Circolare INAIL n. 28 del 14 maggio 2008
Oggetto: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il
calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2008.
Quadro Normativo
• D.P.R. n. 1124 del
30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3,
6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).
• D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970: "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.
• Legge n. 160 del 3 giugno 1975:
"Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.
• Decreto legge n. 402
del 29 luglio 1981, convertito in legge n. 537 del 26 settembre
1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle
A e B.
• Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983, convertito in legge n. 638 dell’11 novembre 1983: "misure urgenti in materia previdenziale". Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.
• Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: "misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.
• Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: "disposizioni urgenti in materia contributiva". Art. 1, comma 1.
• Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: "disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
• Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000: attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.
• Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: determinazione dell’imponibile medio giornaliero e l’elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
• Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.
• Legge n. 142 del 3 aprile 2001, come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.
• Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001: disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001.
• Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.
• Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
• Legge n. 350 del 24 dicembre 2003: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
• Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003: attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 787 – Legge Finanziaria 2007 (S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299)
• Decreto 13 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (G.U. 19 ottobre 2007, n. 244): “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2007, per il settore industria” Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2007
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301): Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
• Decreto 16 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 30 gennaio 2008, n. 25): determinazione, per l'anno 2008, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398
• Circolare Inail n . 17/1998 : “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, r ecante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997
• Circolare Inail n. 43/1998 : Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa
• Circolare Inail n. 48/2002 : “ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”
• Circolare Inail n . 28/2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”
• Circolare Inail n . 22/2004 : “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina”
• Circolare Inail n. 57/2004: “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”.
• Circolare Inail n. 79/2004: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
• Circolare Inail n. 19/2006 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.
• Circolare Inail n. 22/2006 : “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”.
• Circolare Inail n . 24/2007 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2007.”
• Circolare Inail n. 55/2007 : “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2007”
• Circolare Inail n . 5/2008 : “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale, settore agricolo e medici radiologi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2007”
• Circolare Inail n. 15/2008 : “Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008”
INDICE
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Pag. |
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PRIMA SEZIONE: Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo ordinario |
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PREMESSA |
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1. |
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MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE |
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2. |
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LIMITI
MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE |
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3. |
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RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO |
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4. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI |
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4.1 |
Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere |
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4.2 |
Limiti Minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2008 |
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4.3 |
Lavoratori a domicilio |
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5. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE |
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5.1 |
Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.U. n. 1124/1965 |
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5.2 |
Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale |
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5.3 |
Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale |
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6. |
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE |
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7. |
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RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO |
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8. |
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LAVORATORI PARASUBORDINATI |
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8.1 |
Prestazioni occasionali |
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9. |
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SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI |
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SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari |
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PREMESSA |
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10. |
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PREMI SPECIALI UNITARI |
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TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo. |
PRIMA SEZIONE: Premi assicurativi ordinari.
PREMESSA
Il premio assicurativo ordinario è calcolato in base al tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi1 con riferimento alla lavorazione assicurata ed all'ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile2 su cui calcolare il premio assicurativo può essere la
• retribuzione effettiva3
• retribuzione convenzionale 4
• retribuzione di ragguaglio 5
1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Nel determinare la base effettiva minima di calcolo del premio si deve tenere conto :
• mensilmente, della retribuzione imponibile prevista da leggi e contratti6
• la retribuzione mensile contrattuale deve essere rapportata a giorno e, pertanto, divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire
• si deve prendere in considerazione l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale (come calcolato) e il limite minimo di retribuzione giornaliera7 annualmente rivalutato in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT e adeguato, se inferiore, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore dal 1° gennaio dell'anno considerato
• laddove sia più elevato l'importo contrattuale, si deve confermare la retribuzione effettiva del mese considerato, senza operare alcun adeguamento
• viceversa, laddove sia più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e, dunque, moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire ed all'importo così determinato si deve adeguare la retribuzione effettiva del mese considerato.
