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Circolare INPS n° 98 del 7 maggio 2001

OGGETTO:

Riscossione 2001 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

SOMMARIO:

1. Spedizione modelli F24.

2 . Rateizzazione.

3..Compensazione

4. Quadro "RR" del modello UNICO 2001

1. Spedizione modelli F24.

Si comunica che è stata ultimata la spedizione dei modelli F24 predisposti per il versamento dei contributi dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

I modelli, che riguardano i versamenti relativi ai primi 4 trimestri dell'anno e i versamenti del saldo 2000 e degli acconti per l'anno 2001, sono corredati da un prospetto di liquidazione e da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti. Si richiamano, a tal riguardo, le precisazioni fornite con circolare n. 70 del 21 marzo 2001.

I modelli inviati sono predisposti per il pagamento in Lire, ad eccezione del modello relativo al quarto trimestre 2001, in scadenza il 16 febbraio 2002. Qualora il contribuente intenda effettuare i pagamenti in Euro anche per gli altri trimestri, dovrà richiedere i modelli F24 in Euro alle sedi dell'Istituto.

Nel richiamare quanto già precisato con circolare n. 259 del 18.12.1998, n. 76 del 31.3.1999 e n.103 del 12.5.1999, si evidenzia che i modelli F24 rappresentano il solo mezzo di pagamento previsto per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva da parte dei lavoratori autonomi in argomento, titolari o meno di partita IVA.

In riferimento ai termini di versamento si rammenta che i contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere corrisposti alle seguenti scadenze, previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 422/1998:

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno, entro il 20 giugno 2001 (saldo 2000 e primo acconto 2001) ed entro il 30 novembre 2001 (secondo acconto 2001).

Si evidenzia al riguardo che il versamento del saldo 2000 e del primo acconto 2001 può essere effettuato entro il 20 luglio 2001, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi (D.P.C.M. in corso di pubblicazione).

La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice INPS utilizzato per il versamento del relativo contributo.

2. Rateizzazione.

 

La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorchè risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2001.

La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato della 0,5 mensile, come indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In ordine alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

3.Compensazione.

L'eventuale importo risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2001 può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione della colonna 5 del rigo RX6 del quadro "RX" del predetto modello UNICO 2001(cfr. seguente punto 4)

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri ) del versamento che ha generato l’eccedenza che si intende utilizzare in compensazione, rilevabile dal prospetto inviato unitamente ai modelli F24 sopra citati, il periodo di riferimento e l'importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo.

Si pone in evidenza, relativamente alla compensazione dei crediti con le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, che le procedure contabili realizzate per la gestione dei versamenti contemplati dallo stesso decreto, consentono di neutralizzare di fatto, nei confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito, le compensazioni effettuate dai contribuenti.

E', pertanto, del tutto irrilevante che, in sede di versamento unitario i crediti vengano imputati ad una piuttosto che ad un'altra delle entrate tributarie o contributive oggetto di versamento.

Ne consegue che i crediti di cui trattasi potranno essere fatti valere indifferentemente per i versamenti di tutte le imposte ed i contributi per i quali è utilizzabile il modello F24.

La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.

4. Il quadro "RR" del modello UNICO 2001

Anche per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO 2001 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2000, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II).

Considerato che rispetto al quadro RR dell’UNICO 2000, l’attuale versione presenta talune innovazioni, si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione del quadro.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF per l'anno 2000.

Per l’anno 2000:

– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48 (reddito minimale);

– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14, (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’inte-ro anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

• per la Gestione Artigiani:

– 16,20 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48, e lire 66.324.000, pari a euro 34.253,48;

– 17,20 per cento per i redditi da lire 66.324.001, pari a euro 34.253,48, fino al massimale di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14, o fino al massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

• per la Gestione Commercianti:

– 16,59 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48, e lire 66.324.000, pari a euro 34.253,48;

– 17,59 per cento per i redditi da lire 66.324.001, pari a euro 34.253,48, fino al massimale di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14, o fino al massimale di lire 144.263.000,

pari a euro 74.505,62, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l’attività di affittacamere sono iscritti alla gestione commercianti.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).

Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della di-chiarazione.

Nel rigo RR1, riportare il codice azienda attribuito dall’INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici).

Nel caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere barrare la relativa casella.

I righi da RR2 a RR4 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei collaboratori.

Il titolare dell’impresa deve esporre, prima i dati relativi alla propria posizione e successivamente i dati relativi ai collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l’indicazione di tre gruppi di dati:

1) le colonne da 1 a 9 sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla propria posizione contributiva;

2) le colonne da 10 a 13 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito mi-nimale;

3) le colonne da 14 a 21 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 13 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 14 a 21.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo:

• a colonna 1, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;

• a colonna 2, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;

• nelle colonne 3 e 4, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2000 (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);

• a colonna 5, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall’INPS:

A Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati

ultrasessantacinquenni;

B Art. 1, c. 7, legge 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 16,20 si riduce al 13,20); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;

C Art. 4, comma 16, lire 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;

D Art. 3, comma 9, lire 448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alla Gestioni negli anni 1999 o 2000;

E Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.

