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OGGETTO: |
Associati in partecipazione. Versamento dei contributi dovuti per l’anno 2004. Chiarimenti sul reddito imponibile. Istruzioni contabili. |
Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 30 del 16 febbraio 2005, si illustrano, di seguito, le modalità ed i termini di versamento dei contributi dovuti sui compensi erogati nell’anno 2004 agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.
a) Contribuzione
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’aliquota contributiva per l’assicurazione I.V.S. da applicare per l’anno 2004 è pari al 17,30%, entro il limite di reddito di cui all’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (€ 37.883,00) e del 18,30% oltre tale limite. E ciò in riferimento a tutti gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative, ancorché pensionati od iscritti ad altre Gestioni previdenziali.
Alla luce dei pareri concordemente espressi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e finanze - e contrariamente a quanto indicato nella circolare n. 57/2004, in vigenza dell’originaria formulazione dell’ art. 43 del D.L. n. 269/2003 citato - è altresì dovuto, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, il contributo dello 0,50 % istituito, dall’articolo 59 della legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Per tali soggetti, pertanto, l’aliquota complessiva per l’anno 2004 è pari al 17,80%, ovvero al 18,80% oltre il limite di reddito di € 37.883,00.
b)Termini di versamento e modalità di denuncia.
In considerazione del complesso iter legislativo che ha portato all’attuale obbligo di iscrizione degli associati alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e dei necessari chiarimenti ministeriali il termine ultimo per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2004, in unica soluzione e senza aggravio di oneri accessori, è fissato al 16 settembre 2005 . Per il pagamento dovrà essere utilizzato il mod. F24 indicando, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2004 e, quale codice tributo, “ASS” (codice valevole per il solo anno 2004.cfr circolare n. 30/2005).
I soggetti obbligati potranno anche chiedere il pagamento rateale secondo le disposizioni vigenti. Unitamente alla domanda di pagamento rateale dovrà essere prodotta alla competente Sede dell’Istituto la ricevuta del versamento di un dodicesimo dell’importo dovuto, versamento che dovrà essere ripetuto nei mesi successivi, sino alla definizione della domanda di rateazione.
Detti pagamenti rateali saranno effettuati tramite il modello unificato F24 come sopra compilato, con l’indicazione, nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” del codice 88888RATEO.
Sempre in riferimento ai soli compensi erogati nell’anno 2004 le denunce dovranno essere presentate, entro il 30 settembre 2005, tramite GLA, via internet, o su supporto informatico o cartaceo, indicando nel campo “tipo denuncia” la lettera “A” e riferendo la somma di tutti gli importi al solo mese di dicembre 2004.
Le denunce in questione saranno prodotte, con le medesime modalità, anche dagli associanti che abbiano spontaneamente corrisposto, nel corso del 2004 o del corrente anno, i contributi dovuti per il 2004, indicando l’aliquota contributiva risultante dalle precisazioni che precedono (17,30 o 18,30 ovvero 17,80 o 18,80 in caso di associati non pensionati o privi di altra tutela previdenziale).
L’eventuale maggior somma risultante a debito, per omesso pagamento del contributo dello 0,50% o ad altro titolo, degli associanti che hanno già versato contributi dell’anno 2004 sarà corrisposta, con le modalità sin qui esposte, entro il 16 settembre p.v.
c) Base imponibile.
Il secondo comma dell’art. 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 individua la base imponibile dei contributi dovuti per gli associati in partecipazione nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Il successivo comma 6 precisa che il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
Rilevato che le disposizioni che precedono non sono state modificate dall’art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si evidenzia che ai sensi dell’art. 54, comma 8, del T.U.I.R, le partecipazioni agli utili dagli associati in questione costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
I contributi previdenziali sono dovuti, conseguentemente, sugli emolumenti lordi erogati a titolo di anticipazione, salvo eventuale conguaglio sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.
Per quanto precede, malgrado la formulazione letterale della disposizione, integralmente mutuata dall’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, non sussiste alcuna necessità, per l’associante, di acquisire dati reddituali dell’associato, essendo quest’ultimo tenuto a riportare nella dichiarazione dei redditi in questione esattamente gli emolumenti corrisposti dall’associante.
Similmente, sempre per effetto del comma 8 del citato art. 54 del T.U.I.R., i contributi relativi agli importi eventualmente corrisposti in sede di conguaglio dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del conguaglio stesso ed imputati con il criterio di cassa.
In considerazione, quindi, dei quesiti da più parti formulati, si chiarisce che ai sensi dell’art. 60 del citato Testo unico i compensi erogati dall’imprenditore, anche per i rapporti di associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i loro percettori, in quanto non deducibili dal reddito d’impresa.
Rilevato, inoltre, che i soggetti in questione non sono tenuti a dichiarare detti emolumenti nella denuncia dei redditi, deve dedursi che non sia configurabile, per gli stessi, un’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003.
d) Istruzioni contabili
Considerato che gli associati in partecipazione sono confluiti dal 1° gennaio 2005 nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la riscossione dei relativi contributi, anche se questi ultimi sono dovuti per l’anno 2004, deve essere imputata al conto PAR 52/010.
A tal fine si è provveduto ad aggiornare la “tabella codice contributo/conto di mastro” relativa ai flussi contabili da mod. F24 associando al codice tributo “ASS” il conto PAR 52/010, che pertanto sostituisce il conto APR 52/110.
Per la sistemazione delle somme già imputate a quest’ultimo si conferma la riserva di successive istruzioni di cui al punto c) della citata circolare n. 30 del 16 febbraio 2005.