, allegate al mod. UNICO, con le quali si è affermato, a titolo di esempio, che l'attività prestata dai geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali dell'Ordine di appartenenza si considera rientrante in quella principale dagli stessi svolta i n via autonoma.


D) COLLABORATORI DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

Nell'ambito di dette attività si deve distinguere l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno, di cui all'art. 2575 del c.c., dai casi in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l'oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del diritto d'autore, quale è, ad esempio, l'ipotesi dei correttori di bozze o di quanti si limitano a fornire notizie utili per la redazione dell'articolo.
Questi ultimi rientrano senz'altro nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa che interessa ai fini assicurativi.


E) AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

In via generale, l'attività di amministratore di condominio rientra nell'ambito delle figure "atipiche" dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell'art. 49 del menzionato Testo Unico fiscale, allorquando l'attività presenti i requisiti delineati dalla norma, più sopra riportati in dettaglio.
Pertanto debbono considerarsi inerenti ai menzionati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni che un condomino, esercente attività lavorativa di altra natura, rende nello svolgimento delle funzioni di amministratore attribuitegli dall'assemblea in conformità al regolamento di condominio.
Viceversa nell'ipotesi in cui un soggetto compia, in maniera sistematica ed abituale, con una organizzazione di mezzi, una pluralità di prestazioni relative all'amministrazione di più condomini, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto intrattenuto con il singolo condominio e dall'esercizio di altre attività economiche, non può porsi in dubbio che le prestazioni dal medesimo rese concretizzino esercizio abituale di lavoro autonomo, come tale produttivo di analogo reddito ai sensi del co mma 1 (cfr. Circolare Ministero delle Finanze n. 77 del 24.12.92 e Sentenza Corte di Cassazione n. 6671 del 24.7.96).
Per la corretta individuazione della fattispecie considerata è rilevante accertare la sussistenza di mezzi organizzati nello svolgimento dell'attività, in quanto, ai fini dell'inclusione del rapporto fra quelli di collaborazione coordinata e continuativa, si impone la condizione dell'assenza di spiccata autonomia economico-organizzativa del prestatore del servizio.


F) SOCI - AMMINISTRATORI

Com'è noto, tali lavoratori, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Testo Unico del 1965 sono già compresi nell'obbligo assicurativo se nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 operano in via abituale con rapporto di dipendenza -almeno funzionale- dalla società datrice di lavoro.
Al riguardo è da rilevare che il concetto di "dipendenza funzionale", estrinsecantesi in un rapporto di collaborazione caratterizzato dalla professionalità, sistematicità ed abitualità, è stato coniato dalla giurisprudenza per consentire la tutela dei suddetti soggetti, anche in assenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato.
Tale "dipendenza funzionale" costituisce un aspetto tipico della parasubordinazione, talché i requisiti per la sussistenza della prima debbono ritenersi coincidenti, se addirittura non mutuati, dalla parasubordinazione.
In tale ottica, si ritiene che l'attività di amministrazione della stessa società, per la quale naturalmente ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 T. U., sia assorbita dall'altra già assicurata.
In tali ipotesi non si dovrà pertanto provvedere all'apertura di un'ulteriore posizione assicurativa.



G) INSEGNANTI

Possono considerarsi collaborazioni coordinate e continuative anche quei rapporti che si instaurano tra insegnanti e scuole private e pubbliche qualora, naturalmente, non siano sussumibili nell'ambito dello schema giuridico del lavoro subordinato.

La ricorrenza di tale ultimo rapporto può ritenersi esclusa qualora:


Si ritiene, infine, utile evidenziare come per gli stessi soggetti valga anche l'obbligo di iscrizione all'apposita gestione previdenziale separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, che -a fini statistici- ha distinto i sottoindicati settori di attività:

  1. amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  2. amministratore di condominio;
  3. archiviazione, traduzioni, servizi amministrativi e contabili;
  4. assistenza tecnica, macchinari, impianti, collaudi, certificazione della qualità;
  5. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione in genere;
  6. consulenze aziendali, fiscali, amministrative, contabili, informatiche, etc…;
  7. estetica, igiene in genere;
  8. formazione, istruzione, addestramento;
  9. intermediazione, recupero crediti, notifica atti, etc…;
  10. moda, arte, sport, spettacolo;
  11. partecipanti a collegi e commissioni;
  12. salute, assistenza;
  13. sondaggi di opinione, marketing e telemarketing, pubblicità, ricerche statistiche e di mercato;
  14. trasporti e spedizioni;
  15. turismo, animazione, intrattenimento, mostre, mercati;
  16. vendite a domicilio;
  17. altre
  18. dottorati di ricerca.

L'accertamento della sussistenza di detta iscrizione, correlata allo svolgimento di una delle attività di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000, costituisce elemento rilevatore ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo.



