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Circolare INPS n.  73 del 10 Aprile 2003

 

 

OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.

 

  

 Premessa.

L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto (1), ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, precedentemente cessata al 31/12/2001 (2).

La tecnica legislativa utilizzata, non modificando l’impianto legislativo di riferimento, fa sì che l’operatività del beneficio rimanga subordinata alla pubblicazione dell’apposito Decreto attuativo di conferma o rideterminazione per l'anno di riferimento della riduzione contributiva medesima.

Il decreto interministeriale (Lavoro - Economia) 25 febbraio 2003 (allegato 1), ha confermato per l’anno 2002 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Con la presente circolare si diramano le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2002.

 

 1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (3).

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2002.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 (4).

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.

Si osserva che l’agevolazione:

-         compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2002, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2001;

-         è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

 

Si ricorda, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo:

-         assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro, ecc.;

-         lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998.

Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi l’acquisizione dalle imprese della dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (5).

 

 2. Modalità operative.

Il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.

 

 2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2002.

I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2002 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

 

 2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2002.

I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2002) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).

A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "ARR. RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95" e dal previsto codice "L207".

 

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(1) Si veda, al riguardo, la circolare n. 10 del 22 Gennaio 2003.

 

(2) Art. 45, c. 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

(3) Si veda, al riguardo, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995

 

(4) Si veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.

 

(5) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.


 

 

 

Allegato 1

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 25 febbraio 2003 (GU n. 76 del 1-4-2003)

Conferma  per  l'anno  2002,  della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, nel settore dell'edilizia, prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

  Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette  contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni  lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro  gli  infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

  Visti  i  decreti ministeriali 13 febbraio 1997, 7 ottobre 1999, 17agosto  2000 e 18 febbraio 2002, con i quali la predetta riduzione é stata  confermata  e  la  misura  del 9,50 per cento é stata elevata

all'11,50 per cento;

  Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art.  45,  comma  18,  della  legge  17 maggio  1999, n. 144 che prevede  sino  al  31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli  effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sia confermata o  rideterminata per l'anno  di riferimento la riduzione contributiva medesima;

  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

  Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento  delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  della  disposizione  di  cui  all'art. 29 della legge 8 agosto  1995,  n.  341  si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento  pro-capite  del  numero medio di giornate retribuite, con un conseguente  incremento  del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

  Ritenuto  pertanto,  sulla  scorta  della  predetta rilevazione, di confermare,  anche  per  l'anno  2002,  la riduzione di cui al citato comma  2  dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura dell'11,50  per cento già stabilita, per l'anno 2001, dal menzionato decreto ministeriale 18 febbraio 2002;

Decreta:

  La  riduzione  prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  é confermata, per l'anno 2002, nella misura dell'11,50 per cento.

  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  e sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.