Circolare INPS n. 57 del 9 Maggio 2008
OGGETTO: |
contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2008 |
SOMMARIO: |
1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2008 5. Recupero INAIL danno biologico 6. Salari medi provinciali 7. Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008 8. Tabelle |
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto che per il triennio 2006 – 2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Pertanto per tale triennio è sospeso l’aumento previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti).
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2008 sono così fissate:
2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
5) Recupero INAIL danno biologico
Il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, nelle seguenti misure:
· aumento del 4,25 % dell’aliquota vigente per l’anno 2004 · aumento del 4,10 % dell’aliquota vigente per l’anno 2005
Pertanto le aliquote INAIL per gli anni in questione sono così incrementate:
6) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
7) Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008
All’art. 01 comma 2 della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (cfr.circ. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del concedente, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
8) Tabelle
In allegato alla presente circolare sono riportate le tabelle, con le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria così articolate:
- allegato 1: aliquote piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; - allegato 2: agevolazioni per zone tariffarie.
Allegato 1
Tabella aliquote PC/CF anno 2008
Allegato 2
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CONCEDENTI PER IL TRIENNIO 2006-2008
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