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Circolare INPS n° 93 del 15 maggio 2000
OGGETTO: |
Riscossione 2000 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. |
SOMMARIO : |
1. Spedizione modelli F24. 2 . Rateizzazione. 3. Quadro "RR" del modello UNICO 2000 4.Compensazione |
1. Spedizione modelli F24.
Sono in corso di spedizione i modelli F24 nella nuova versione approvata con D.P.C.M del 31 marzo 2000, predisposti per il versamento dei contributi dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
I modelli, che riguardano i versamenti relativi ai primi 4 trimestri dell'anno e i versamenti del saldo 1999 e degli acconti per l'anno 2000, sono corredati da un prospetto di liquidazione e da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti. Si richiamano, a tal riguardo, le precisazioni fornite con circolare n. 57 del 6. 3.2000.
I modelli inviati sono predisposti per il pagamento in Lire. Qualora il contribuente intenda effettuare i pagamenti in Euro, dovrà richiedere il modello F24 in Euro alle sedi dell'Istituto.
Nel richiamare quanto già precisato con circolare n. 259 del 18.12.1998, n. 76 del 31.3.1999 e n.103 del 12.5.1999, si evidenzia che i modelli F24 rappresentano il solo mezzo di pagamento previsto per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva da parte dei lavoratori autonomi in argomento, titolari o meno di partita IVA.
In riferimento ai termini di versamento si rammenta che i contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere corrisposti alle seguenti scadenze, previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 422/1998:
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno, entro il 20 giugno 2000 (saldo 1999 e primo acconto 2000) ed entro il 30 novembre 2000 (secondo acconto 2000).
Si evidenzia al riguardo che il versamento del saldo 1999 e del primo acconto 2000 può essere effettuato entro il 20 luglio 2000, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi
(D.P.C.M. 20.4.2000).La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice INPS utilizzato per il versamento del relativo contributo.
2. Rateizzazione.
Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, compilando la casella 2 del rigo RX30 del quadro "RX" del modello UNICO2000, le somme dovute a titolo di saldo per l'anno 1999 e di primo acconto per l'anno 2000 possono essere versate nel numero di rate mensili prescelto.
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO2000.
Per effetto di quanto previsto nelle "Avvertenze " del nuovo modello, l’indicazione del numero delle rate è prescritta soltanto in relazione ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario Regioni e Enti locali".
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla somma del capitale a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali ( per l'anno 2000 gli interessi sono dovuti nella misura del 6 per cento annuo, pari allo 0,50 per cento mensile).
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
In ordine alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
3. Il quadro "RR" del modello UNICO 2000
Anche per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO 2000 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 1999, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II).
Considerato che rispetto al quadro RR dell’UNICO 99, l’attuale versione presenta talune innovazioni, si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione del quadro, corredate da alcune precisazioni.
La sezione I deve essere compilata, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
I soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora avuto la comunicazione dell'avvenuta iscrizione con la conseguente attribuzione del "codice azienda" sono esonerati dalla compilazione del predetto quadro.
Diversamente i soggetti che non hanno ancora ricevuto i modelli di pagamento, ma hanno già avuto la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e del relativo "codice azienda", dovranno compilare il quadro "RR". In questo caso l'intero importo dei contributi dovuti deve essere riportato nel rigo RR12, sia per quanto attiene l'importo dei contributi dovuti sul minimale di reddito che per quanto riguarda i contributi dovuti sul reddito eccedente detto minimale.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF per l'anno 1999 con un minimo di L. 22.351.888 (reddito minimale) ed un massimo di L. 108.800.000, entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti.
Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 141.991.000.
Quest’ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività.
Per i soci di S.r.l. la base imponibile è rappresentata dal reddito d’impresa della società rapportata al socio in relazione alla sua partecipazione agli utili, a prescindere dalla loro concreta distribuzione.
Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri RR, ognuno riferito alla singola gestione. Lo stesso dicasi in ogni caso nel quale cambi il "codice azienda".
Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
• per la Gestione Artigiani:
- 16,00 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31) (rapportabile ai mesi di attività soltanto per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995);
- 17,00 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31 e L. 108.800.000 ( pari a euro 55.777,35) ; (L. 141.991.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
• per la Gestione Commercianti:
- 16,39 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889( pari a euro 11.543,79) e L.65.280.000 (pari a euro 33.714,31) (rapportabile ai mesi di attività soltanto per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995);
- 17,39 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 ( par a euro 33.714,31 e L. 108.800.000 (pari a euro 33.714.,31) ; (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).
ATTENZIONE: Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 13,00 e al 14,00 per cento per gli Artigiani; al 13,39 e al 14,39 per cento per i Commercianti.
E’ inoltre, dovuto, per ciascun iscritto alle Gestioni, il contributo per la tutela della maternità fissato nella misura di L.1.578 mensili .
Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.
Nel rigo RR1 si deve riportare il codice azienda attribuito dall’Inps (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce "COD. azienda".
Nel caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere occorre barrare la relativa casella.
Il rigo RR2 è riservato all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa.
Nei righi da RR2 a RR8 della sezione I devono essere riportati:
• a colonna 1, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);
• a colonna 2, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva al 31.12.95, iscritto a decorrere dal 1 ° gennaio 1996;
• nelle colonne 3 e 4, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1999 indicandone l’inizio e la fine (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
• a colonna 5, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall’INPS:
A = Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
B = Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 16,80 si riduce al 13,80);
C = Art. 4, comma 16, L. 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;
D = Art. 3, comma 9 ,L.448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell’anno 1999.
