Circolare INPS n° 34 del 7 febbraio 2002
OGGETTO: |
D. Lgs. n.
226, 227 e 228/2001. |
1. Premessa
La legge 5 marzo 2001 n.57, in materia di apertura e regolazione dei mercati, reca agli articoli 7 (delega per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura) e 8 (principi e criteri direttivi) la previsione di una delega al Governo per la elaborazione ed emanazione di una legge di orientamento, ossia di un provvedimento che ponendo mano alla vasta e complessa normativa esistente e prevedendo una razionalizzazione dell’intervento da parte dello Stato, con la finalità di definire un nuovo quadro complessivo per la modernizzazione del settore primario, includendovi oltre all’agricoltura in senso stretto, anche il settore selvicolo, della pesca e l’acquacoltura , nonché di lavorazione del pescato.
In applicazione dei principi contenuti nella citata legge sono stati pubblicati sulla G.U.n.137 del 15 giugno 2001 – supplemento ordinario n.149 - i decreti legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001 contenenti, rispettivamente, le disposizioni per l’orientamento e la modernizzazione del settore della pesca, del settore forestale e del settore agricolo.
Le più rilevanti e oggettive variazioni alla previgente normativa che determinano notevoli riflessi sull’attività delle Sedi ed in particolare sulla classificazione e l’inquadramento delle aziende nell’area agricola sono rappresentate rispettivamente dagli articoli :
q 2 e 3 del D.Lgs. n.226/2001
q 7 e 8 del D.Lgs. n.227/2001.
q 1-2-3-4-9 e 10 del Dlgs. n.228/2001
2. D. Lgs. n. 228/2001- Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57.
Nel panorama delle novità introdotte in materia e al fine di fornire un quadro articolato delle norme attuative della legge n. 57/2001, si è ritenuto di evidenziare, in via prioritaria, i contenuti e la portata dell’articolo 1 del D. Lgs n.228/2001 e i successivi articoli 2-3-4-9-10.
2.1.
Imprenditore agricolo -
Art. 1 D.Lgs. 228/2001
Il primo comma dell’articolo 1 in esame, nel sostituire la precedente formulazione prevista dall’articolo 2135 del codice civile, ha ridefinito, coerentemente alle tendenze evolutive dell’attività svolta in agricoltura, la figura dell’imprenditore agricolo:
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali ed attività connesse”
ed introduce
sostanziali novità per quanto attiene alle attività espletate dall’imprenditore
specificando che “per coltivazione del
fondo,per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge”.
Il secondo comma dello stesso articolo estende alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi la nuova figura dell’imprenditore agricolo:
“Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed
i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci,ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Dalla lettura del testo novellato dell’articolo 2135 c.c. si evidenziano chiaramente i punti qualificanti della nuova formulazione delle attività da ricondurre alla figura dell’imprenditore agricolo:
· allevamento di animali
· attività di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso
· attività che utilizzano o possono utilizzare il fondo,il bosco o le acque dolci,salmastre o marine
· attività connesse
· cooperative e consorzi di imprenditori agricoli.
2.2. Allevamento di animali
Il dettato della norma in esame con la sostituzione del tradizionale termine “bestiame” ricompreso nella precedente dizione dell’articolo 2135, con il nuovo termine “animali” ha inteso da un lato superare le restrittive interpretazioni giurisprudenziali in materia e dall’altro riconoscere a tutta una serie di tipologie di allevamento il presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale nel settore dell’agricoltura, indipendentemente dalla presenza o meno di un fondo.
Ne consegue che, oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo di attività imprenditoriale agricola tutta una serie di allevamenti quali la avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura, ecc., anche se non necessariamente correlate alla titolarità o meno di un fondo da parte dell’imprenditore.
Per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, la norma conferma quanto già disposto dall’art. 49 della Legge 9 marzo 1989 n. 88 che, al comma 1, lett. c) dispone l’inquadramento nel settore agricoltura anche per le attività di cui all’art. 1 della L. n. 778/1986.
