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OGGETTO: Articolo 44 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003. Efficacia ai fini previdenziali dell’iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al Registro delle imprese. Regime transitorio
E’ stato precisato, in particolare, che il nuovo procedimento di iscrizione, descritto al punto 1) della predetta circolare, potrà essere completamente operativo soltanto allorché saranno perfezionati gli adempimenti prescritti dalla norma in esame in materia di integrazione, con i dati “previdenziali”, della modulistica e delle procedure informatiche di comunicazione in uso presso le CCIAA.
In riferimento al regime transitorio si fa presente quanto segue.
1) Esercenti attività commerciali.
La scrivente Direzione ha già avviato, sulla scorta dei dati comunicati da Unioncamere per il periodo gennaio-marzo 2004, un colloquio diretto con le imprese commerciali con la notifica, tramite raccomandata A.R, dei provvedimenti di iscrizione delle ditte individuali e con contestuale richiesta di informazioni in ordine agli eventuali coadiutori familiari. Per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l., ecc. sono state richieste notizie utili ai fini dell’ iscrizione, così come preannunciato al punto 2) lettera c) della citata circolare.
In relazione a tali provvedimenti la Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni sta per mettere a disposizione delle Strutture territoriali la lista di tutte le posizioni fornite da Infocamere e già elaborate, con la segnalazione dello stato di lavorazione (seguiranno disposizioni operative).
In ordine, quindi, alle imprese che continuano a presentare domande di iscrizione o di cancellazione direttamente alle Strutture territoriali dell’Istituto, chiedendone l’ immediata acquisizione, si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono esonerati dall’obbligo di presentazione “apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali” e che l’Istituto ha dato immediata attuazione della predetta disposizione tramite l’adozione dei provvedimenti di cui sopra. Conseguentemente gli imprenditori interessati, qualora regolarmente e tempestivamente iscritti alla CCIAA, non verranno assoggettati al pagamento di alcun onere accessorio per non aver presentato la domanda di iscrizione all’Inps.
Ciò malgrado, perdurando l’attuale fase transitoria, si dispone che le Strutture acquisiscano le domande spontaneamente prodotte, ancorché in mancanza del relativo obbligo di legge, dagli interessati, considerando, quale data di presentazione, quella risultante dal protocollo della CCIAA, come da visura camerale.
Si conferma, tuttavia, la persistenza dell’obbligo di presentare direttamente alle competenti Strutture territoriali dell’Istituto le domande di iscrizione o di cancellazione dei coadiutori familiari che interverranno successivamente all’iscrizione dei titolari o successivamente al 1° gennaio 2004, qualora i titolari siano già iscritti a tale data.
2) Artigiani.
In riferimento all’iscrizione ed alla cancellazione degli artigiani, nel confermare integralmente quanto già comunicato con la circolare n. 39/2004 più volte citata, si fa presente che i relativi provvedimenti, adottati a decorrere dal corrente mese di aprile, saranno acquisiti direttamente dalla Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni. Gli esiti di dette acquisizioni saranno messi a disposizione delle Strutture, per gli adempimenti di competenza, analogamente a quanto evidenziato per i commercianti.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.