Circolare INPS n° 37 del 16 Febbraio 2000
OGGETTO: Gestione Separata ex articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n.335.
- Aliquote contributive anno 2000.
SOMMARIO: |
Articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n.488. - Contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2000. - Massimale contributivo. - Riscatti d’annualità di lavoro prestato come collaborazione coordinata e continuativa. - Deduzione forfetaria. |
Premessa. - L’articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n.488, legge Finanziaria per l’anno 2000, recante disposizioni previdenziali e fiscali in materia di lavoro autonomo, ha apportato talune innovazioni, che di seguito si illustrano, in ordine al rapporto assicurativo e contributivo degli iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8-8-1995, n.335.
1) Contribuzione dovuta per l’anno 2000.
Il comma 1 dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n.488, ha elevato ad un punto la misura dell’aumento biennale già previsto, nella misura di 0,50 punti, dall’articolo 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n.449, in relazione al contributo dovuto per l’assicurazione I.V.S. dagli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Per effetto di tale modifica l’aliquota contributiva I.V.S. della Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2000 é elevata di un punto percentuale passando dall’11,50 per cento al 12,50 per cento; rimane invariata, invece, l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,5, già prevista ai fini della tutela della maternità e per l’assegno per il nucleo familiare.
Per quanto precede, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione Separata (collaboratori coordinati e continuativi e professionisti), dal 1° gennaio 2000, per la generalità degli iscritti é stabilita nella misura del 13 per cento.
L’aliquota destinata al finanziamento della tutela relativa alla maternità ed all’assegno per il nucleo familiare resta ferma, come si è rilevato, nella misura dello 0,50%. La stessa è finalizzata, peraltro, dal corrente anno, anche a far fronte all’onere derivante dall’estensione, agli iscritti alla Gestione, della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera, secondo le modalità ed i criteri che saranno dettati da apposito decreto interministeriale (art.51, c.1, lettera c).
Per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria, invece, l’aliquota contributiva, anche per il 2000, rimare invariata al 10 per cento.
Resta ferma, altresì, la ripartizione dell’onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori coordinati e continuativi, nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell’importo dovuto.
2) Massimale contributivo per l’anno 2000.
Il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, (che per l’anno 1999 era pari a lire 141.991.000) é stato determinato per l’anno 2000 nella misura di lire 144.263.000.
Pertanto, a tale massimale dovrà essere rapportato il calcolo della contribuzione dovuta sia dalla generalità degli iscritti ai quali é applicabile l’aliquota del 13 per cento e sia dai soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ai quali sia applicabile l’aliquota del 10 per cento.
3) Riscatti d’annualità di lavoro prestato come collaborazione coordinata e continuativa.
L’art.1, comma 2, della legge in esame ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell’obbligo contributivo di cui alla predetta legge.
La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell’interessato. Detta facoltà dovrà essere disciplinata con apposito decreto, da emanare a cura del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle Finanze.
4) Deduzione forfetaria per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.
L’articolo 51, commi 3 e 4, della più volte citata legge 23 dicembre 1999, n.488, eleva dal 5 al 6 per cento, con effetto dal primo gennaio 1999, ed al 7 per cento dal primo gennaio 2001, la deduzione forfetaria di cui all’art.50, comma 8, del T.U.I.R. in favore dei contribuenti che possiedano soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a) dell’art.49 del T.U.I.R. per un importo lordo non superiore a lire 40 milioni e l’eventuale reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze ,di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma 3 bis dell’art.10 del T.U.I.R. ( lire 1.800.000).
La disposizione ha effetti anche nell’ordinamento previdenziale in quanto, ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.M. 2 maggio 1996, n.281, la base imponibile per i contributi in argomento è rappresentata dall’importo dell’emolumento percepito dal collaboratore determinato ai sensi dell’art.50, comma 8 del T.U.I.R.
Conseguentemente per l’anno 2000, in riferimento ai soli collaboratori titolari dei due redditi di cui sopra ed entro i limiti predetti, i committenti potranno operare, a richiesta degli interessati, la riduzione forfetaria del 6 per cento sui compensi erogati, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo.
In riferimento a tutti gli altri collaboratori rimane invariata la preesistente normativa in base alla quale é applicabile, su tali redditi, la riduzione forfetaria del 5 per cento sugli importi entro i primi cento milioni.
Nulla è innovato per quanto attiene alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata.