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Circolare ENPALS n° 36 del 31 ottobre 2002
Oggetto: Legge 9 ottobre 2002, n. 222: “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.
Sommario:
La legge 9 ottobre 2002, n. 222, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, ha previsto disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. La presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, deve essere presentata entro l’11 novembre 2002 unitamente al versamento di un contributo forfetario di 700 euro per ciascun lavoratore extracomunitario.
Premessa
Nella G.U. – serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2002 è stata pubblicata la legge 9 ottobre 2002, n. 222 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 recante: “Disposizioni urgenti materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.
A) Datori di lavoro che possono accedere alla legalizzazione
L’art.1 della legge prevede che “chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato”, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto legge 195/2002 (10 settembre 2002) e cioè dalla data del 10 giugno 2002, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione presso gli uffici postali.
Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante.
A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Rimangono, pertanto, esclusi da tale possibilità tutti i datori di lavoro che non sono imprenditori, come i professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo.
La sopracitata dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
Alla dichiarazione devono, altresì, essere allegati:
B) Lavoratori interessati alla legalizzazione
La legalizzazione riguarda esclusivamente lavoratori di nazionalità extracomunitaria che siano stati occupati in posizione irregolare e cioè in situazioni di impiego attuatesi in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro.
L’art.1, comma 8, della legge 222/2002 elenca espressamente le situazioni, riguardanti la persona del lavoratore extracomunitario, che risultano ostative all’applicazione della procedura di legalizzazione.
C) Rapporto di lavoro
Per usufruire dell’applicazione della normativa di legalizzazione, il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere stato costituito in data non successiva al 10 giugno 2002 e deve, ovviamente, essere in corso alla data di presentazione della domanda nonché alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Le disposizioni vigenti consentono, come già rappresentato, la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.
Si ritiene, quindi, che la norma ricomprenda rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato e part-time.
Al riguardo, il Ministero del lavoro, con circolare n. 50 del 20 settembre 2002, ha specificato che “ in ogni caso l’orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento”.
Non possono, invece, considerarsi regolarizzabili i rapporti di lavoro:
- non aventi natura subordinata (es. collaborazioni coordinate e continuative);
- aventi caratteristiche incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (es. contratti di formazione e lavoro);
- instaurati con soci di cooperative.
Si tiene a precisare, altresì, che possono essere oggetto di regolarizzazione anche quelle situazioni in cui il datore di lavoro abbia ugualmente assolto gli obblighi previdenziali, pur in presenza di posizione irregolare (violazione delle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro) del lavoratore extracomunitario.
Il versamento del contributo forfetario è obbligatorio anche in questa fattispecie, fermo restando che, ultimata la procedura di regolarizzazione ed effettuata la ripartizione del contributo stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 222/2002, si provvederà, con modalità da determinarsi, alla restituzione degli importi contributivi che dovessero eventualmente risultare versati in eccedenza e quindi non dovuti.
D) Procedura di legalizzazione
Le nuove norme sull’immigrazione e sul lavoro irregolare stabiliscono che la dichiarazione di emersione sia presentata “dal richiedente, a propria spese, agli uffici postali”.
Considerato che il richiedente è il datore di lavoro, risulta evidente che sarà quest’ultimo a doversi recare agli uffici postali per la conseguente presentazione della documentazione richiesta ovvero a dover conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante.
Premesso quanto sopra, la procedura di legalizzazione di extracomunitari che prestano lavoro subordinato prevede che il datore di lavoro debba:
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l’impiego competente per territorio.
La Questura, a sua volta, accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno (art. 1, comma 4, legge 222/2002).
Nei dieci giorni seguenti, invece, alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
La mancata presentazione delle parti comporta l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo procedimento.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato (art.1 , comma 5, legge 222/2002).
Per quanto concerne, in particolare, la stipula del contratto di soggiorno si rinvia alle disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la già citata circolare n.50 del 20.9.2002.
E) Versamento contributo forfettario
Per la normalizzazione dei rapporti irregolari è indispensabile il pagamento di un contributo forfetario di 700 euro per ciascun lavoratore “pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato” (si ribadisce che può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002 e cioè dalla data del 10 giugno 2002), senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi.
A tale proposito si tiene a precisare che, anche per i lavoratori dello spettacolo, tale contributo è riscosso in forma unificata dall’INPS.
La legge 222/2002 ha, infatti, precisato che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determinerà, con proprio decreto, le modalità per l’imputazione del contributo forfetario sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui alla stessa legge, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
In caso di rigetto della richiesta di regolarizzazione, il Ministero dell’interno ha chiarito che il contributo forfetario “va considerato come versamento “una tantum” per la dichiarata occupazione del lavoratore “in nero” e non è prevista dalla legge la restituzione, venendo a sanare la posizione irregolare pregressa del datore di lavoro”.