3. INDIVIDUAZIONE DEI RAPPORTI

Dopo aver delineato, seppure sommariamente, gli elementi costitutivi dei rapporti di lavoro in esame ed avere passato in rassegna, a titolo necessariamente non esaustivo, le figure più ricorrenti (sia tipiche che atipiche), si reputa opportuno sottolineare la rilevanza da attribuire alla volontà delle parti nella definizione della tipologia contrattuale, pur competendo in via esclusiva al Giudice l'esatta qualificazione legale del rapporto di lavoro indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato.
Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha precisato come, qualora dallo svolgimento del rapporto non possano trarsi elementi certi di qualificazione, a tali fini non si possa prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti nel senso che si deve tener conto del relativo reciproco affidamento e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle parti medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. 17.6.96, n. 5532 e 15.2.97, n. 1427).



4. ATTIVITA' PROTETTE

Il menzionato articolo 5 del decreto legislativo in esame stabilisce, al comma 1, che le attività protette sono quelle individuate all'articolo 1 del Testo Unico del 1965, integrate dalla conduzione personale di veicoli a motore dei quali i lavoratori parasubordinati si avvalgano, non in via occasionale, per l'esercizio delle proprie mansioni.
In buona sostanza, le attività rischiose oggetto di tutela sono le stesse che già danno luogo all'obbligo di assicurazione per i soggetti individuati all'articolo 4 del Testo Unico.
Per quanto concerne, in particolare, la conduzione di veicoli a motore, il relativo obbligo sussiste se la stessa è strumentale all'esercizio delle mansioni svolte. Ne deriva che, di norma, la sola conduzione del veicolo durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro -se il lavoratore ha più rapporti- non è di per sé sufficiente all'insorgenza dell'obbligo assicurativo, pur costituendo condizione di indennizzo dell'eventuale infortunio in itinere in costanza delle specifiche attività rischiose di cui all'articolo 1 del Testo Unico.
Analogamente, può osservarsi che l'obbligo ricorre per i soggetti che facciano uso diretto di video-terminali e macchine da ufficio, ritenendosi quindi non estensibile la tutela infortunistica per la sola frequentazione di ambienti ove tali apparecchi siano utilizzati.



5. COMMITTENTI - ADEMPIMENTI PREVISTI

Committenti possono essere tutte le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che instaurano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per le attività indicate all'articolo 1 del Testo Unico, anche qualora svolte in ambito agricolo, integrate dalla previsione della conduzione, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.
Al riguardo si precisa che la "gestione per conto", disciplinata dall'art. 127 T. U. per i dipendenti dello Stato, non è applicabile alle collaborazioni in argomento stante la loro diversa natura giuridica.
Per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 2), il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico.
Pertanto egli dovrà provvedere alla iscrizione del lavoratore mediante la:

In entrambi i casi dovranno essere comunicati, tramite il modulo di cui si allega fac-simile:

Detto modulo dovrà comunque -a regime- essere sempre compilato e presentato in allegato alle medesime denunce, al fine di acquisire tutte le notizie necessarie alla gestione del rapporto assicurativo.
Il committente dovrà altresì provvedere:




6. IL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, è calcolato, in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del Testo Unico (art. 5, commi 3 e 4 del decreto in esame).



7. BASE IMPONIBILE

Per la determinazione dei compensi da assumere quale base imponibile, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia fiscale dall'articolo 50, comma 8, del medesimo D.P.R. n. 917/86, in virtù del quale si è pervenuti alla individuazione delle nuove figure da assicurare.
Ciò, anche in un'ottica di omogeneità con le norme che regolano la contribuzione INPS per gli stessi soggetti.
Pertanto, la base imponibile è da intendersi costituita dal reddito percepito dal lavoratore al netto delle detrazioni di cui all'art. 50, comma 8, del citato D.P.R. n. 917/86 in materia fiscale.
Quest'ultima norma stabilisce che il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 49 - è costituito dall'ammontare dei compensi in danaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto.
Si aggiunge, inoltre, che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 51 della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), a decorrere dall'1.1.1999, e per l'anno 2000, la menzionata riduzione forfetaria (del 5 per cento) è stata fissata nella maggiore misura del 6% se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite di £. 40.000.000 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore alla deduzione fiscale per esso prevista (attualmente £. 1.800.000).
Detta aliquota, alle medesime condizioni, é fissata al 7% a decorrere dall'1.1.2001.
L'importo, così come sopra determinato ai fini fiscali, costituisce, pertanto, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, nei limiti stabiliti, ai sensi del citato articolo 116 del Testo Unico, allo stato pari, rispettivamente, a £. 21.382.000 e a £. 39.709.000 annue.
Dall'espressione letterale della norma in commento, si evince che detti limiti si riferiscono a tutti i compensi percepiti dal lavoratore parasubordinato per l'attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta nel corso dell'intero anno, derivanti anche da più rapporti siano essi contemporanei o susseguenti, intrattenuti con lo stesso ovvero con committenti diversi.
I succitati parametri annuali sono, peraltro, divisibili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto di collaborazione.
Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione, si rende pertanto necessario distinguere le ipotesi di compensi derivanti da:

a) un unico rapporto intrattenuto con un solo committente;
b) due o più rapporti intrattenuti con committenti diversi;
c) due o più rapporti intrattenuti con un unico committente.




