Circolare INPS n. 37 del 8 Febbraio 2007
OGGETTO: Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995. Iscrizione dei medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 1, comma 300, lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Premessa
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300, ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 concernente l’attuazione di direttive CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro titoli.
Le predette modifiche intervengono al titolo VI del decreto e riguardano la formazione dei medici specialisti, il relativo trattamento economico nonché il trattamento previdenziale.
In particolare la lettera c) del citato comma 300 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 41 del d.lgs 368/1999, stabilendo che “a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335(1), nonché le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”(2).
Pertanto, per la durata legale della formazione specialistica, i medici devono essere iscritti alla Gestione separata.
1) Base imponibile
La base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto è costituita dal trattamento economico percepito dal medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso.
Il trattamento economico, costituito da una parte fissa uguale per tutte le specializzazioni e da una parte variabile, è corrisposto in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione, in base al testo dell’art. 39, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999, così come sostituito dal citato comma 300 della legge finanziaria 2006(3).
2) Aliquota contributiva
Per espressa disposizione normativa richiamata in premessa, ovvero l’articolo 45 della legge n. 326/2003, l’aliquota contributiva pensionistica è quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
Pertanto dovranno essere osservate le seguenti aliquote:
- per l’anno 2006 il 18,20% entro il limite di reddito di cui all’art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 fissato in € 39.297,00 e il 19,20% per la quota eccedente tale limite;
- per l’anno 2007 il 23,50%, così come precisato con circolare n. 7 dell’11/1/2007.
Qualora il medico in formazione specialistica sia già soggetto ad una tutela previdenziale obbligatoria ai fini pensionistici le aliquote saranno: 10% per il 2006 e 16% per il 2007.
L’onere contributivo è ripartito nella misura di un terzo a carico del medico in formazione specialistica e di due terzi a carico dell’università committente.
3) Adempimenti delle università committenti
Le università interessate, in quanto erogatrici del trattamento economico, sono tenute a tutti gli adempimenti previsti per i committenti e, in particolare, al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, nonché alla denuncia dei dati retributivi e contributivi tramite il flusso telematico e-mens.
Nell’inserimento dei dati richiesti dalla procedura e-mens, alla voce “tipologia di rapporto” , dovrà essere indicato il codice 14, che è specifico per la nuova categoria di cui si tratta e non legato ad alcun codice attività, che non andrà pertanto indicato.
Per il versamento dei contributi relativi agli importi erogati nei mesi di novembre e dicembre 2006 si dovrà indicare, come mese di erogazione del compenso, “dicembre 2006” ed utilizzare le aliquote relative al 2006.
Per gli importi relativi ai mesi del corrente anno, invece, si indicherà come mese di erogazione del compenso ogni singolo mese, utilizzando l’aliquota del 2007.
Le causali contributo da indicare per il versamento sono, come per la generalità dei parasubordinati, “C10” se il soggetto ha già un’altra tutela previdenziale, “CXX” se il soggetto è privo di altra tutela previdenziale.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese dalla data di emanazione della presente circolare, senza l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Riguardo all’obbligo di comunicazione stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), articolo 1, commi da 1180 a 1185, secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l’impiego, entro le ventiquattro precedenti l’inizio della prestazione lavorativa, i nominativi dei collaboratori con cui essi hanno stipulato contratti di lavoro, si ritiene che le università committenti non siano soggette a tale adempimento in quanto il contratto di formazione specialistica non si configura quale contratto di lavoro.
Data l’eccezionalità della norma in argomento, l’iscrizione alla Gestione separata dei medici in formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati, richiesti dalla procedura e-mens, da parte delle università committenti.
Per quanto non previsto nella presente circolare si applicano le disposizioni relative alla generalità dei rapporti di collaborazione soggetti agli obblighi della Gestione separata.
NOTE:
(1) “A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426”.
(2) “Con effetto dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti”.
(3) “3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa”.