Circolare INPS n° 85 del 9 Aprile 2001
OGGETTO: |
Contratti di formazione e lavoro. Orientamenti ministeriali. |
SOMMARIO: |
Chiarimenti e precisazioni Ministeriali in materia di CFL conseguenti alla decisione della Commissione dell’U.E. del 11 maggio 1999. Modalità operative. |
Premessa.
La Commissione dell’U.E., con decisione del 11/5/1999, pubblicata sulla G.U.C.E. 15/2/2000/L42/E ha esaminato il regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, individuando i criteri che rendono compatibili le agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con CFL, effettuate ai sensi delle leggi n. 863/1984, n. 407/1990, n.169/1991, n. 451/1994 e n.196/1997, con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Tali criteri, nulla innovando rispetto ai datori di lavoro ammessi alla stipula dei CFL dalla normativa nazionale, subordinano, in sintesi, la legittimità degli aiuti concessi in misura superiore al 25% al verificarsi, in capo al lavoratore assunto con CFL, delle seguenti condizioni:
le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età elevabili a 29 anni compresi per i lavoratori laureati;
le assunzioni devono rivolgersi a persone che siano senza lavoro da almeno un anno.
L’assunzione con CFL che rispetti le suddette condizioni, in quanto rivolta a lavoratori definiti - secondo gli orientamenti comunitari - svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, risulta ammissibile anche senza la necessità che con il contratto di lavoro instaurato si realizzi un incremento netto di occupazione.
In assenza dei sopracitati requisiti del lavoratore, gli aiuti risultano compatibili solamente se finalizzati a realizzare incremento netto dell’occupazione.
Avverso la decisione della Commissione dell’U.E. il Governo italiano, a completa salvaguardia delle norme nazionali che regolano i contratti di formazione e lavoro, ha proposto ricorso che, tuttavia, non sospende l’efficacia dell’atto impugnato.
Nelle more dell’esito del ricorso, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è intervenuto sulla materia con le circolari n. 25389 del 15/2/2000 (allegato 1) e n. 26989 del 22/6/2000 (allegato 2), fornendo le indicazioni che di seguito si riportano e specificando, altresì, che le stesse interessano tutti i datori di lavoro, ovunque operanti, sull'intero territorio nazionale.
1. Orientamenti Ministeriali.
In via preliminare viene precisato che i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ovverosia posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione, "non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a tempo determinato e a causa mista".
Lo stesso Dicastero ha inoltre sottolineato che le decisioni della Commissione non inficiano la vigenza della disciplina legislativa di riferimento e che, pertanto, "l’eventuale mancato riconoscimento dell’intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l’istituto del particolare contratto formativo".
La normativa nazionale in materia dei contratti di formazione e lavoro, come noto, è regolata dalle leggi n. 863/1984, n. 291/1988, n. 407/1990, n.169/1991, n. 451/1994 e n.196/1997.
Recependo gli orientamenti comunitari, il Ministero ha chiarito che
In base alle indicazioni ministeriali, pertanto, a prescindere dal realizzarsi delle condizioni soggettive o oggettive dei giovani assunti con CFL, e indipendentemente dai settori economici e dagli ambiti territoriali, la riduzione contributiva del 25%, entro il limite dei 32 anni non compiuti, trova comunque applicazione.
Di contro, qualora nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni stabilite dalla decisione della U.E. (età - stato di disoccupazione), al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposti dalla disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25%.
Devono intendersi, quindi, pienamente agevolati (1), in base ai criteri e secondo i limiti e le diverse misure stabilite dalla normativa nazionale, i CFL stipulati con:
"a) i giovani e i laureati solo se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino al limite di trentadue anni non compiuti (2),
c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al CFL pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni (2), nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione".
Con particolare riguardo a quest'ultima tipologia si precisa che il beneficio contributivo in misura piena è subordinato al verificarsi della seguente duplice condizione:
Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, occorre far riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto. Per il calcolo della forza aziendale si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27/6/2000.
