Circolare INPS n. 52 del 6 Marzo 2007
OGGETTO: |
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2007. |
SOMMARIO: |
1. Art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. 2. Art. 120, legge 23 dicembre 2000, n. 388: riduzione degli oneri sociali. 3. Art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro. 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2007. 5. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438. 6. Minimali di legge. 7. Contributi apprendisti. 8. Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007. 9. Bonus. 10. Aliquota contributiva per il Fondo di garanzia ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297. 11. Tabelle. |
1) Art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante “ Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto:
“Per il triennio 2006 – 2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.”
Pertanto per tale triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall’art 3, comma 1, del D. Lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D. Lgs. (aumento di 0,60 punti percentuali, dal 1 luglio, dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale).
L’articolo 1, comma 769, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha altresì previsto che l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33%.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2007 sono così fissate:
Aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendentidal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 |
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Datore di lavoro |
Lavoratore |
Totale |
17,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) |
8,84% |
26,79% |
Aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le cooperativedal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. |
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Datore di lavoro |
Lavoratore |
Totale |
21,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) |
8,84% |
30,59% |
2) Art. 120, legge 23 dicembre 2000, n. 388: riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001), come da circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti . |
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Assegni familiari |
0,43% |
Tutela maternità |
0,03% |
Disoccupazione |
0,34% |
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti . |
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Assegni familiari |
0,01% |
Tutela maternità |
0,03% |
Disoccupazione |
0,37% |
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per le cooperative agricole Legge 240/84, che assumono operai a tempo indeterminato. |
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Assegni familiari |
Conguagliare con il sistema DM10/2 |
Tutela maternità |
0,03% |
Disoccupazione |
0,37% |
Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego, non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2006 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo cui sia garantita la stabilità d’impiego. (contratto 10, circolare 153 del 27 ottobre 2002). |
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Assegni familiari |
0,43% |
Tutela maternità |
0,03% |
Cassa integrazione salari |
0,14% |
Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto |
0,2% |
3) Art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro.
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’ art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Considerato che per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di trasformazione ai sensi della 240/84, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate dall’esonero dell’art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
Aliquota disoccupazione |
2,75% |
Esonero ex art 1 co. 361/362 L. 266/2005 |
1,00% |
Per i consorzi di bonifica, che assumono operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego (tipo contratto 010) e non pagano l’aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera sull’aliquota per la cassa integrazione salari che è quindi così determinata:
Aliquota cassa integrazione salari |
1,5% |
Esonero ex. art 1 co. 361/362 L. 266/2005 |
1,0% |
4) Contributi INAIL.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, inbase a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro |
10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro |
3,1185% |
5) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2007, all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 l'aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00.
6) Minimali di legge. (circ. n. 34/2007)
Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno 2007, è pari a € 36,86.
Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare n. 233 del 6 novembre 1998, punto 2 - Part-time orizzontale -:
”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989, con cui si è data attuazione alla normativa fissata dal comma 5, art. 1, del D. L. 28 marzo 1989, n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.
Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”
Nell’anno 2007, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario, è pari a € 41,43 e, pertanto, il citato minimale è pari a € 6,37 (41,43 x 6/39).
7) Contributo apprendisti.
L’art. 1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che : “Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (omissis) le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.”
La norma ha altresì stabilito che : “Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.”
Per la gestione dello scaglionamento dell’aliquota contributiva vengono pertanto istituiti i seguenti codici contratto, da indicare sulle dichiarazioni trimestrali degli operai a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007:
codice |
descrizione |
091 |
Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - primo anno di contratto - |
092 |
Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - secondo anno di contratto - |
093 |
Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - terzo anno di contratto - |
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, in considerazione dell’aumento disposto dalla finanziaria 2007, citato al punto 1 della presente circolare, è fissata in 5,84%.
8) Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007.
All’art. 01, comma 2, della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (circ. n. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
“Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento”
Per la compilazione del modello DMAG-Unico, competenza anno 2006, si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n. 38 del 3 marzo 2005, al punto: “Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG-Unico competenza 2005”.
9) Bonus.
Al lavoratore che abbia optato per l’incentivo per il posticipo del pensionamento e ne abbia diritto (per accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato deve farsi riferimento alla natura del datore di lavoro (msg. n. 004145 dell’8/2/2006), il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione sia a proprio carico, sia a carico del lavoratore, che avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale.
Come precisato nella nota prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare del bonus è pari ai contributi effettivamente versati (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) al netto di eventuali sgravi.
Il bonus in argomento potrà essere determinato dal datore di lavoro applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale le aliquote riportate al punto 1 della presente circolare, a cui è da aggiungere lo 0,11 all’aliquota IVS a carico del datore di lavoro.
Anchel'aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438 sull’eccedenza annua della retribuzione, deve far parte del bonus.
Si precisa altresì che i contributi a carico del datore di lavoro, per il triennio 2006-2008, sono dovuti nelle seguenti misure:
Territori |
Dovuto |
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord ) |
100% |
Montani |
25% |
Svantaggiati |
32% |
10) Aliquota contributiva per il Fondo di garanzia ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297.
L’art. 1, comma 765, della già citata legge 296/2006, nel modificare l’art. 1 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ha previsto che: “……. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile……..”
In merito alle modalità gestionali del suddetto contributo si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
11) Tabelle.
In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati, con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
· allegato 1: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 2: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici dirette, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 3: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole, cooperative legge 240/84 per operai a tempo determinato e colono/mezzadri, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 4: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 5: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato, cui è garantita la stabilità d’impiego, dipendenti da consorzi di bonifica, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 6: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 7: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative legge 240/84, che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 8: aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
· allegato 9: agevolazioni per zone tariffarie.