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Circolare
INPS n° 76 del 31 marzo 1999
OGGETTO: |
Artigiani ed esercenti attività commerciali: -
Contribuzione per l'anno 1999. |
SOMMARIO: |
1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 1999 - 2. Agevolazioni contributive - 3.
Modalità e termini di versamento. |
1. MISURA DEI CONTRIBUTI
DOVUTI PER L’ANNO 1999
1.1 - Contribuzione I.V.S.
sul minimale di reddito.
Per l'anno 1999, il reddito minimo annuo da prendere in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciali è pari a £.22.351.888. Tale valore è stato
ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 (1) - moltiplicando per
312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei
contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore
al 1° gennaio 1999 (£. 67.474) ed aggiungendo al prodotto l'importo di
£.1.300.000, così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415
(2).
La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato
deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:
- 16,00% per i titolari di qualunque età
e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 13,00% per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni;
B) Commercianti
- 16,39%
per i titolari di qualunque età
e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 13,39%
per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Si fa presente che le
percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell’art.59, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha
disposto l’aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti
percentuali, con decorrenza dall’1 gennaio 1998. La medesima norma prevede
l’elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall’1
gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.
Si precisa altresì che, per i
commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall’art.5
del decreto legislativo 28 marzo 1996,n.207 (0,09%) e (0,30%) e che la
riduzione contributiva al 13,00% (artigiani) e al 13,39% (commercianti) è
applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i
21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:
Artigiani:
- £. 3.576.302
annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai
21 anni;
- £. 2.905.745
per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
- £. 3.663.474 annue per i titolari di qualunque
età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- £. 2.992.918 per
i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all'anno
solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi
minimi mensili sono pari rispettivamente a £. 298.025,17 e a £. 242.145,45 per gli artigiani e a £. 305.289,54 e a £.
249.409,82 per i commercianti.
I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere
riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo per l'anno 1999 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 1998, per la quota eccedente il predetto minimale di £ 22.351.888 annue.
Le aliquote contributive sono le seguenti:
A. Artigiani
- 16,00% del
reddito compreso fra £. 22.351.889 e £. 65.280.000;
- 17,00% del
reddito compreso fra £. 65.280.001 e fino al
massimale di £. 108.800.000
(v. successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,00% e al 14,00%.
B. Commercianti
- 16,39% del
reddito compreso fra £. 22.351.889 e £. 65.280.000;
- 17,39% del
reddito compreso fra £. 65.280.001 e fino al massimale di £. 108.800.000
(v.successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al
13,39% e al 14,39%.
Come è già stato precisato al
punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette
comprendono gli aumenti disposti dall’art.5 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n.207 (0,09%) e dall’art.2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%).
L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i
redditi superiori a £ 65.280.000 annue
è stato disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
Il contributo in argomento - denominato contributo a
conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente
punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità
dei redditi d'impresa prodotti nel 1999 (si veda in proposito il seguente
punto 1.4).
1.3 - REDDITO IMPONIBILE
MASSIMO
Il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un
reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui
si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per
l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la
quota di reddito eccedente tale limite - per il 1999 £ 65.280.000 - viene presa
in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a
concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.
Per l'anno 1999, pertanto, il massimale di reddito annuo
entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a £ 108.800.000 (£
65.280.000 più £ 43.520.000).
Le aliquote contributive sono quelle indicate nel
precedente punto 2).In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:
- £. 17.843.200
annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai
21 anni (16,00% di £. 65.280.000 più 17,00% di £. 43.520.000); per i
collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a £.
14.579.200 annue (13,00% di £.
65.280.000 più 14,00% di £.43.520.667).
Commercianti
- £.18.267.520
annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai
21 anni (16,39% di £. 65.280.000 più 17,39% di £. 43.520.000); per i
collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a £.
15.003.520 annue (13,39% di £. 65.280.000 più 14,19% di £.43.520.000).
Per i periodi di assicurazione
inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.
Gli importi contributivi massimi sono pertanto i
seguenti:
Artigiani
-
£.1.486.933,33 mensili per i soggetti
ai quali si applicano le aliquote del 16,00% e del 17,00%;
- £.1.214.933,33
mensili per i soggetti ai quali si
applicano le aliquote ridotte del 13,00% e del 14,00%.
Commercianti
- £. 1.522.293,33
mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,39% e del
17,39%;
- £. 1.250.293,33
mensili per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,39% e
del 14,39%.
Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti
individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non
massimali globali, da riferire all'impresa stessa.
