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OGGETTO: |
Art. 74 D.lgs. 10 settembre 2003, n.276 “ Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”. |
Con circolare 8 febbraio 2005, n. 22, è stata illustrata la portata dell’art. 74 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha disciplinato, nello spirito del mondo rurale e con specifico riguardo alle attività agricole, “le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”.
A parziale rettifica di quanto disposto al punto 3 di detta circolare si comunica che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in tema di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura di cui all’art. 74 della legge 276/2003, ha precisato che “non si rinvengono oggettivi elementi interpretativi per identificare la nozione di attività agricola con i soli coltivatori diretti, escludendo ad esempio la categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale nei confronti dei quali la previsione in esame potrebbe trovar applicazione”.
In conseguenza di ciò il 3° e 4° periodo del citato punto 3 si intendono cassati e la norma in oggetto riferita a prestazioni svolte in favore non solo dei coltivatori diretti ma anche degli altri imprenditori agricoli.