OGGETTO: |
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. |
Premessa.
L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto (1), ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, precedentemente cessata al 31/12/2001 (2).
La tecnica legislativa utilizzata, non modificando l’impianto legislativo di riferimento, fa sì che l’operatività del beneficio rimanga subordinata alla pubblicazione dell’apposito Decreto attuativo di conferma o rideterminazione per l'anno di riferimento della riduzione contributiva medesima.
Il decreto interministeriale (Lavoro - Economia) 25 febbraio
2003 (allegato 1), ha confermato per l’anno 2002 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva per il
settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si diramano le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2002.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella
misura dell’11,50 per cento - sulla parte di
contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con
un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai
occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (3).
Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2002.
A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 (4).
I datori di lavoro
interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT
dal “45.11” al “45.45.2”.
Si osserva che l’agevolazione:
-
compete per i periodi di paga da gennaio a
dicembre 2002, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2001;
-
è subordinata al rispetto
delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989
per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1
in materia di retribuzione imponibile.
Si ricorda, poi, che la riduzione contributiva non spetta
per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo:
-
assunzione dalle liste di mobilità, contratti
formazione - lavoro, ecc.;
-
lavoratori per i quali i datori di lavoro
fruiscano dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n.
448/1998.
Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi l’acquisizione dalle imprese della dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (5).
2. Modalità operative.
Il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2002.
I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2002 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2002.
I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2002) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "ARR. RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95" e dal previsto codice "L207".
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(1) Si veda, al riguardo, la circolare n. 10 del 22 Gennaio 2003.
(2) Art. 45, c. 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(3) Si veda, al riguardo, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995
(4) Si veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
(5) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 febbraio 2003 (GU n. 76 del 1-4-2003)
Conferma per l'anno 2002, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, nel settore dell'edilizia, prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1997, 7 ottobre 1999, 17agosto 2000 e 18 febbraio 2002, con i quali la predetta riduzione é stata confermata e la misura del 9,50 per cento é stata elevata
all'11,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2002, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura dell'11,50 per cento già stabilita, per l'anno 2001, dal menzionato decreto ministeriale 18 febbraio 2002;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, é confermata, per l'anno 2002, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.