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Circolare INPS n° 71 del 22 marzo 2001

OGGETTO:

Nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

SOMMARIO

Integrazioni e correzioni alla circolare n. 44 del 20/2/2001 relativamente all'importo dei contributi per i lavoratori domestici di gennaio 2001 e da febbraio 2001 a dicembre 2001.

 

Si fa seguito alla circolare n. 44 del 20 febbraio 2001, con la quale sono stati comunicati i nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per modificare l'orientamento espresso nel paragrafo "Datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf" con riguardo all'applicazione nei confronti dei datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf del disposto dell'art. 120, c. 2 della legge n. 388/2000.

Secondo gli orientamenti espressi dai Ministeri del Tesoro e del Lavoro, rientrano nella previsione dell'art. 120, c. 2, anche i datori di lavoro domestico in quanto appartenenti a settore destinatario della disciplina CUAF.

Pertanto, ai datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf viene riconosciuto l'esonero dello 0,40%, a valere, prioritariamente, sui contributi per Maternità (0,24%) e Disoccupazione (0,16%).

Si coglie l'occasione per effettuare degli errata corrige alle tabelle A) e B) contenute nella citata circolare n. 44/2001.

CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2001.

Nella tabella seguente, che sostituisce quella contenuta nella circolare n. 44 del 20 febbraio 2001, sono indicati le paghe orarie ed i corrispondenti contributi relativi al mese di gennaio 2001:

Tabella A): Lavoratori domestici gennaio 2001

Retribuzione oraria effettiva

Retribuzione oraria convenzionale

Contributo orario con Cuaf

Contributo orario senza Cuaf

- 24 ore settimanali

L.

L.

L.

fino a L. 11.590

10.300

5,32

2.314 (486)

1,20 (0,25)

1.954 (486)

1,01 (0,25)

da L. 11.591 a L. 14.150

11.590

5,99

2.604 (547)

1,35 (0,28)

2.199 (547)

1,14 (0,28)

oltre L. 14.150

14.150

7,31

3.180 (668)

1,64 (0,34)

2.684 (668)

1,39 (0,34)

+ 24 ore settimanali

7.480

3,86

1.681 (353)

0,87 (0,18)

1.419 (353)

0,73 (0,18)

 

CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO DAL FEBBRAIO AL DICEMBRE 2001.

Nella tabella seguente, che sostituisce quella contenuta nella circolare n. 44 del 20 febbraio 2001, sono indicati le paghe orarie ed i corrispondenti contributi dovuti dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001.

Tabella B): Lavoratori domestici da febbraio a dicembre 2001

Retribuzione oraria effettiva

Retribuzione oraria convenzionale

Contributo orario con Cuaf

Contributo orario senza Cuaf

- 24 ore settimanali

L.

L.

L.

fino a L. 11.590

10.300

5,32

2.232 (486)

1,15 (0,25)

1.913 (486)

0,99 (0,25)

da L. 11.591 a L. 14.150

11.590

5,99

2.512 (547)

1,30 (0,28)

2.152 (547)

1,11 (0,28)

oltre L. 14.150

14.150

7,31

3.066 (668)

1,58 (0,34)

2.628 (668)

1,36 (0,34)

+ 24 ore settimanali

7.480

3,86

1.621 (353)

0,84 (0,18)

1.389 (353)

0,72 (0,18)

Si richiamano le istruzioni per il versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001.

In occasione del versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001, tutti i datori di lavoro domestico dovranno determinare i contributi dovuti fino alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001 secondo le misure indicate nella tabella A) e quelli dovuti a partire dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001 secondo le nuove misure indicate nella tabella B).

Riporteranno il totale in un unico bollettino di versamento.

Le Agenzie richiameranno l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una corretta compilazione dei bollettini.

In particolare è necessario dichiarare correttamente se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre annerendo la casella SI, oppure indicare quante settimane sono state retribuite nel corso di ogni mese annerendo le corrispondenti caselle.

Gli stessi dati devono essere riportati sul retro del bollettino dove, sulla ricevuta da consegnare al lavoratore, il datore di lavoro dovrà apporre la sua firma.