Nei casi in cui i contratti di formazione e lavoro siano stipulati al di fuori delle condizioni in precedenza richiamate (età, titolo di studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale), il Ministero ha chiarito che … omissis…" i benefici contributivi sono riconosciuti nell’importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza".
Da ultimo il Ministero ha precisato che "l’ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, L. n. 196/97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa", ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni soggettive o oggettive dei lavoratori in CFL.
2. CFL pienamente agevolati a seguito di trasformazione.
2.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale nelle ipotesi di trasformazione del CFL, i datori di lavoro interessati provvederanno a trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto copia della comunicazione inviata ai competenti Uffici del lavoro, comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione, corredata da apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la realizzazione, a seguito della trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.
Per l’assolvimento dei relativi obblighi previdenziali i datori di lavoro opereranno come segue:
I datori di lavoro aventi titolo alla fruizione dell’ulteriore beneficio contributivo annuo previsto dall’art. 15 della legge n. 196/1997, provvederanno a richiedere alle Agenzie che, con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, alle posizioni contributive aziendali sia attribuito il previsto codice di autorizzazione "4Y", istituito con la circolare n. 174 del 31 luglio 1997.
3. CFL secondo la regola "de minimis".
3.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
I datori di lavoro che, per i lavoratori assunti con CFL, intendono usufruire della riduzione contributiva spettante secondo la "regola de minimis " (3) provvederanno a:
Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di fruizione dell’agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.
Si precisa che l’accesso al beneficio contributivo in argomento sarà riferito esclusivamente alle assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%.
4. Modalità operative.
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro si atterranno alle modalità che seguono.
Considerato che la definizione del quadro delle agevolazioni concesse in relazione alle varie situazioni ha richiesto un particolare approfondimento e che solo nella presente circolare è stato possibile dettare una espressa e compiuta disciplina della materia, le aziende dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di "giugno 2001", da presentare entro il 16 luglio 2001, fatta salva ogni azione di recupero legata all’esecuzione della decisione della Commissione Europea.
4.1 Datori di lavoro in genere ubicati nel centro - nord.
I datori di lavoro in epigrafe, aventi titolo, in base alla normativa vigente, esclusivamente alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "56" secondo le modalità rese note con la circolare n. 261 del 7 dicembre 1990.
4.2. Datori di lavoro, diversi da quelli indicati al precedente punto 4.1, aventi titolo alla riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%.
I datori di lavoro, ai quali, secondo gli orientamenti ministeriali, compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico ( imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti), ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, si atterranno alle seguenti modalità:
4.3. Contratti di formazione "pienamente agevolati".
Per le assunzioni con "contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato (1)"di dipendenti che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro opereranno come segue.
4.3.1. Imprese artigiane ovunque ubicate o imprese operanti nel Mezzogiorno.
I datori di lavoro in epigrafe, tenuti al versamento della contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "53" e codici "S140" e "S150", secondo le consuete modalità.
4.3.2. Datori di lavoro non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno.
I datori di lavoro in parola, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "54" secondo le modalità rese note con la circolare n. 164 del 21 luglio 1988.
4.3.3. Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti.
I datori di lavoro in epigrafe, non operanti nei territori del Mezzogiorno, aventi titolo alla riduzione del 40% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "57" secondo le modalità rese note con la circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.
4.4. CFL "pienamente agevolati" a seguito di trasformazione.
4.4.1 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 durante il periodo di formazione.
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 durante il periodo di formazione i datori di lavoro, per il versamento dei contributi agevolati nella misura generalizzata del 25% (vedi punto 2), si atterranno alle modalità riportate al precedente punto 4.2.
4.4.2 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 successivamente alla trasformazione del CFL.
Avvenuta la trasformazione del contratto di formazione, i datori di lavoro indicheranno i lavoratori precedentemente in CFL secondo le consuete modalità (rigo 10 per il personale con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di impiegato).