Se nel corso dell’anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 9; in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono essere compilate solamente le colonne 5, 6 e 7 (tipo e periodo di riduzione);

nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi;

• nelle colonne 6 e 7, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12);

• a colonna 8, il totale dei redditi d’impresa al lordo dell’eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini IRPEF per l’anno 2000;

• a colonna 9, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell’anno; naturalmente la casella deve essere bar-rata, solamente, nei righi successivi al primo;

• a colonna 10, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d’impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall’attività di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 14 ), in tale colonna va indicato l’importo corrispondente al predetto minimale.

Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;

• a colonna 11, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;

• a colonna 12, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di lire 1.578 mensili , pari a euro 0,81, fino al 30 giugno 2000, e di lire 1.208,33 mensili, pari a euro 0,62 a decorrere da luglio 2000;

• a colonna 13, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;

• a colonna 14, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14.

Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 2 barrata) il massimale è di lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, e non deve essere rapportato ai mesi di attività;

Coloro che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1 colonna 2 barrata) devono in-dicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;

• a colonna 15, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale , calcolati, appli-cando al reddito indicato nella colonna 14, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;

• a colonna 16, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;

• a colonna 17, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l’importo ver-sato per il contributo di maternità;

• a colonna 18, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all’atto di presentazione del mod. UNICO 2001;

• a colonna 19, indicare l’importo dell’eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all’anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l’anno 2000 (autoconguaglio).

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito di ciascun soggetto, effettuare la seguente operazione:

col. 15 + col. 16 – col. 17 – col. 18 – col. 19

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel-la colonna 20; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assolu-to (senza l’indicazione del segno meno) nella colonna 21.

Qualora i righi RR2, RR3 e RR4 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Nei righi da RR5 a RR14 devono essere indicati i dati che consentono la determinazione com-plessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare indicare:

• nel rigo RR5, il totale degli importi indicati nelle colonne 11, 12 e 13 di tutti i soggetti;

• nel rigo RR6, il totale per tutti i soggetti dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo, anche, delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (col. 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenza successiva all’atto della presentazione della dichiarazione mod. UNICO 2001;

• al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione: RR5 – RR6; se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel rigo RR7; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nel rigo RR8.

Si precisa che l’eventuale debito esposto nel rigo RR7 può essere compensato, esclusivamente, utilizzando, il Mod. F24; il credito esposto nel rigo RR8 può essere, invece, utilizzato in com-pensazione dei contributi a debito dovuti sul reddito eccedente al minimale;

• nel rigo RR9, il totale degli importi indicati nelle colonne 20 di tutti i soggetti;

• nel rigo RR10, il totale degli importi indicati nelle colonne 21 di tutti i soggetti;

• nel rigo RR11, l’eccedenza dei contributi derivanti dalla precedente dichiarazione; a tal fine ri-portare l’importo indicato nel rigo RX7 a colonna 3 del quadro RX del mod. UNICO 2000;

• nel rigo RR12, la parte dell’eccedenza indicata nel rigo RR11 compensata con il modello F24;

• al fine di determinare il contributo a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

RR9 – RR8 – RR10 – RR11 + RR12

se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel rigo RR13, se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nel rigo RR14. Riportare l’importo del rigo RR14 nel corrispondente rigo del quadro RX.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR , deve compilare solo nel primo di essi i righi da RR5 a RR14.

Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, i righi da RR5 a RR14 devono essere compilati solo nel primo dei moduli relativi a ciascuna gestione.

Nel caso in cui per una gestione emerga un credito e per l’altra un debito, si deve procedere alla compensazione tra i due risultati:

• se dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del contributo dovuto;

• se dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel corrispondente rigo del quadro RX.

2: Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse pro-fessionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).

La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l’anno 2000 il contributo, entro il massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505.,62, deve essere calcolato applicando all’imponibile le seguenti aliquote:

– 13 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;

– 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo - contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel rigo RR15 devono essere riportati i seguenti dati:

• a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto

entro il limite del massimale;

• nelle colonne 2 e 3, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";

• a colonna 4, l’aliquota applicata;

• a colonna 5, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l’aliquota di colonna 4;

• a colonna 6, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d’anno la misura dell’aliquota contributiva da applicare (dal 13% al 10% o viceversa) per l’inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR15 sia il rigo RR16.

Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell’anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l’aliquota, nella misura del 13%.

Nel rigo RR16 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l’aliquota, nella misura del 10%.

Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a lire 144.263.000, pari a euro 74.505.,62, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei righi RR15 ed RR16 sarà pari, rispettivamente, a lire 48.088.000, pari a euro 24.835,37 ed a lire 96.175.000, pari a euro 49.670,24.

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505.,62.

Nel rigo RR17 riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6.

Nel rigo RR18 riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente di-chiarazione (rigo RX7col. 3 del mod. UNICO 2000).

Nel rigo RR19 riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all’importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

RR17 col. 5 – RR17 col. 6 – RR18 + RR19.

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR20; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nel rigo RR21.

Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i pe-riodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righi da RR17 a RR21 solo nel primo quadro.