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CIRCOLARE INAIL n° 28 del 7 maggio 1993

Associati in partecipazione che svolgono attività manuale - Sentenza della Corte Costituzionale n. 332 del 2-15 luglio 1992

Con la sentenza n. 332 del 2-15 luglio 1992 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 31 del 22 luglio 1992), la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 4 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui non prevede, fra le persone assicurate, gli associati in partecipazione che prestino opera manuale ovvero non manuale alle condizioni di cui al n. 2 dello stesso articolo 4 (all. 1).

Per effetto di tale decisione, l'associato in partecipazione che svolga attività lavorativa manuale o di sovrintendenza deve considerarsi soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la concreta applicazione del dispositivo della citata sentenza si forniscono le seguenti istruzioni.

Soggetto assicurato

Com'è noto, in forza del contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dagli articoli 2549 e segg. del codice civile, l'associato acquista una cointeressenza nell'impresa esercitata dall'associante in cambio del conferimento di un determinato apporto che può consistere nel versamento di un capitale o nell'esecuzione di un'attività lavorativa.

L'assicurazione infortuni è ovviamente operante allorché l'apporto dell'associato consiste in una prestazione di lavoro.

Il corrispettivo che l'associato riceve per l'opera svolta è costituito dalla partecipazione agli utili dell'impresa nella misura stabilita. In caso di perdite è palese che tale corrispettivo viene a mancare.

La prestazione di lavoro, aspetto questo di massimo rilievo, ancorché nell'osservanza delle direttive impartite dall'associante, si spiega secondo uno schema che differisce da quello del lavoro subordinato, difettando nella specie il vincolo della subordinazione e della garanzia del guadagno che, per quanto detto sopra, può anche non realizzarsi.

Pertanto, nell'analisi delle singole fattispecie deve prestarsi particolare attenzione al fine di escludere che, nel concreto, il contratto di associazione in partecipazione simuli un contratto di lavoro subordinato. Talché occorre verificare se le modalità di esecuzione (soggezione alle direttive dell'associante, osservanza di un orario di lavoro, garanzia della retribuzione, ecc.) non siano invece indicative della esistenza di un effettivo rapporto di lavoro dipendente.

Soggetto obbligato

Soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa è l'associante. L'individuazione in tale figura di colui che è obbligato agli adempimenti tipici dell'assicurante discende dalle considerazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale che ha assimilato la posizione dell'associato-lavoratore a quella del socio d'opera di cui all'articolo 4, n. 7 del citato testo unico e dal fatto che la titolarità dell'impresa, pur in presenza dello specifico contratto in esame, rimane dell'associante sul quale deve, quindi, gravare l'onere dell'assicurazione contro il rischio derivante dall'attività svolta.

Contribuzione

Il regime contributivo è quello ordinario con conseguente calcolo del premio in relazione alla retribuzione cosiddetta di ragguaglio di cui all'articolo 30, 4° comma, del suddetto testo unico e cioè in relazione alla retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica e professione e della stessa località. Ovviamente la retribuzione di ragguaglio non deve essere inferiore ai minimali di retribuzione imponibile giornaliera, stabiliti per legge ed annualmente aggiornati in rapporto alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita.

Decorrenza del rapporto assicurativo

La disciplina sopra descritta, in analogia a quanto previsto per fattispecie analoghe che sono state interessate da una declaratoria d'illegittimità costituzionale, decorre dal 23 luglio 1992, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

Da tale data, pertanto, sono costituiti i rapporti assicurativi.

Tuttavia devesi ammettere efficacia retroattiva alla medesima sentenza, secondo l'indirizzo ormai consolidato in materia, nei confronti dei rapporti non esauriti alla suddetta data del 23 luglio 1992. Di conseguenza devono essere esaminati:

- i casi verificatisi anteriormente a tale data per i quali siano in corso gli atti istruttori ovvero sia in corso contenzioso giudiziario o amministrativo;

- i casi verificatisi precedentemente alla suddetta data definiti negativamente ma non ancora colpiti da prescrizione ex articolo 112 del testo unico alla medesima data.

La concessione dell'indennizzo, nelle ipotesi sopra specificate, comporta la retroattività del rapporto assicurativo nel suo complesso, la cui decorrenza deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno dell'infortunio o della malattia professionale.

Allegato

(…omissis…)