Circolare INPS n. 6 del 9 Gennaio 2007
OGGETTO: |
Conciliazione monocratica. Chiarimenti. |
SOMMARIO: |
1) natura e campo di applicazione della conciliazione monocratica 2) qualificazione dell’omissione ai fini dell’addebito delle sanzioni 3) disposizioni operative. |
1) natura e campo di applicazione della conciliazione monocratica
L’art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, al comma 4 dispone: “I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 24 del 24 giugno 2004 ha precisato che se sussiste accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dal funzionario acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a condizione che il datore di lavoro provveda al pagamento integrale, nel termine stabilito dal verbale di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi determinati in base alla legislazione vigente con riferimento alle somme concordate in sede di conciliazione.
In proposito l’Istituto, con circolare n. 132 del 20 settembre 2004, ha precisato che il riferimento alle norme vigenti per la determinazione della contribuzione da versare deve intendersi anche con riguardo ai rispetto dei minimali contributivi vigenti nel periodo cui l’omissione si riferisce.
Pertanto, qualora l’accordo in sede di conciliazione monocratica si determini su parametri retributivi che si collocano al disotto dei minimali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi va comunque operato con riferimento ai minimali stessi. Ai fini della quantificazione della contribuzione e dell’accredito sulle posizioni individuali, le somme conciliate devono essere ripartite ad anno, come di consueto avviene per le regolarizzazioni di lungo periodo.
Quanto al termine di pagamento, si ribadisce che deve essere rispettata la data inserita nel verbale e che un’eventuale sospensione del termine stesso può derivare solo dalla pendenza di un ricorso sull’esistenza o sulla qualificazione del rapporto presso il competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del D.Lgs n124 del 23 aprile 2004, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 10/2006.
2) qualificazione dell’omissione ai fini dell’addebito delle sanzioni
Alcune Sedi dell’Istituto hanno prospettato il problema se rispetto alla contribuzione previdenziale e assistenziale calcolata “secondo le norme in vigore” si debba o meno procedere all’addebito delle somme aggiuntive in applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed, in caso affermativo stabilire a quale fattispecie (evasione od omissione) ricondurre le situazioni concluse con il verbale di conciliazione monocratica.
In proposito la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un interpello dell’ordine dei consulenti del Lavoro di Prato, proprio sul tema dell’applicabilità delle sanzioni civili, ha espresso l’avviso che la conciliazione monocratica configuri il caso previsto dall’art. 116 c.8 lettera b), ultimo periodo della legge 388/2000, consistente nella denuncia spontanea di un’omissione contributiva effettuata prima di contestazioni o di richieste da parte degli enti impositori e finalizzata alla regolarizzazione.
Di conseguenza il datore di lavoro è obbligato non solo a versare la contribuzione commisurata alla somma oggetto di conciliazione o ai minimali di legge, se quella conciliata fosse inferiore, ma anche a pagare le somme aggiuntive nella misura prevista per le omissioni contributive.
Ciò in quanto il Ministero non ha ritenuto configurabile la fattispecie più onerosa dell’evasione.
La determinazione dell’importo dovuto a titolo di somma aggiuntiva va effettuata applicando alla contribuzione dovuta il tasso vigente alla data di pagamento, per il tempo intercorrente tra la scadenza dei singoli periodi di paga fino al termine fissato con il verbale di conciliazione.
3) disposizioni operative
Per consentire la rilevazione contabile del credito contributivo e la gestione delle successive fasi operative, devono essere redatti i modelli DM10V plurimensili con la modalità in uso. Tali modelli recheranno nella casella “cod. prov.” il valore "4" in modo che i programmi di calcolo automatizzato delle sanzioni possano addebitare le somme aggiuntive nella misura prevista per la morosità. Detti modelli devono essere acquisiti con la relativa procedura ed inseriti in una inadempienza con codice tipo segnalazione 22.
Per accreditare i contributi sulle posizioni assicurative dei lavoratori dovranno essere compilati i modelli annuali SAVIG fino a nuove disposizioni.