Per l' anno 2008 , la variazione percentuale calcolata dall' ISTAT è pari all' 1,7% .
Tenuto conto, pertanto, della normativa vigente8 in tema di minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, nell' Allegato n. 1 – tabelle A, B e C – si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera per l' anno 2008 .
Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 42,149.
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili , per l' anno 2008 :
Anno 2008
Euro
Limite minimo
giornaliero
per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti (1) (2)
42,14
mensile(x 26)
1.095,64
(1) esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente di cui al paragrafo 3 - punti A, B e C.
(2) inclusi i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970, che a decorrere dall'1.1.2007 pagano il premio in relazione alla retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001) – vedi circolare n. 24/2007, paragrafo 4.A.2 MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA
Il minimale di €. 42,14 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita10 (uguale a €. 43,60: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro11.
3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
A. gli operai agricoli12 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale 13.
Per l’anno 2008, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
Anno 2008
Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli
37,49
B. le seguenti erogazioni speciali:
• trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro14.
In particolare, ai fini della determinazione della base imponibile, nei giorni lavorativi mensili non devono essere ricompresi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i relativi trattamenti.• assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana15.
La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.
Il valore di tale assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro16.Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.
C. le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente17, sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
L' imponibile convenzionale18è , per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile “effettivo” ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore 19.
L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.
Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite 20.
4.1 MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l' anno 2008, a € 23,4121.
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
4.2 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2008Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.
Anno 2008
Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzinali
retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera
42,14
retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera
23,41
soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi e soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381/199122
29,57
(1)(1) Imponibile giornaliero da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), art. 1, c. 787. (v. paragrafo 5.3, lettera B)
Il riepilogo per l'anno 2008 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo per gli anni 1998 – 2008 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell' Allegato n. 3 e nella tabella dell' Allegato n. 4 .
A.2 LAVORATORI A DOMICILIOPer i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Pertanto, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2008, a €. 23,4124.
Detto limite, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 42,1425.
5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE26
Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:
A. Generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).
Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 27.
Criteri di calcolo da applicare:
• retribuzione convenzionale annuale 28
L'importo annuale va diviso per 300 e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.
• retribuzione convenzionale giornaliera 29
L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.
• retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile30
L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari 31 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2008, con Decreto 16.1.200832.
5.1 CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/196533
A. • Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2007, l’imponibile giornaliero (€. 13.078,80 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 13.078,80 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2007
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
43,60*
mensile
1.089,90
*per arrotondamento del valore di € 43,596
Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati34
· allievi dei corsi di istruzione professionale35
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità 36
· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento 37B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965
· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile38 .
Dal 1° luglio 2007, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 39:
dal 1° luglio 2007
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
43,79*
mensile
1.094,72
*per arrotondamento del valore di € 43,7886
· Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994 40
Per questi soggetti41 è stabilita 42una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Dal 1° luglio 2007, l’imponibile mensile (€. 81,28 x 12) corrisponde al seguente importo43 :
dal 1° luglio 2007
Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili
975,36
5.2 ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALEA. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI44
La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento45 va distinta secondo quanto segue:
A.1 Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2008, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2008
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
42,14
mensile
1.053,50
A.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2008, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 46:
Anno 2008
Euro
Retribuzione convenzionale
giornaliera
23,41
mensile
585,25
B. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, ART. 247
Per l’anno 2008, l’imponibile giornaliero48 corrisponde al seguente importo:
Anno 2008
Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera
42,14
5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale
Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL 49.
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest'ultimo.
La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.
A. Familiari, soci e associati di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7
Le categorie in argomento sono:
i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano50 – con o senza retribuzione effettiva
• i soci non artigiani di cooperative51– con o senza retribuzione effettiva – ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto - senza retribuzione effettiva52
• gli associati in partecipazione (se l'associante non è imprenditore artigiano) – senza retribuzione effettiva53
Nella tabella Allegato n. 4 sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera di riferimento.
