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OGGETTO: Familiari coadiutori dei farmacisti.
SOMMARIO: Chiarimenti in ordine alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori dei farmacisti.
E’ stata recentemente riproposta la questione concernente l’obbligo assicurativo dei familiari del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano nell’impresa familiare.
A tal riguardo si evidenzia che questa Direzione si è già pronunziata sull’iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei coadiutori familiari dei farmacisti con circolare n. 163 del 17 luglio 1984 e che non sussistono validi motivi per modificare tale orientamento interpretativo, per il seguente ordine di considerazioni.
Nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali viene esercitata un’attività commerciale alla quale si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio), per espressa previsione contenuta nell’art. 4; da detta attività conseguono redditi d’impresa; tali redditi, inoltre, sono di norma attribuiti ai singoli coadiutori in qualità di partecipanti ad imprese familiari regolarmente e formalmente costituite, con conseguente, necessaria sussistenza del carattere dell’abitualità e prevalenza dell’attività esercitata.
In presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari non può essere d’ostacolo al riconoscimento del diritto all’assicurazione dei lavoratori interessati la sola mancanza, in capo al farmacista titolare d’impresa, dell’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, a causa del contemporaneo esercizio di attività professionale con iscrizione all’Albo dei farmacisti e conseguente obbligo assicurativo nei confronti dell’ENPAF.
In altri termini deve ritenersi che la collaborazione prestata con carattere di abitualità e prevalenza nell’ambito di un’impresa familiare che svolge, nel rispetto delle disposizioni vigenti, attività commerciale debba necessariamente avere la sua tutela previdenziale, anche in assenza di una formale preposizione all’attività da parte del titolare dell’impresa, considerato che ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Conseguentemente, sempre che non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il farmacista deve essere iscritto alla Gestione quale titolare non attivo ed i familiari che collaborino all’attività dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, come coadiutori, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.
In caso di accertamento d’ufficio dei coadiuvanti familiari dei farmacisti, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme sin qui seguito dalle Sedi, le somme aggiuntive potranno essere ridotte ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge 25 dicembre 2000, n. 388.