Per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, modulate in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, le aziende operanno come segue:
Stante la finalità statistica dell’indicazione, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "somme a debito".
Le suddette operazioni di conguaglio dovranno essere, ovviamente, correlate alle retribuzioni corrisposte nel corso dell’intero periodo di CFL.
I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti, recupereranno l’importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della quota di contribuzione a loro carico.
4.4.3. Beneficio contributivo ex art. 15 lege n. 196/1997.
I datori di lavoro operanti nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 che, a seguito dell’avvenuta trasformazione del CFL di durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato anche il previsto incremento occupazionale, in aggiunta alla eventuale differenza tra la riduzione contributiva operata durante lo svolgimento del CFL (25%) e quella "pienamente agevolata" secondo le diverse misure (vedi precedente punto 4.4.2), avranno titolo, altresì, all’ulteriore beneficio previsto dall’articolo 15 della legge n. 196/1997.
Ai fini della fruizione di quest’ultimo beneficio gli stessi si atterranno alle modalità illustrate nella circolare n. 174 del 31 luglio 1997 (CTC "46" e "47" e codici "L210" e "L211").
4.5. CFL secondo la regola "de minimis".
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro ovunque operanti che, relativamente ai lavoratori assunti con CFL, accedono al beneficio contributivo "pienamente agevolato" secondo la regola "de minimis", per il versamento dei contributi nella diversa misura loro spettante, si atterranno alle seguenti modalità:
Codice quadro "D" |
Significato |
L900 |
"Rid. Contr. Totale" per i lavoratori relativamente ai quali il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti |
L950 |
"Rid. Contr. 50%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico |
L940 |
"Rid. Contr. 40%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi a proprio carico |
I datori di lavoro tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi nella misura fissa prevista per gli apprendisti, per il versamento della contribuzione a loro carico, utilizzeranno i codici "S140" e "S150" secondo le consuete modalità.
4.6 Contratti di formazione di tipologia b).
Gli orientamenti ministeriali trovano, ovviamente, applicazione anche relativamente ai contratti di formazione e lavoro introdotti dall’art. 3 del D.L. 17.1.1994, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1994, n 451 (CFL mirati ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo; CFL di tipologia b).
Per la fruizione dei benefici contributivi relativi ad assunzioni con "contratto di formazione e lavoro di tipologia b) pienamente agevolato (1)" di lavoratori che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro continueranno ad utilizzare i previsti "codici tipo contribuzione" "15", "38" e "40" secondo le modalità rese note con la circolare n. 41 del 9 febbraio 1994 e con la circolare n. 236 del 25 novembre 1996.
I datori di lavoro ai quali, in base agli orientamenti ministeriali, compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico, ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, utilizzeranno il previsto "codice tipo contribuzione" "39" secondo le modalità rese note con la già richiamata circolare n. 41 del 9 febbraio 1994.
(1)
Rientrano in tale fattispecie i seguenti CFL:CFL stipulati da
BENEFICIO:
contributi dovuti dall’azienda in misura fissa come per gli apprendisti per la durata del contratto di formazione con un massimo di 24 mesi.
CFL stipulati da
BENEFICIO:
riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.
CFL stipulati da
BENEFICIO:
riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.
(2)
art. 16, c. 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto – legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in G. U. n. 195 del 22 agosto 1994).Per quanto riguarda l’estensione del tetto massimo dei 32 anni prevista dall’art.9, c. 9, della legge 28/11/1996 n, 608, si rammenta che l’efficacia delle deliberazioni delle CRI è scaduta in data 31/12/1997. Da tale data è stata ripristinata sul tutto il territorio nazionale il limite dei 32 anni.