2.3.
Il ciclo biologico
Altro elemento di novità è la valorizzazione delle attività svolte dall’imprenditore nell’ambito di quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o fase dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
La norma, a tal proposito, individua un criterio innovativo di qualificazione e identificazione di una impresa agricola ampliando la portata rispetto alla precedente formulazione, dal momento in cui estende il concetto di ciclo biologico sia all’ambito animale che vegetale.
La formulazione della norma comporta che, con riguardo all’attività di coltivazione del fondo, viene ad essere superata la precedente nozione che si riferisce al complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori svolti dall’agricoltore per conseguire i prodotti immediati e diretti della terra (dalla rottura del suolo al raccolto).
Ne consegue che, nell’ambito dell’attività tipicamente agraria della coltivazione del fondo, la gestione in termini quali-quantitativi di una serie di adempimenti svolti con l’utilizzo del criterio biologico finalizzato allo sviluppo vegetativo della specie, è presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale agricola.
Ad esempio l’impresa di florovivaismo , laddove si avvalga di sofisticate tecniche e di particolari accorgimenti finalizzati allo sviluppo quali-quantitativo della pianta, dovrà ormai qualificarsi come tipica attività agricola descritta dal nuovo articolo 2135 c.c.
Analogamente, sul versante degli allevamenti, la fase di ingrassamento degli animali da carne, che costituisce una fase necessaria del ciclo biologico di sviluppo, è da ricondursi ad attività autonomamente inquadrabile nel settore agricolo.
2.4
Il possesso del fondo
A tal proposito la dizione dell’art.1 in esame recita “le attività…..utilizzano o possono utilizzare il fondo” e chiarisce in modo inequivocabile che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l’attività dell’imprenditore.
Cio’ in linea con il processo evolutivo dell’impresa agricola che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti ”merceologicamente” agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.
Questa conclusione oltre a fondarsi sul dato testuale sufficientemente univoco nella sua formulazione “possono utilizzare il fondo” trova vigore anche in valutazioni di ordine sistematico, atteso che fra le attività connesse vengono ricomprese le attività dirette alla fornitura di beni e di servizi ”….mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata…..” che possono essere prestate senza alcun necessario collegamento o rapporto di connessione economico o funzionale con il fondo.
Coerentemente, l’aver visto il fondo non più elemento essenziale ha portato, altresì, il legislatore ad indicare come agricole le imprese che svolgono dette attività anche in acque marine, ampliando l’attività di acquacoltura così come era stata regolamentata dalla legge n.102/1992 limitatamente alle acque dolci e salmastre. Successivamente il principio è stato confermato, nel suo complesso, dalla disciplina dell’art. 9 della Legge 27 marzo 2001 n. 122.
2.5.
Le attività connesse
La precedente stesura dell’articolo 2135 c.c. esprimeva una presunzione di connessione delle attività correlate con la principale attività agricola, limitando detta connessione all’alienazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.
La nuova formulazione della norma ha come finalità di consentire all’imprenditore agricolo una migliore e più agevole utilizzazione delle risorse e spiegare in concreto una favorevole incidenza nell’effettiva redditività delle stesse (fondo, acque, ecc…..).
Infatti, la legge di orientamento, accogliendo una visione dinamica dell’impresa agricola proiettata necessariamente verso il mercato, ha sancito il principio secondo cui debbono comunque ritenersi connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento del bestiame. Non si pone più pertanto il problema di verificare se quella specifica attività, in relazione alla dimensione della impresa, alla località in cui l’azienda opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata, rientri fra quelle normalmente svolte dall’imprenditore agricolo.
Pertanto, sono considerate connesse le iniziative volte alla commercializzazione e valorizzazione della produzione agricola, come naturale ed imprescindibile sbocco delle attività produttive agricole svolte dallo stesso imprenditore.
Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione la connessione si verifica con il concorso di due requisiti:
q di natura soggettiva, nel senso che le attività connesse c.d. tipiche devono essere compiute dallo stesso imprenditore agricolo, essendo richiesta l’identità soggettiva fra chi compie una delle menzionate attività essenziali e l’attività connessa;
q di natura oggettiva, nel senso che tale attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Se si deborda da tale limite, l’attività di trasformazione, commercializzazione ecc., non può ritenersi connessa all’impresa agricola e quindi perde i caratteri dell’attività agricola per acquistare natura industriale o commerciale.
Nella fattispecie il discrimine è costituito dal fatto che gli impianti e le strutture produttive destinate alla manipolazione, trasformazione e alla commercializzazione della produzione agricola utilizzano come materia prima, in modo prevalente, il prodotto ricavato dall’azienda agricola.
La norma, di seguito, estende la connessione anche alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La norma novellata, tuttavia, nel ricondurre nell’ambito dell’attività agricola le attività connesse, come sopra definite, oltre a richiedere la presenza di un collegamento oggettivo e soggettivo, espressamente fa riferimento al concetto della “prevalenza”, laddove sancisce che i prodotti manipolati, conservati ecc. devono provenire prevalentemente dall’attività agricola principale.
Il concetto è poi ripreso allorquando fa rientrare nelle attività connesse anche quelle dirette “alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata…..”. Si osserva in merito che il riferimento alle risorse ricomprende anche quelle “c.d. soggettive” rappresentate dal lavoro dell’intero nucleo e dei lavoratori dipendenti normalmente impiegati nell’attività agricola esercitata.
Nella fattispecie il requisito della prevalenza, necessario per qualificare agricola una o più attività connesse alla principale, rappresenta l’elemento determinante ai fini dell’inquadramento aziendale.
Per quanto di tutta evidenza l‘insussistenza e/o il venir meno del requisito determina la conferma, ai fini previdenziali, dell’appartenenza al precedente settore di attività (industria, artigianato, terziario).
2.6.
Cooperative e consorzi
Al secondo comma dell’art.1 il cui testo è riportato integralmente al punto 2.1, estende la figura dell’imprenditore agricolo, nella sua nuova ridefinizione, alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi “quando utilizzano per lo svolgimento dell’attività” prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Quindi nei confronti delle cooperative e consorzi di imprenditori agricoli il richiamo dell’art.2135 del codice civile, ovviamente così come rideterminato dal D.Lgs. 228/2001, è omnicomprensivo di beni e servizi offerti ai soci come ad esempio la definizione di adeguati piani colturali, i mezzi necessari per la conduzione dell’azienda, la fornitura di assistenza tecnica e la utilizzazione di nuove tecnologie, nonché tutti i servizi legati alla raccolta, trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci stessi.
Questa codifica recepisce le consolidate indicazioni giurisprudenziali secondo le quali si debbono considerare assoggettate allo statuto dell’impresa agricola, ad esempio, le cantine sociali, le latterie sociali ed in genere le cooperative che trasformano prodotti dei soci.
3.
Iscrizione al registro delle imprese
- Art. 2 D.Lgs. n. 228/2001
La disposizione in esame nel modificare la norma ex lege n.580/1993 sulla efficacia dell’iscrizione presso le sezioni speciali del registro delle imprese degli imprenditori agricoli a titolo principale, statuisce che, oltre al valore di certificazione anagrafica, l’iscrizione esplica anche la funzione specifica, di cui all’articolo 2193 del c.c., ”pubblicità dichiarativa”.
Nella fattispecie l’imprenditore, per provare la qualifica di titolare di un nucleo diretto coltivatore o di imprenditore agricolo a titolo principale, non dovrà richiedere la relativa certificazione di iscrizione all’INPS (ad es. richiesta motivata dall’esercizio del diritto di prelazione).
4.
Attività agrituristica -
Art. 3
D. Lgs. n. 228/2001
L’articolo in questione integra sostanzialmente la normativa previgente in materia e più specificamente ai commi 1 e 2 per quanto attiene ai riflessi di natura previdenziale.
4.1.