B. Soci di cooperative sociali e di altre cooperative con retribuzione convenzionale fissata con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 797/1955
Per le seguenti tipologie di cooperative:
• cooperative sociali di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1, della Legge n. 381/1991 (“gestione di servizi socio sanitari ed educativi”)
• cooperative sociali che operano nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi
• altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali previsti dall'art. 35 del TUAF (Testo Unico degli Assegni Familiari - DPR n. 797/1955)
nel corso del triennio 2007-2009 è stato previsto un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile giornaliera, finalizzato all'equiparazione della contribuzione delle categorie di soci individuati in oggetto a quella dei dipendenti da impresa 54.
Pertanto, a decorrere dall'1.1.2010, la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo non potrà essere inferiore alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti collettivi 55.
In particolare, per i lavoratori soci delle cooperative sociali individuate ai punti 1) e 2) la retribuzione giornaliera da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali è quella fissata dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del TUAF, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 22.9.2000.
Tale decreto, nel disciplinare le casistiche di cui ai punti 1) e 2) , dispone 56 che l' imponibile medio giornaliero per i lavoratori soci, al fine di assicurare una copertura assicurativa annua pari a 52 settimane, non possa essere inferiore, su base annua, alla misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD 57, che per l'anno 2008 è pari ad € 443,56 (40% di € 443,56 = € 177,42).
Quindi, per l' anno 2008 , l'imponibile giornaliero da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali, è pari ad € 29,57 (€ 177,42 : 6 = € 29,57).
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati determinati con i decreti ministeriali di cui all'art. 35 del TUAF 58.
Il periodo di occupazione media mensile è di 26 giornate lavorative 59.
Per le altre cooperative di cui al punto 3) , non contemplate dal DM 22.9.2000, gli aumenti percentuali dovranno essere calcolati prendendo in considerazione le retribuzioni giornaliere determinate dagli specifici decreti ministeriali di cui all'art. 35 TUAF.
Fino al termine del triennio 2007-2009 di adeguamento della norma, i periodi di occupazione media mensile sono quelli fissati dagli specifici decreti ministeriali.
Minimo contrattuale giornaliero
La retribuzione giornaliera imponibile individuata con le modalità sopra indicate, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è aumentata del:
30% per l'anno 2007
60% per l'anno 2008
100% per l'anno 2009
Pertanto, per l' anno 2008 , la retribuzione minima giornaliera dei lavoratori soci di cooperative di cui ai punti 1) , 2) e 3) sopra indicati deve essere aumentata del 60% 60.
L'aumento del 60% si effettua sulla differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero 61 e deve essere sommato alla retribuzione giornaliera imponibile stabilita dai decreti ministeriali.
In sintesi:
Minimo contrattuale giornaliero
-
Retribuzione giornaliera imponibile ex DM
=
Differenza
RetributivaCalcolare il 60% della differenza retributiva
Retribuzione
giornaliera
imponibile ex DM+
60% della differenza retributiva
=
Retribuzione
Giornaliera
Imponibile anno 2008In ogni caso, nel triennio 2007/2009, è consentito alle cooperative interessate continuare a versare sulle retribuzioni effettive corrisposte ai soci lavoratori, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.
In relazione a quanto precede, gli importi dei limiti minimi sono indicati nell' ultima riga della tabella in Allegato n. 4.
7. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.
A. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari 62
Per l' anno 2008, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell'Allegato n. 6 (la contribuzione trimestrale è da versare all'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL).
B. Lavoratori con contratto part-time 63
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo 64.
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
• si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6 , anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali)
• l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2008 risulta come segue:
Anno 2008
Orario normale
Euro
Retribuzione oraria minimale
40 ore settimanali
42,14x 6 : 40 = 6,32
La retribuzione oraria tabellare si ottiene nel modo seguente:
• si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono:
• le ore di effettiva presenza
• le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (ad esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.)
entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.
Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell'area dirigenziale , per i quali vale un diverso criterio orario (v. questo paragrafo, lettera D, Lavoratori dell'area dirigenziale )
C. Lavoro ripartito 65
I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito 66 sono assimilati, i fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. precedente punto B.).
Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro 67.
D. Lavoratori dell'area dirigenziale 68
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita 69.
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2007, l'imponibile orario (€ 80,96 : 8), giornaliero (€ 24.289,22 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2007
Euro
Retribuzione convenzionale
oraria
10,12*
giornaliera
80,96**
mensile
2.024,10
10,12*
giornaliera
80,96**
mensile
2.024,10
* € 80,96 : 8
**per arrotondamento del valore di € 80,964
La retribuzione “di ragguaglio” è pari al minimale di rendita .
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva70 .
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).
Dal 1° luglio 2007 , l'imponibile giornaliero (€ 13.078,80 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2007
Euro
Retribuzione di ragguaglio
giornaliera
43,60
mensile
1.089,90
*per arrotondamento del valore di € 43,596
9. LAVORATORI PARASUBORDINATI 71
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) 72, nel rispetto del minimale e massimale di rendita 73.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2007 , i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 13.078,80 : 12; € 24.289,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2007
Euro
Minimo e massimo mensile
1.089,90 - 2.024,10
8.1 Prestazioni occasionali74
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore all'importo di € 5.000 , la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
• rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative
• rapportata al mese , qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.
Dal 1° luglio 2007 , i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 13.078,80 : 300; € 24.289,20 : 300) e mensile (€ 13.078,80: 12; € 24.289,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2007
Euro
Minimo e massimo giornaliero
43,60* - 80,96**
Minimo e massimo mensile
1.089,90 - 2.024,10
* per arrotondamento del valore di € 43,596
**per arrotondamento del valore di € 80,964
9. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI75
La base imponibile degli sportivi professionisti 76 è costituita dalla retribuzione effettiva77 , nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato nel paragrafo 2 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita 78.
Dal 1° luglio 2007 , i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
Dal 1° luglio 2007
Euro
Minimo e massimo annuale
13.078,80 - 24.289,20
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
PREMESSA
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari 79 in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° T.U.) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all' anno 2008.
A. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano 80
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” 81.
Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo 82.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l' anno 2008:
Anno 2008
Euro
Retribuzione minima
giornaliera
42,14
Annuale
42,14 x 300 = 12.642,00
Classi di rischio
Premi minimi annuali a persona
Euro
1
71,60
2
149,40
3
293,60
4
459,30
5
644,00
6
827,30
7
1.016,50
8
1.117,60
9
1.535,30
N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'Allegato n. 8, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.
Nella tabella dell' Allegato n. 9 è indicato il riepilogo dei premi minimi per gli anni 2003–2008.
I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento delle tabelle.
Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2008/2009.
B. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto 83
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva 84 - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa 85 – e, per i facchini, al settore di lavorazione 86.
Per “ facchini ” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell' Allegato n. 2 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).
I premi speciali in argomento riguardano anche i “ lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi ”, ossia nelle aree portuali 87.
Questo premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.
Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall'organismo associativo e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività 88.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l' anno 2008 :
Anno 2008
Euro
Retribuzione minima giornaliera
42,14
Categorie di soci
Premi minimi trimestrali a persona
Euro
a) Facchini (*)
I Settore
91,20
II Settore
182,50
III Settore
(*)
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori
164,50
(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).
Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.
Quando la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera , il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.