(3)
Vedi comunicazione della Comunità relativa agli "aiuti de minimis" G.U. delle Comunità Europee n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - NOTA del 15 febbraio 2000, n. 5/25389/70
Decisione della Commissione europea in materia di contratti di formazione e lavoro
Come è noto, con Decisione dell'11 maggio 1999 la Commissione europea ha verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi differenziati a livello territoriale, nonché per tipologia di impresa, conclusivamente valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l'effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo scopo di fare chiarezza e superare ogni possibile contratto con il diritto comunitario, la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici contributivi, il quadro delle compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
E' noto altresì che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso dal Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla rilevanza dello stesso in seno all'ordinamento giuridico lavoristico, recentemente ribadita, ancorché nell'ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione siglato nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.
In attesa dell'esito del suddetto ricorso nonché alla luce degli effetti del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare. della messa in atto delle relative disposizioni di cui agli artt. 4, lett. b), 5, 6, lett. a), b), concernenti il trasferimento alle Regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza che l'istituto possa svolgere, ancorché in via residuale, la propria funzione di misura agevolativa dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espressi dal sistema produttivo.
Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare attenzione affinché non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi, pur accludendo l'estratto della Decisione di riferimento.
a) Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i lavoratori svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali: i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benché non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;
Non essendo richiesto l'incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi l'assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni nonché da passaggio a pensionamento.
b) La proroga dei benefici per un anno, prevista dall'art. 15, L.196/1997, è ammissibile in presenza delle condizioni soggettivo sopra riportate e subordinatamente a:
L'obbligo della creazione netta di posti di lavoro, che garantiscono un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rapporto determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a termine.
Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente.
In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell'osservanza dei limiti posti dalla Commissione relativamente all'individuazione dei soggetti assumibili nonché in ordine all'effettività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo, tenuto soprattutto conto che a quest'ultimo obiettivo è opportuno adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega ex lege 144/1999 è in corso di differimento al 31 marzo 2001.
Allegato 2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - LETTERA CIRCOLARE del 22 giugno 2000, n. 5/26969/70
Ulteriori chiarimenti in merito alla Decisione UE dell'11.5.1999 (pubblicata in Gaz. Uff. Comunità Europee del 15.2.2000) concernente i contratti di formazione e lavoro
A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con nota n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili della valenza della Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli restrittivi all’utilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un legittimo uso degli aiuti.
Pur in attesa dell’esito dei relativi ricorsi presentati alla Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è ormai noto che per effetto della suindicata Decisione sussiste l’obbligo di ridurre l’aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino difformità rispetto alle condizioni precisate dall’Autorità comunitaria.
E’ altresì evidente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicché, in relazione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi cognitivi e di valutazione maggiormente approfonditi, tanto più che la Decisione è immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normativo di conformazione.
Invero, la vigenza della disciplina legislativa di riferimento (legge n. 863/1984 e succ. mod. e int., legge 451/1994) non è inficiata dalla pronuncia comunitaria: per l’effetto, l’eventuale mancato riconoscimento dell’intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l’istituto del particolare contratto formativo. In ultima analisi, i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (ovvero posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione) non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti, mantengono la tipica finalità di incentivare l’impiego dei giovani, attraverso l’accrescimento della professionalità collegata all’offerta di lavoro (ex Corte Cost. n. 190/1987) e fisiologicamente preordinata alla stabilizzazione del rapporto.
Al contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla Decisione, al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale, specificamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del 25.
Sul punto è opportuno articolare la seguente precisazione:
ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni.
- per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti nell’importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell’agricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della Decisione).
Per quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in discussione, si precisa anche quanto segue:
a) i giovani e i laureati sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono ammessi al contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di trentadue anni non compiuti, a termini dell’art. 16, co. 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994).
c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.
Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dell’estensione del tetto massimo di età oltre i trentadue anni - operata dalle Autorità regionali dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù della disposizione dell’art. 9, co. 9, della legge 608 del 28 novembre 1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 - si rammenta che l’efficacia delle relative deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997 sicché nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale l’operatività del soprarichiamato limite di legge di trentadue anni.