Art. 3 comma 1
Il comma 1 recita :”Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985 n.730, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268. La stagionalità dell’ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.”
Si è in presenza di un notevole ampliamento delle attività riconosciute dal legislatore al comparto agrituristico al fine di favorire la valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche locali e tradizionali.
Ne consegue che l’imprenditore può organizzare e gestire, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda , tutta una serie di attività:
- ricreative
- culturali
- didattiche
- di pratica sportiva
- escursionistiche
- ippoturistiche
- degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita di vino, ai sensi della legge 268/1999.
Nella fattispecie la norma, altresì, prevede espressamente che le predette attività possono essere svolte anche all’esterno dei beni fondiari che sono nella disponibilità dell’imprenditore.
Il comma in trattazione, infine, affronta la problematica della definizione del concetto di “stagionalità”nell’attività agrituristica legandola alla durata stagionale della permanenza degli ospiti nell’azienda e non quindi al periodo complessivo durante il quale l’imprenditore, in precedenza, svolgeva la predetta attività.
4.2.
Art. 3 comma 2
Il comma 2 dispone: ”Possono essere addetti ad attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.”
La disposizione riflette una delle piu’ rilevanti ed oggettive variazioni alla normativa vigente in materia di qualificazione ed inquadramento aziendale dei lavoratori addetti alle attività agrituristiche.
Infatti a tutti i lavoratori dipendenti dell’impresa sia a tempo indeterminato che determinato e/o parziale, nonché ai familiari collaboratori dell’impresa familiare, di cui all’articolo 230 bis del codice civile, è riconosciuta la qualifica di lavoratore agricolo.
5.
Esercizio dell’attività di vendita
- Art. 4 D.Lgs. n. 228/2001
L’articolato della norma intende favorire il “completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa” così come delineato dall’art. 1 del decreto legislativo in questione, facilitando l’alienazione dei prodotti agricoli quale necessario e connaturale sbocco dell’attività imprenditoriale. La conferma si evince dalla lettura del primo comma allorchè viene riconosciuta la possibilità “per gli imprenditori agricoli, singoli o associati di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”.
Nello specifico con il comma 3 è offerta l’opportunità di vendere i prodotti agricoli, attraverso la modalità del “commercio elettronico”in ottica di valorizzazione dei moderni strumenti tecnologici utilizzati anche dalle imprese agricole.
Il successivo comma 5 estende poi tale disciplina anche alla “vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.
Si amplia lo scenario dei soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta con il riconoscimento di detta possibilità anche agli imprenditori agricoli, singoli o associati e dunque anche i non coltivatori diretti purchè iscritti nel registro delle imprese, mentre in precedenza i soggetti abilitati erano i “produttori agricoli”ossia i “proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi”. La revisione dell’ambito soggettivo della disciplina consente di riferire il nuovo regime all’impresa agricola nelle sue varie configurazioni.
6.
Soci di società di persone
- Art. 9 D. Lgs. n. 228/2001
L’articolo in esame recita :”Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare”.
Ai fini della esposizione merita particolare interesse l’ultimo capoverso della norma, che riconosce espressamente agli IATP – imprenditori agricoli a titolo principale - il diritto al riconoscimento della relativa qualifica previdenziale anche se soci di società di persone.
La norma in analogia all’interpretazione fornita dall’ex SCAU (circ.75/1989) e recepita dall’Istituto per quanto riguarda la figura del coltivatore diretto, conferma che l’esercizio in forma societaria di una attività imprenditoriale agricola non costituisce un impedimento alla tutela previdenziale dei singoli soggetti, ovviamente in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere l’iscrizione alla gestione INPS.
Nel merito tuttavia, la disposizione
limita il riconoscimento esclusivamente
nell’ipotesi di società di persone.
Nel contesto dell’articolo il secondo
capoverso affronta la problematica del requisito del fabbisogno lavorativo di una azienda diretto-coltivatrice che, come
si ricorda, deve contemplare almeno 1/3 di quello aziendale. Infatti la norma precisa che per il relativo calcolo si computa anche
l’apporto delle unità attive facenti parte del nucleo familiare.