Il provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il T.A.R., da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.
F) Regolarizzazione periodi antecedenti alla data del 10 giugno 2002
L’art. 1, comma 7, della legge 222/2002 stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti alla data del 10 giugno 2002.
Si fa riserva, pertanto, di fornire gli opportuni chiarimenti non appena saranno emanate le sopracitate disposizioni ministeriali.
G) Adempimenti contributivi a decorrere dal 10 settembre 2002
Come già evidenziato, il contratto di soggiorno decorre dalla data del 10 settembre 2002.
Conseguentemente, dalla stessa data, decorrono anche tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché tutti gli altri obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente , poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto sono “comunque” dovuti per il periodo successivo alla data del 10 settembre 2002.
Si evidenzia, pertanto, che in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno, rimangono acquisiti alle gestioni previdenziali di pertinenza sia i versamenti effettuati a titolo di contributo forfetario, sia i versamenti effettuati per i periodi intercorrenti tra la data di presentazione della dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità del permesso di soggiorno.
Tutto ciò premesso, si comunica che, in considerazione del fatto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11 novembre 2002, l’adempimento degli obblighi contributivi (denuncia e versamento dei contributi), a decorrere dal 10/09/2002, deve essere effettuato entro la scadenza del periodo di paga riferito al mese di novembre e cioè entro il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
H) Datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS
I datori di lavoro, che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS e che intendono denunciare solo lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono osservare le seguenti modalità:
- richiedere l’immatricolazione dell’impresa presentando tutta la documentazione necessaria;
- presentare, debitamente compilato, il mod 032/U avendo cura di precisare: 1) nel riquadro “tipo di attività”, sotto la specifica “6 – occasionale”, la dicitura “E-LEG. EXTR. - L.222/2002”; 2) nel campo “data inizio attività” la data convenzionale 10.09.2002;
- allegare fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se trattasi di più lavoratori) di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
Per quanto riguarda la denuncia e il versamento dei contributi previdenziali, si chiarisce che le imprese interessate alla legalizzazione sono tenute a presentare n.3 modelli 031/R riferentesi rispettivamente ai periodi:
- 10.09.2002 – 30.09.2002
- 1.10.2002 – 31.10.2002
- 1.11.2002 – 30.11.2002
nonché n. 1 modello di denuncia trimestrale (mod. 031/CM) riguardante il solo periodo:
10.09.2002 – 30.09.2002.
Il mese di ottobre dovrà, infatti, essere denunciato in occasione della presentazione del mod. 031/CM riferentesi al trimestre ottobre-dicembre 2002 (scadenza presentazione 25 gennaio 2003).
Come già anticipato, il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato a mezzo mod. F24, entro il 16 dicembre 2002 (scadenza del periodo di paga riferito al mese di novembre 2002), utilizzando il codice causale contributo CCLS, senza aggravio di somme aggiuntive.
I) Datori di lavoro già iscritti all’ENPALS
I datori di lavoro, già titolari di posizione aziendale ENPALS, che intendono denunciare lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono richiedere l’apertura di una nuova “attività di impresa” con la quale regolarizzare i soli lavoratori oggetto di legalizzazione.
A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno:
- richiedere l’immatricolazione della nuova “attività di impresa” ;
- presentare, debitamente compilato, il mod 032/U avendo cura di precisare: 1) nel riquadro “tipo di attività”, sotto la specifica “6 – occasionale”, la dicitura “E-LEG. EXTR. - L.222/2002”; 2) nel campo “data inizio attività” la data convenzionale 10.09.2002;
- allegare fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se trattasi di più lavoratori) di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
Relativamente alle modalità di denuncia e di versamento della contribuzione dovuta, si rinvia a quanto già rappresentato nel paragrafo H).
L) Adempimenti delle Sedi ENPALS e Uffici SIAE
Le Sedi ENPALS e gli Uffici SIAE, al fine di facilitare le operazioni di controllo delle posizioni contributive delle imprese, devono indicare, in fase di acquisizione del modello 032/U:
- nel campo “tipo di attività” il codice E, che assume il significato di “ impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ai sensi della legge 222/2002;
- nel campo “ data inizio attività “ la data convenzionale 10.09.2002.
M) Effetti della legalizzazione
I datori di lavoro, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 222/2002 (art. 1, commi da 1 a 3), non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella richiesta di legalizzazione, compiute antecedentemente alla data del 10 settembre 2002.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, non si applica l’art. 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 e successive modificazioni (art. 1, comma 6, legge 222/2002).
La norma di cui all’art.22, comma 12, del T.U. 286/1998 dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o che sia stato revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
La legge 222/2002 ha, altresì, previsto che chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione stabilite dalla legge in argomento, sia punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le cause di non punibilità fin qui esposte operano, ovviamente, con riferimento ai soli lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.