E = Qualora spettano contemporaneamente, oltre alla riduzione di cui al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.
Se nel corso dell’anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell’ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;
• nelle colonne 6 e 7, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);
• a colonna 8, i redditi di impresa 1999, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d’impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall’attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l’importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, va indicato il reddito effettivamente percepito, fermi restando il minimale ed il massimale di reddito imponibile rapportati ai singoli mesi di attività . Il rapporto ai mesi non si applica per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Coloro che svolgono l’attività di affittacamere devono indicare, comunque, il reddito effettivamente percepito;
• a colonna 9, l’importo complessivo dei contributi dovuti per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ( Ivs ) relativamente all’anno 1999, al netto di eventuali riduzioni applicate a norma di legge con riferimento ai codici indicati a colonna 5 e di eventuali oneri accessori richiesti all’INPS;
• a colonna 10, va indicato il contributo per le prestazioni di maternità (pari a lire18.936 annue ed a lire 1.578 mensili ovvero a euro 9,78 e a euro 0,81);
• a colonna 11, l’importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 9 e a colonna 10).
Nei righi da RR9 a RR15 devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito.
• nel rigo RR9 il totale dei contributi, determinato sommando gli importi indicati nella colonna 11;
• nel rigo RR10 l’ammontare complessivo di tutti i versamenti effettuati per l’anno 1999, al netto di eventuali oneri accessori o quote associative.
N.B. in questo rigo vanno riportate esclusivamente le somme corrisposte a titolo di contributi I.V.S sul minimale imponibile e di maternità, di competenza dell’anno 1999, effettivamente versati nelle quattro rate trimestrali ed i contributi I.V.S. pagati a titolo di primo e secondo acconto sempre per l’anno 1999, al netto degli eventuali oneri accessori e delle quote associative eventualmente corrisposte
• nel rigo RR11 vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
• nel rigo RR12 i contributi sul minimale relativi all’anno 1999 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all’atto della presentazione del modello UNICO 2000 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di maggio 1999) al netto di eventuali oneri accessori..
• nel rigo RR13 l’importo dell’eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all’anno 1997 e già portato in diminuzione dei contributi dovuti per l’anno 1999 (autoconguaglio) .
• nel rigo RR14 l’eccedenza dei contributi eventualmente derivante dalla precedente dichiarazione;
• nel rigo RR15 la somma degli importi compensati con mod. F24 riferiti all’importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione;
• nel rigo RR16 l’importo dell’eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all’anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l’anno 1999 (autoconguaglio);
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR9 – RR10 – RR12 – RR13 - RR14 + RR15.
Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR17; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR18.
Qualora i righi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo compilando i righi da RR9 a RR18 solo nel primo quadro.
4.Compensazione.
L'eventuale importo risultante a credito dal predetto quadro (rigo RR18) può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione della colonna 2 del rigo RX6 del quadro "RX" del predetto modello UNICO 2000.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà una o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP (artigiani) o CP (commercianti), il codice sede, il codice INPS che avrebbe dovuto essere utilizzato per il versamento a saldo 1999 e che è rilevabile dal prospetto inviato unitamente ai modelli F24 sopra citati, il periodo di riferimento e l'importo che si intende compensare.
Si pone in evidenza, relativamente alla compensazione dei crediti con le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, che le procedure contabili realizzate per la gestione dei versamenti contemplati dallo stesso decreto, consentono di neutralizzare di fatto, nei confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito, le compensazioni effettuate dai contribuenti.
E', pertanto, del tutto irrilevante che, in sede di versamento unitario i crediti vengano imputati ad una piuttosto che ad un'altra delle entrate tributarie o contributive oggetto di versamento.
Ne consegue che i crediti di cui trattasi potranno essere fatti valere indifferentemente per i versamenti di tutte le imposte ed i contributi per i quali è utilizzabile il modello F24.
La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.
2: Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps
La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l’anno 1999 il contributo, entro il massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), deve essere calcolato applicando all’imponibile le seguenti aliquote:
– 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
– 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.
Nel rigo RR19 devono essere riportati i seguenti dati:
• a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
• nelle colonne 2 e 3, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
• a colonna 4, l’aliquota applicata;
• a colonna 5, il contributo dovuto : moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l’aliquota di colonna 4;
• a colonna 6, il contributo versato.
Qualora si modifichi in corso d’anno la misura dell’aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l’inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR19 sia il rigo RR20.
Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR19 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell’anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l’aliquota, nella misura del 12%.
Nel rigo RR20 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l’aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 141.991.000(pari a euro73.332,23), ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei righi RR19 ed RR20 sarà pari, rispettivamente, a L. 47.330.000 (pari a euro24.443,90) ed a L. 94.661.000 (pari a euro 48.888,33).
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) .
Nel rigo RR21 riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6
Nel rigo RR22 riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX6 col.2 del mod.UNICO 2000).
Nel rigo RR23 riportare la somma degli importi compensati con il mod.F24 riferiti all’importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.
Nel rigo RR24 riportare l’importo dell’eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all’anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l’anno 1999 (autoconguaglio).
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR21col.5 – RR21 col 6 – RR22 + RR23.
Se la risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR25; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR26.
Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo quadro, compilando i righi da RR21 a RR26 solo nel primo quadro.