Calcolo da effettuare : il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
Si riporta, a titolo di esempio , il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2008:
Esempio di calcolo del premio
Retribuzione superiore al minimale 2008Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 43,50
Premio minimo trimestrale
Retribuzione minima giornaliera
Retribuzione giornaliera effettiva
Premio trimestrale dovuto
Facchini I Settore
€ 91,20 :
€ 42,14 x
€ 43,50 =
€ 90,40
Facchini II Settore
€ 182,50 :
€ 42,14 x
€ 43,50 =
€ 188,40
Barrocciai
€ 164,50 :
€ 42,14 x
€ 43,50=
€ 169,80
C. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo 89
Sono stabiliti 90, a decorrere dalla campagna olearia ‘87/‘88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico–operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione91:
- alla retribuzione giornaliera effettiva92 o prescelta93
- al tipo di frantoio94
- alla durata dei lavori95 .
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2008/2009:
Campagna olearia 2008/ 2009
Euro
Retribuzione minima giornaliera
42,14
Frantoi
Durata dei lavori
Premi minimi per frantoio
Euro
a) Frantoi di tipo A94
non superiore a 30 giorni
160,90
intera campagna olearia
506,70
b) Frantoi di tipo B94
non superiore a 30 giorni
221,80
intera campagna olearia
618,80
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
D. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958) 96
E' stabilito 97 un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2008, a €23,4198.
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo99 va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l' anno 2008:
Anno 2008
Euro
Retribuzione minima giornaliera
23,41
Pescatori di cui alla legge n. 250/1958
Premio minimo mensile a persona
Euro
28,00
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)100
E' stabilito 101 un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300.
Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali vanno determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell'anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera. 102
Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:
• per l' anticipo , il premio da versare è quello dell'anno scolastico precedente;
• per la regolazione , si tiene conto del premio minimo dovuto se la retribuzione effettiva nell'anno scolastico non supera la retribuzione minima calcolata sommando 2/12 della retribuzione minima dell'anno precedente e 10/12 della retribuzione minima dell'anno successivo; se, invece, la retribuzione effettiva è superiore, il premio minimo va aumentato proporzionalmente. Per gli insegnanti delle scuole materne e primarie 103 si prescinde dalla retribuzione effettiva e si applica esclusivamente il premio minimo dovuto.
Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l' anno scolastico 2007/2008:
Insegnamento prescolare
(insegnanti di scuole materne e primarie)2007
2008
Euro
Insegnanti
con funzioni direttive
retribuzione minima
giornaliera
43,82
44,56
annuale
13.146,00
13.368,00
2007/2008
13.331,00
premio minimo annuale
a personacorrispondente
56,40
57,40
dovuto
57,20
Insegnanti
retribuzione minima
giornaliera
41,43
42,14
annuale
12.429,00
12.642,00
2007/2008
12.606,50
premio minimo annuale
a personacorrispondente
53,30
54,20
dovuto
54,10
Insegnamento scolare
2007
2008
Euro
Insegnanti
con funzioni direttiveretribuzione minima
giornaliera
44,94
45,70
annuale
13.482,00
13.710,00
2007/2008
13.672,00
premio minimo annuale
a personacorrispondente
57,80
58,80
dovuto
58,70
Insegnanti
retribuzione minima
giornaliera
41,43
42,14
annuale
12.429,00
12.642,00
2007/2008
12.606,50
premio minimo annuale
a personacorrispondente
53,30
54,20
dovuto
54,10
N.B.: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.
Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell'anno scolastico superiore a quella minima 2007/2008, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2007/2008 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell'anno scolastico superiore).
F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n.1124/1965, art. 4, n. 5) 104
E' stabilito 105 un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
Si illustra l'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l' anno scolastico 2007/2008:
Anno scolastico 2007/2008:
anticipoPremio annuale a persona
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
Euro
2,09
G. Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 5) 106
E' stabilito 106 un premio a persona per ogni prova d'arte nella misura di L. 6.000, ovvero € 3,10 .
L'importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico–pratiche o di idoneità.
H. Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi (legge n. 93/1958; D.P.R. n. 1055/1960; legge n. 25/1983, art. 6) 108
Sono stabiliti 109 premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso .
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso , compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico 1109.
Nelle tabelle dell'Allegato n. 10 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.
Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.
• L'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2007, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.
• Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2007, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2007
Euro
Minimale di rendita
annuale
13.078,80
giornaliero
43,60
Massimale di rendita
annuale
24.289,20
giornaliero
80,96
_____________________________
1. Decreto 12.12.2000.
2. TU n. 1124/1965, art. 29 (come sostituito dal D.lgs. n. 314/1997, art. 3 e art. 6, comma 1 “reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”: v. circolari n. 17 e n. 43/1998), art. 30 e art. 118.
3. TU n. 1124/1965, art. 29 (come sostituito dal D.lgs. n. 314/1997, art. 3 e art. 6, comma 1 “reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”: v. circolari n. 17 e n. 43/1998).
Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1. Legge 28.12.1995, n. 549, art. 2, comma 25.
4. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
5. TU n. 1124/1965, art. 30 comma 4 come innovato dal D. Lgs. 38/2000 art.8. Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o, comunque, la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite Inail di cui all'art. 116, comma 3, del TU.
6. La misura della retribuzione da assumere come base del calcolo dei premi e dei contributi di assicurazione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi (minimale di cui alla Legge n. 389/1989). In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Legge n. 549/1995, art. 2, c. 25).
7. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1.
8. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1. Legge 28.12.1995, n. 549, art. 2, comma 25. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 2, comma 1.
9. € 42,14 è pari al 9,5% di € 443,56 (importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all’1.1.2008).
10. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
11. Nell’ ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
12. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, art. 7, comma 5.
13. La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
14. Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
15. Le istruzioni sono nelle citate circolari n. 88/1976 e n. 27/1983.
16. Il tasso da applicare è il 50‰, mentre alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell’assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell’attività svolta.
17. Legge n. 30/2003, art 4 e D.Lgs. n. 276/2003, artt. da 33 a 40. Circolare Inail n. 22 del 12.4.2006. Legge n. 247/2007 ha, tra l’altro, introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente (v. nota della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”).
18. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
19. Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.
20. TU n. 1124/1965, art. 116 e D.lgs. n. 38/2000, art. 11.
21. Il Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine Lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT.
22. D.M. 22.9.2000, art. 2.
23. In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.
24. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4.
25. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal D.L. n. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.
26. DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
27. TU n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare n.45/1976.
28. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui all’art. 116, comma 3, del DPR n. 1124/1965 (vedi § 5.1, lettera A.).
29. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A).
30. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco), 5 .3 (lettera A e B).
31. La particolare normativa da cui scaturiscono – Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4.– le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali (v. circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; circolari n. 6/2007, n. 18/2007 - all. 3 - e n. 15/2008).
32. Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2008 sono riportate nella circolare n. 15/2008.
33. Il DM 13.7.2007 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale a decorrere dall’1.7.2007. V. circolare n. 55/2007.
34. Per l’“attività occupazionale” di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n. 120/1969, n. 10/1980 e n. 53/2001.
35. Per l’attività di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e circ. n. 5/2008 (all. 4).
36. D.M. 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995).
37. Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto interministeriale n. 142/1998, DPR n. 156/1999 (v. lettere Direzione Centrale Rischi 19.6.1998 e 22.6.1999 e lettera Direzione Centrale Rischi-Prestazioni 31.7.2002).
38. Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del TU n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 5/2008 (all. 4) e n. 55/2007.
39. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10, punto A).
40. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle circolari n. 6/2007 e n. 5/2008 (all. 4).
41. Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).
42. D.M. 12.1.1996.
43. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al DPR n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 10 punto B).
44. In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 5/2008 (all. 4).
45. D.M. 31.3.1980.
46. Il premio ordinario su base convenzionale: - non è applicato le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10 punto C) - è applicato, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, del DM 31.3.1980, anche agli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.