Si fa presente che, per i
lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza
gennaio 1996 o successiva, il massimale
annuo è pari a £. 132.000.000 per il
1996 e a £. 137.148.000 per il 1997, di £.139.480.000 per il 1998, e di
£.141.991.000 per il 1999. Tale massimale non è frazionabile a mese.
1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO
La legge n.438/92
citata ha stabilito che, dall'anno
1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a) è calcolato
sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più
soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella
gestione di appartenenza );
b) è rapportato
ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si
riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 1999 - ai redditi 1999, da
denunciare al fisco nel 2000).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei
contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste
scadenze sia inferiore a quanto dovuto
sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1998, è dovuto un ulteriore
contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte
sui redditi delle persone fisiche.
Il rinvio ricettizio contenuto nell'art. 3 bis della
legge n. 438/92 alle norme fiscali ("...il contributo ... è rapportato
alla totalità dei redditi d'impresa...") consente la determinazione dei suddetti redditi che
vanno individuati in quelli "d'impresa" propriamente detti (capo VI
del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22
dicembre 1986, n.917 - artt. 51/80) ed in quelli come tali considerati ai sensi
e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del
citato Testo unico.
Si ritiene opportuno far
presente che, nell'ipotesi in cui gli interessati siano percettori di redditi
di segno opposto, i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati
sull'importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di
segno positivo.
1.5 - IMPRESE CON
COLLABORATORI
Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga
anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il
minimale vanno determinati nella seguente maniera:
a) Imprese
familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli
per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di
reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
b) Aziende non
costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun
collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso,
il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del
reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i
collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di
reddito attribuita a ciascuno di essi a
seguito del provvedimento del titolare.
1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE
PRESTAZIONI DI MATERNITÀ
Il contributo in epigrafe
resta fissato, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza,
nella misura mensile di £.1.578.
Per effetto di quanto disposto
dall’art.3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, non è più dovuto, a
decorrere dal mese di gennaio 1999, il contributo destinato alle finalità del soppresso
ENAOLI.
Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato aggiunto agli importi dovuti per contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.
2. Agevolazioni contributive
2.1- Artigiani e commercianti pensionati con più di 65 anni di età.
Continuano ad applicarsi,
anche per l’anno 1999, le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla
riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti
attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS.
Si richiamano, a tal proposito, i
chiarimenti e le direttive fornite con la circolare
n. 63 del 17.3.1998 e circolare n.33 del
15.2.1999.
Con particolare riferimento
all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva si
confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del
29.7.1998.
2.2- Soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono alle Gestioni nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (L.
n. 448/1998).
Ai sensi dell’art.3, comma 9,
della citata legge 23 dicembre 1998, n.448, i soggetti
di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla
gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività
commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, hanno diritto,
per i tre anni successivi all’iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento
dell’aliquota contributiva vigente per le predette gestioni.
Considerata la formulazione letterale e la finalità della norma,
palesemente rivolta ad incentivare l'imprenditorialità giovanile nel biennio 1999/2000,
per l’ammissione al beneficio è richiesto che l’inizio dell’attività non sia
anteriore all’1/1/1999 e che da detta attività consegua la regolare iscrizione
ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Destinatari dell’agevolazione sono, quindi, i soggetti
che si iscrivono per la prima volta e in qualità di titolari, alla Gestione
degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000 sempre che, all’atto della domanda
di iscrizione, abbiano un’età inferiore a trentadue anni. L’agevolazione
riguarderà anche gli eventuali familiari collaboratori del nuovo iscritto,
iscritti anch’essi per la prima volta, contemporaneamente al titolare, di età
inferiore a 32 anni.
Conseguentemente, saranno esclusi dalla riduzione
contributiva coloro che, pur iscrivendosi nel periodo in argomento,
risulteranno aver iniziato l’attività
anteriormente all’1.1.1999, nonché coloro che saranno assoggettati a
contribuzione a seguito di accertamento d’ufficio.
L’oggetto dell’agevolazione è
costituito dallo sgravio del cinquanta per cento di tutti i contributi dovuti
alle Gestioni (contributo I.V.S. dovuto sul minimale di reddito imponibile e
sulla quota di reddito eccedente detto minimale e contributo per la tutela
della maternità). L’esonero si applica in riferimento ai contributi dovuti
per trentasei mesi dalla data di inizio
dell’imposizione contributiva che, comunque, non potrà essere antecedente all’1/1/1999.
In caso di applicazione dello
sgravio in favore di soggetti di età inferiore a ventuno anni, l’abbattimento
del 50% opererà sull’importo dei contributi già ridotto di tre punti
percentuali, come previsto dall’art.1 della legge n.233/1990.