7.
Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale - Art. 10 D. Lgs. n. 228/2001
L’articolo in commento al comma 1
punti a-b-c integra :”All’articolo 12
della legge 9 maggio 1975 n.153 è aggiunto, infine, il seguente comma:
“Le
società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo
statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività
agricola, ed inoltre:
a)
nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in
accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
b)
nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti
conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale;
c)
nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 % del capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve
permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle
quote o azioni.”
Superando le precedenti interpretazioni che limitavano il riconoscimento della qualifica di IATP alle sole persone fisiche, l’articolo in questione estende tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitale) che abbiano come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola.
La norma tuttavia pone dei limiti all’estensione di tale riconoscimento dal momento in cui richiede la presenza di ulteriori e articolati requisiti in ordine alla tipologia di società costituita.
In particolare nelle società di persone almeno la metà dei soci deve essere titolare della qualifica di IATP e nel caso di società in accomandita semplice tale percentuale deve essere rappresentata nell’ambito del numero dei soci accomandatari.
Il requisito di almeno il 50% di imprenditori agricoli costituisce elemento essenziale anche nelle forme societarie di cooperative.
Nella fattispecie la norma aggiunge che per l’esercizio dell’attività devono essere utilizzati prevalentemente prodotti conferiti dai soci.
Infine il dispositivo del decreto fissa ad oltre il 50% il capitale sociale sottoscritto dagli IATP nelle società di capitali e di seguito pone la condizione che, in caso di circolazione delle quote o azioni,il predetto requisito deve permanere o comunque assicurato.
8.
D. Lgs. n. 227/2001 – Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.
Nel contesto del decreto in esame assumono rilevanza ai fini previdenziali i contenuti degli artt. 7 (Promozione delle attività selvicolturali) e art. 8 (Esercizio di attività selvicolturali).
In particolare l’articolo 7 al comma 1 prevede l’istituzione di elenchi o albi regionali delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. I soggetti iscritti a tali albi o elenchi possono, altresì, ottenere in gestione aree silvo-pastorali pubbliche.
Il secondo comma dell’art. 7 estende a tutti i soggetti iscritti negli elenchi o albi regionali le norme di cui all’art. 17 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 per cui il testo recante “nuove disposizioni per le zone montane” consente ai coltivatori diretti singoli od associati la possibilità di assumere in appalto da Enti pubblici e privati lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.
La norma, tuttavia fissa le condizioni per il conferimento dell’appalto che può essere assegnato al singolo soggetto o associato la cui azienda sia ubicata in territorio montano.
E’ richiesto, altresì, l’impegno esclusivo del proprio lavoro e quello dei loro familiari (art. 230 bis c.c.).
Anche le macchine ed attrezzature utilizzate devono risultare esclusivamente di proprietà dei soggetti interessati.
Infine viene fissato l’importo massimo dell’appalto che annualmente non può superare i 30 milioni di Lire (Euro 15.493,68).
Sono interessati dalla norma anche le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.
Nella fattispecie l’importo dei lavori o servizi non può superare annualmente i 300 milioni di Lire (Euro 154.936,80).
Alle cooperative e i loro consorzi
nell’esercizio di attività selvicolturali il successivo art. 8 del decreto in esame riconosce la loro equiparazione alla figura
dell’imprenditore agricolo, così come delineato nella nuova configurazione
dell’art. 2135 del c.c.
9. D.
Lgs. n. 226/2001 – Orientamento e modernizzazione del settore della pesca
e dell’acquacoltura, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.
Il dettato normativo del decreto in esame completa il quadro evolutivo delle norme concernenti l’attività dell’acquacoltura.