47. I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993.
48. D.M. 11.6.1992.
49. TU n. 1124/1965, art. 118, comma 1; DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1.
50. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
51. In merito alla base imponibile dei soci non artigiani di cooperative v. anche successivo punto B del paragrafo 5.3.
52. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
53. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale n. 332/1992).
54. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), art. 1, c. 787. Allegato n. 5.
55. Decreto legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, c. 1.
56. DM 22.9.2000, art. 2.
57. Legge n. 638/1983, art. 7, comma 1, successivamente modificato dal comma 2, art. 1, della legge n. 389/1989.
58. DPR n. 797 del 30 maggio 1955, art. 35.
59. DM 22.9.2000.
60. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), art. 1, comma 787.
61. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, c. 1; v. § 1.
62. DL n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 5/2008 (all. 4).
63. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Detta circolare è modificata dalla Legge n. 247/2007 (v. nota della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”). Circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.
64. Le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 – in adempimento a quanto previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 - non hanno modificato la disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).
65. In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 “Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
66. D.Lgs. n. 273/2003, art. 45.
67. Nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005: “Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
68. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000, alla circolare n. 8/2004.
69. D.lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.
70. Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).
71. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 8/2004 e n. 22/2004 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.
72. TUIR così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).
73.D.lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.
74. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.
75. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 48/2002 e n. 8/2004.
76. Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art.2, emanato in attuazione del D.lgs. n. 38/2000, art. 6.
77. TU n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal D.lgs. n. 314/1997, art.6.
78. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
79. TU n. 1124/1965, artt. 42 e 39.
80. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n. 30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 5/2008 (all. 4).
81. D.M. 1.2.2001 (Allegato n. 7).
82. D.M. 4.12.1981, a cui rinvia il D.M. 1.2.2001.
83. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2 : “modalità di applicazione dei premi”), al notiziario n. 12/1974, alla circolare n. 60/1987 ed alla nota della Direzione Centrale rischi del 29.1.2002.
84. Come indicato nel paragrafo 4 di questa circolare, a decorrere dall’1.1.2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4)
85. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1.
86. DM 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal D.lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4.
87. v. nota in Allegato n. 2.
88. D.M. 15.7.1987, art.2.
89. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n. 58/1987.
90. DM 15.7.1987.
91. DM 18.11.1982.
92. Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare ed ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
93. Retribuzione prescelta: nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2008 - € 42,14).
94. Tipo di frantoio: Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (Frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (Frantoio di tipo B).
95. Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia.
96. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: “modalità di applicazione del premio”), n. 61/1987 e n. 30/1998, alla lettere Direzione Centrale Rischi del 10.1.2008 e del 25.1.2008 (proroga per l’anno 2008 dell’esonero del pagamento dei premi assicurativi nel limite dell’80%, con conseguente riduzione al 20% dell’importo dovuto).
97. D.M. 15.7.1987.
98. Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1).
99. Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
100. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003 e n. 18/2007, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
101. D.M. 15.7.1987, art.2.
102. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 – legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione “prescolare” e “scolare”).
103. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
104. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003, n. 79/2004, n. 6/2007 e n. 5/2008 (all. 4), n.1 , alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.
105. D.M. 15.7.1987, art.1.
106. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.
107. D.M. 15.7.1987.
108. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alla circolare n. 17/1961, al notiziario n. 28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla lettera–circolare n. 43/1986, alle circolari n. 20/1987, n. 9 e n. 68/1988, ai notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, al notiziario n. 48/1991, alle circolari n. 41 e n. 56/1991, n. 16/1992, n. 23/1993, n. 14/1994 (all. 3), n. 6 e n. 62/1995, n. 35 e n. 70/1996 (all. 3), n. 72 e n. 73/1996, n. 79/1997, n. 9, n. 23 e n. 30/1998, n. 52/1999 (all. 3) e n. 70/1999, n. 72/2000, n. 27/2002, n. 29/2003, n. 28/2004 e n. 17/2005.
109. D.M. 24.9.1996.
110. DPR n. 1055/1960, art. 2.