A) UNICO RAPPORTO INTRATTENUTO CON UN SOLO COMMITTENTE

Da quanto già innanzi indicato, risulta evidente che, in caso di durata annuale del rapporto di collaborazione, la base imponibile sulla quale determinare il premio dovuto è pari all'intera misura dei compensi corrisposti, nei limiti stabiliti ai sensi del succitato articolo 116 del Testo Unico.
Diversamente, per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento (allo stato pari, rispettivamente, a £. 1.781.835 e a £. 3.309.085), esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto(cfr. all.n.1).



B) DUE O PIÙ RAPPORTI INTRATTENUTI CON COMMITTENTI DIVERSI, DI DURATA TOTALMENTE O PARZIALMENTE COINCIDENTE

Considerata la peculiarità dei rapporti di che trattasi, è frequente che il medesimo collaboratore intrattenga due o più rapporti con diversi committenti, anche contemporaneamente.
Preliminarmente, al fine di procedere alla corretta determinazione della base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, il collaboratore è tenuto a comunicare a ciascuno dei committenti i compensi stabiliti per ogni rapporto contemporaneamente intrattenuto.
Conseguentemente, ciascuno dei committenti, che è peraltro tenuto all'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per i datori di lavoro, dovrà determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza.
A tale scopo, egli procederà a:

    1. determinare il compenso medio mensile, calcolato suddividendo l'importo complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del rapporto;
    2. sommare l'importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri committenti;
    3. denunciare, nel caso in cui detta somma risulti essere compresa fra i succitati limiti minimo e massimo mensile (pari rispettivamente a £. 1.781.835 e a £. 3.309.085), quanto effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto di collaborazione ;

      ovvero
    4. denunciare, qualora la medesima somma risulti essere inferiore all'imponibile minimale mensile, quota parte del minimale mensile medesimo determinata in base alla stessa percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione ;

      ovvero
    5. denunciare, qualora la somma stessa risulti essere superiore all'imponibile massimale mensile, quota parte del medesimo massimale mensile determinata in base alla stessa percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.



C) DUE O PIU'RAPPORTI INTRATTENUTI CON UN SOLO COMMITTENTE DI DURATA TOTALMENTE O PARZIALMENTE COINCIDENTE

In questa ipotesi il committente determinerà la base imponibile relativa a ciascun rapporto di collaborazione seguendo i criteri come sopra già evidenziati sub B), nel rispetto dei menzionati limiti annuali, minimo e massimo, tenendo peraltro conto della totale o parziale coincidenza di durata dei rapporti stessi.



8. TASSO APPLICABILE

Per il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore, ai sensi del 4° comma del citato articolo 5, si deve fare riferimento "a quello dell'azienda, qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell'attività effettivamente svolta."
Più precisamente:




9. PAGAMENTO DEL PREMIO

Poiché la norma in esame nulla dispone al riguardo, debbono ritenersi confermate le modalità previste dagli articoli 28 e 44 del Testo Unico, con la previsione del pagamento di una rata anticipata in base ai compensi pattuiti ovvero presunti e della conseguente regolazione sui compensi effettivamente corrisposti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Pertanto nel caso di instaurazione di un nuovo, specifico rapporto assicurativo, il pagamento del premio dovrà essere effettuato a seguito di apposita richiesta della competente Sede, che provvederà, contestualmente, al rilascio del relativo certificato di assicurazione.
Nell'ipotesi in cui i soggetti in argomento debbano essere inseriti in una posizione assicurativa già in atto (denuncia di variazione), sarà la Sede medesima - ricorrendone le condizioni- a richiedere l'integrazione del premio anticipato per detta posizione.
Resta inteso che la regolazione del premio è dovuta alla scadenza del periodo assicurativo ed è calcolata e pagata all'atto dell'autoliquidazione da effettuarsi entro il successivo 16 febbraio, sulla base dei compensi effettivamente corrisposti nell'anno di riferimento.
Considerata la specificità dei rapporti di collaborazione in argomento, per i quali è più frequente che i compensi o parte di essi siano corrisposti successivamente al 31 dicembre, per consentire l'eventuale integrazione della regolazione del premio dovuto in base al tasso in vigore nell'anno di competenza, i committenti dovranno procedere alla rettifica delle denunce dei compensi già presentate ed al ricalcolo del dovuto entro il giorno 16 del secondo mese successivo al pagamento degli ulteriori compensi erogati.



10. REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE

In coerenza con l'espressione letterale della norma, che pone a carico del committente tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico per il datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto anche per i lavoratori in esame alle registrazioni obbligatorie sui libri di legge.
Si rende noto che sul punto, tuttavia, è stato formulato apposito quesito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anche per acquisirne il parere in ordine alla semplificazione dei previsti adempimenti.

Si fa pertanto riserva di definitive istruzioni all'esito del riscontro ministeriale.