Per l’ammissione al
beneficio, che non influirà sulla posizione assicurativa degli iscritti, nei
confronti dei quali sarà accreditato l’intero importo dei contributi dovuti in
relazione ai periodi di effettiva attività, non è richiesto alcun adempimento
da parte degli aventi titolo che si iscriveranno alle Gestioni nel periodo in
considerazione.
In ogni caso,
qualora talune delle posizioni
interessate non venissero tempestivamente acquisite dalla procedura di
emissione centralizzata 1999 dei modd. F24, le S.A.P. provvederanno, a
richiesta degli aventi titolo, all’immediato rilascio dei modelli di pagamento
sostitutivi, previa riduzione dell’importo dovuto.
2.3- Soggetti di età inferiore a trentadue anni che si sono iscritti alle
Gestioni nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998 (l.n.449/1997)
L’art.4, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n.449, nel testo modificato dall’art.3, comma 9, della
citata legge ha attribuito la facoltà, ai soggetti di età inferiore a trentadue
anni, che si sono iscritti per la prima volta alla gestione degli artigiani o a
quella degli esercenti attività commerciali nel periodo compreso tra il primo
gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, di differire, previa domanda, il pagamento
del 50 per cento dell’aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi
all’iscrizione.
Il versamento differito dei contributi dovrà essere
effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio.
A tal proposito si richiama quanto comunicato con circolare n. 63 del 17.3.1998 e si evidenzia che il
periodo di prima iscrizione, nella formulazione originaria della norma, era
fissato tra il primo gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.
Si fa presente, quindi, che le modalità di attuazione
della disposizione in esame, unitamente alla misura degli interessi di
differimento, non sono state ancora definite
in quanto, allo stato, non risulta emanato il previsto decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Considerata, a tal proposito, la riduzione al solo anno
1998, già decorso, del periodo entro il quale l’iscrizione alle Gestioni può
dare titolo al beneficio del differimento del 50% dei contributi dovuti nei 24
mesi successivi all’iscrizione medesima, si precisa quanto segue.
Il beneficio in argomento si sostanzia nella sospensione
e nel conseguente differimento del pagamento del 50% dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per i 24 mesi successivi all’inizio
dell’imposizione contributiva. L’agevolazione non può, comunque, essere
riferita a periodi antecedenti il mese di gennaio 1998 e riguarda solo i
soggetti che si sono iscritti per la prima volta nel corso dell’anno 1998 e di
età inferiore, all’atto dell’iscrizione, a trentadue anni, secondo i criteri
fissati al punto 2.2 che precede.
Per quanto concerne la contribuzione dell’anno 1998,
risulta che taluni degli interessati - iscritti per la prima volta nel periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 che hanno chiesto l’applicazione del
beneficio essendo in possesso del requisito relativo all’età - hanno omesso di
corrispondere, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale citato,
anche la quota parte non differibile dei contributi.
In presenza di tali situazioni sarà cura delle Sedi
invitare i soggetti obbligati al versamento di quanto dovuto ( 50%), in unica
soluzione, fornendo loro i modelli F 24 già predisposti per il pagamento degli
importi ridotti ( I.V.S., tutela maternità ed assistenza agli orfani dei
lavoratori). Le posizioni contributive in argomento saranno successivamente
definite tramite la procedura automatizzata in corso di elaborazione.
Nessun provvedimento sarà adottato nei confronti dei
contribuenti che hanno integralmente corrisposto la contribuzione richiesta,
stante il recupero con aggravio di interessi previsto dalla norma in esame.
In riferimento ai contributi dell’anno 1999 le Sedi
rilasceranno a tutti gli aventi titolo modelli di versamento sostitutivi, previa
riduzione del 50% dei contributi dovuti ( I.V.S. e tutela maternità ).
3 - TERMINI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO.
Per effetto delle modifiche apportate al decreto legislativo 9 luglio 1997,n.241 dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nell’esercizio 1999 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F 24, siano o meno titolari di partita I.V.A., alle scadenze che seguono:
-16 maggio, 16
agosto, 16 novembre 1999 e 16 febbraio 2000 per il versamento delle quattro
rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini
previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale,
a titolo di saldo 1998, primo acconto 1999 e secondo acconto 1999.
A tal riguardo si richiamano le precisazioni fornite con
circolare n. 259 del 18 dicembre 1998 e si fa riserva di ulteriori
comunicazioni allorché saranno resi noti i preannunciati provvedimenti in
materia di versamento delle imposte sui redditi.