OGGETTO: |
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed indennità di maternità - art. 24, comma 4, D.Lgs. 151/2001 - Sentenze Corte di Cassazione n. 12778 del 02.09.2003 e n. 14846 del 04.10.2003 |
1) Disposizioni generali
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 (già comma 3 dell’art. 17 della L. 1204/71) “Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione”.
Con le circolari n. 254 del 20 settembre 1994 e n. 60 del 25 marzo 2002, era stato precisato che, in presenza delle altre condizioni di legge di cui al citato comma 4 dell’art. 24, il diritto all’indennità per congedo di maternità potesse essere “conservato” dalla lavoratrice che all’inizio del periodo di congedo fosse in godimento, anche solo teorico, dell’indennità di disoccupazione con i requisiti normali di assicurazione e di contribuzione e non anche della indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti di cui alla legge 160/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
Era stato ritenuto, infatti, che la condizione prevista dal comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 - ossia la concomitanza tra l’inizio del congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, D.Lgs.151/2001, ed il diritto all’indennità di disoccupazione - non potesse realizzarsi in caso di sussistenza del diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti attesa la impossibilità di individuare “sic et simpliciter” il periodo di “godimento dell’indennità di disoccupazione” richiesto dal citato comma 4, trattandosi di giornate indennizzabili, senza un riferimento ad un periodo individuabile cronologicamente tra una data iniziale ed una finale del calendario (v. circolari n. 139 e n. 273 del 31.12.98), come avviene invece in caso di disoccupazione con requisiti normali.
Con le sentenze n. 12778 del 02.09.2003 e n. 14846 del 04.10.2003 la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il comma 3 dell’art. 17, L. 1204/71 (oggi, come detto, sostituito dal comma 4 dell’art. 24, D.lgs. 151/2001) anche in favore delle lavoratrici aventi diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in base alla constatazione che “…il legislatore non ha inteso introdurre una indennità di natura diversa per i lavoratori precari ma ha voluto allargare a tale categoria la stessa indennità…”.
A seguito delle suddette sentenze viene ora modificato il precedente criterio applicativo, sulla base del quale il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non è stato ritenuto valido ai fini del prolungamento del diritto al trattamento economico di maternità, prolungamento da intendersi riferito, com’è ovvio, alle sole categorie di lavoratrici assicurate all’INPS per la maternità e, quindi, aventi titolo alla prosecuzione della copertura assicurativa.
In particolare, stante quanto previsto dal citato comma 4 dell’art. 24 - e cioè che il diritto al trattamento economico di maternità viene “conservato” (prolungato) nonostante l’inizio del congedo di maternità si collochi oltre sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo medesimo, risulti disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione - occorrerà identificare il periodo di “godimento della disoccupazione con requisiti ridotti” in relazione al numero delle giornate indennizzabili a tale titolo, così da stabilire la durata del correlato periodo di “conservazione” del diritto al trattamento di maternità.
Poichè il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per i periodi e/o le giornate di non occupazione che si collocano oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ne consegue che, laddove il congedo di maternità abbia inizio nell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione di disoccupazione, non sarà, del pari, riconoscibile l’indennità di maternità, stante l’impossibilità di identificare, in tali ipotesi, il godimento in atto dell’indennità di disoccupazione.
Viceversa, qualora la data di inizio del congedo di maternità si collochi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto “godimento” dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento di disoccupazione, l’indennità di maternità.
Per quanto attiene alla prestazione di disoccupazione, si rammenta che il diritto all’indennità con requisiti ridotti si acquista allorquando siano riscontrabili nell’anno di riferimento un minimo di 78 giorni lavorativi, da intendersi, questi, comprensivi, oltre che delle giornate effettivamente lavorate, anche di quelle comunque retribuite e/o coperte da contribuzione obbligatoria (festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e malattia e situazioni assimilabili - v. circolari n.139 del 20.06.1988 e n. 273 del 31.12.1998). Diversamente, il numero delle giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti è pari a quello delle sole giornate effettivamente lavorate nell’anno solare di riferimento (fino ad un massimo di 156). Ne consegue che le giornate indennizzate per disoccupazione possono essere anche inferiori ai suddetti 78 giorni.
Ciò premesso - ai fini dell’individuazione dell’arco temporale relativamente al quale la lavoratrice dev’essere considerata nella situazione di conservazione del diritto alla indennità di maternità essendo in “godimento dell’indennità di disoccupazione” (con requisiti ridotti) - le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate – sempre non oltre al 31 dicembre dell’anno di riferimento- a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo il calendario comune, includendo, cioè, anche le domeniche ed i giorni festivi. Ciò nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro.
In caso di pluralità di rapporti di lavoro intervallati da periodi di inoccupazione, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere attribuite ai periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro ed un altro, e devono essere conteggiate a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri, ha consentito il raggiungimento dei 78 giorni necessari per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
In merito alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità trovano applicazione le regole generali previste per la liquidazione dell’indennità di maternità in favore di lavoratrici aventi diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti normali.
2) Adempimenti delle Sedi
L’unità competente alla trattazione delle pratiche di maternità dovrà accertare presso quella preposta alla gestione delle domande di disoccupazione la sussistenza del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, nonché la determinazione del numero di giornate indennizzabili a tale titolo al fine di individuare il periodo di godimento della indennità medesima secondo le indicazioni sopra fornite. Dopo la liquidazione della indennità di maternità l’unità competente comunicherà a quella addetta alla disoccupazione il periodo indennizzato al fine di evitare che le giornate indennizzate per maternità vengano poi indennizzate anche per disoccupazione.
Le suesposte disposizioni sono applicabili anche relativamente agli eventi verificatisi prima dell’emanazione della presente circolare sempre che non sia trascorso il termine annuale di prescrizione vigente in tema di diritto alla indennità di maternità o non siano intervenute sentenze passate in giudicato.