Come è noto la Legge 5 febbraio 1992 n. 102 agli artt. 1 e 2 aveva delineato, nello specifico ambito del settore agricolo, l’insieme delle pratiche svolte in acque dolci ed in acque salmastre:
q art.1 “Ai fini della presente legge, per attività di acquacoltura si intende l’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.”
q art. 2 “L’attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Sono imprenditori agricoli, ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche,
singoli o associati, che esercitano l’acquacoltura e le attività connesse di
prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.”
A seguito della pubblicazione della Legge 5 marzo 2001 n. 57 viene introdotta in materia una oggettiva variazione alla citata Legge n. 102/1992.
Ciò si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7 (deleghe per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura) e 8 (principi e criteri direttivi) allorquando si fa riferimento ad attività imprenditoriale di acquacoltura in ambienti “marini”.
Il concetto è ripreso dalla Legge 27 marzo 2001 n. 122 che all’art. 9 intitolato “Acquacoltura in acque marine” recita: “Al comma 2 dell’articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e marine”.”
Infine detto riconoscimento viene
riconfermato allorché l’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 (vedi precedente punto
2.1) nel definire ex novo la figura dell’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)
recita: omissis ……..” per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Nel merito il concetto dell’attività imprenditoriale legata alle pratiche di acquacoltura in acque marine risulta definitivamente statuito nel decreto n. 226/2001 in esame e più specificamente dagli artt. 2 (imprenditore ittico) e 3 (attività connesse a quella di pesca).
9.1.
Imprenditore ittico – Art. 2 D.
Lgs. n. 226/2001
La dizione dell’imprenditore ittico è condensata nel primo comma dell’articolo in questione:
“E’ imprenditore ittico chi esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.”
Il secondo comma ricollega l’esercizio dell’imprenditore ittico alle disposizioni vigenti in tema di iscrizioni e relative autorizzazioni.
Il terzo comma equipara l’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo e precisa: “Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo.”
Il quarto comma ricollega l’attività di acquacoltura alla figura dell’imprenditore agricolo come prevista dalla precedente normativa:
“Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.”
9.2.
Attività connesse a quella di pesca – Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001
Merita particolare attenzione il primo comma dell’articolo in esame laddove precisa la portata delle attività connesse a quella di pesca con la finalità di riportare a modernizzazione e razionalizzazione il settore e le molteplici esponenziali attività svolte dalle aziende del settore.
La disposizione, infatti, in linea con gli obiettivi prefissati nella legge di orientamento, ribadisce il concetto legato ad una visione dinamica delle imprese che utilizzano le risorse delle acque in generale ed in particolare di quelle marine così come condensate ai successivi punti:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell’imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all’ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.
Nel merito delle norme, si osserva che viene confermato il principio della prevalenza dell’attività principale della pesca rispetto alle attività connesse e ciò sia per quanto riguarda l’utilizzazione dei prodotti che per quanto riguarda attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impegnate nell’attività ittica esercitata.
Di seguito vengono coniate due nuove definizioni riferite all’attività connessa:
q pescaturismo
q ittiturismo
La prima definizione concerne lo svolgimento parziale e quindi non prevalente di attività a scopo turistico-ricreativo da offrire a soggetti non facenti parte dell’equipaggio imbarcato su navi da pesca.
La seconda, attraverso l’utilizzo delle abitazioni dei pescatori o strutture nella disponibilità degli stessi, configura il riconoscimento di una specifica attività connessa a quella principale che si esplica in ospitalità, ristorazione, ricreazione ecc., nonché attività finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori.
L’articolo completa l’individuazione delle ulteriori attività connesse nelle fasi di prima lavorazione dei prodotti del mare e loro conservazione, trasformazione, commercializzazione, semprechè abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività principale.
10.
Adempimenti delle Sedi
Considerata la portata delle novità introdotte in materia dai decreti legislativi in argomento ed i notevoli riflessi che la complessa normativa può determinare in ordine alla attività delle Sedi con successiva circolare verranno impartite specifiche disposizioni operative.
Si fa presente, infine, che è in fase di rielaborazione la modulistica relativa alle denunce aziendali che saranno aggiornate in relazione al modificato regime normativo dell’imprenditore agricolo.