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Circolare INPS n. 31 del 1 febbraio 2002
OGGETTO: |
Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 a favore dei familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali. |
SOMMARIO: |
A seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione deve ritenersi ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che considera ammissibili le domande di costituzione di rendita vitalizia a favore dei coadiuvanti e coadiutori di imprese artigiane e commerciali. Al fine di conformare l’azione dell’Istituto al predetto orientamento si forniscono i chiarimenti che seguono. |
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui non prevede che la rendita vitalizia reversibile possa essere costituita anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane, é stata dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale sin dal 1995, con sentenza n. 18 del 12-19 gennaio 1995. Secondo la Corte, infatti, la norma impugnata è idonea a realizzare, anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del titolare di impresa artigiana la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello propriamente previdenziale, vanificato da omissioni contributive “irrimediabilmente consumate” per intervenuta prescrizione.
Rilevato che il predetto principio è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 e che la Corte di Cassazione ha reiteratamente riconosciuto, in questi ultimi anni, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari sulla scorta di un’interpretazione estensiva della norma in questione (cfr. sentenze n. 8112 e n. 8250 del 1999, n. 14393 del 2000), si è giunti nella determinazione di conformare, con effetto immediato, l’azione dell’Istituto al predetto orientamento giurisprudenziale.
Con particolare riferimento alle imprese artigiane e commerciali si svolgono le seguenti considerazioni.
A) Individuazione dei presupposti e dei soggetti beneficiari della rendita.
La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha, quale presupposto, l’inadempimento di un obbligo contributivo del soggetto tenuto al pagamento.
La facoltà di costituire la rendita può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei collaboratori e dei coadiuvanti e non anche a favore del titolare dell’impresa artigiana o commerciale, non potendosi assimilare la posizione del lavoratore dipendente e, per quanto sin qui rilevato, del coadiuvante e del coadiutore, che perdono il diritto al trattamento pensionistico a causa delle omissioni contributive di un diverso soggetto (datore di lavoro, titolare di impresa commerciale o artigiana) e quella del titolare dell’impresa che, per un periodo della sua attività, omette il pagamento dei contributi dalla stesso dovuti (cfr., in tal senso, Cass. n. 1114/01).
B) Soggetti legittimati alla domanda di costituzione della rendita.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 è il datore di lavoro e, quindi, per le fattispecie in esame, il titolare dell’impresa, che può chiedere all’Istituto di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d’impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi ad essi, salvo il diritto al risarcimento del danno. La medesima facoltà é concessa ai superstiti del lavoratore.
C) Dimostrazione dell’effettiva esistenza e della durata del rapporto.
L’applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 anche a favore dei familiari coadiutori e coadiuvanti degli imprenditori artigiani e commerciali comporta l’estensione ai predetti soggetti del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti.
Conseguentemente l’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l’esistenza dei rapporti di lavoro. La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, ivi compresa la prova testimoniale.
Ciò posto, si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con circolare n. 183 del 30 luglio 1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare n. 12 del 10/1/2002, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale.
Preme evidenziare, a tal riguardo, che le prove tradizionalmente ammesse per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente, quali le lettere di assunzione e di licenziamento, le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga e matricola, non sono sostanzialmente configurabili nei rapporti instaurati tra i collaboratori familiari ed i titolari di impresa artigiana e commerciale
Nelle fattispecie che qui interessano l’esistenza del rapporto può, viceversa, essere dimostrata dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione, dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione I.V.S, da attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro, dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo e da consimile documentazione.
In relazione, quindi, al rapporto di parentela o affinità tra il titolare d’impresa ed il collaboratore, in assenza del quale non può configurarsi alcun obbligo assicurativo, sarà sufficiente la presentazione di autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R n. 445/2000.
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Per quanto attiene alla modulistica, alla determinazione degli oneri per la costituzione della rendita, alle modalità ed i termini di pagamento e per quant’altro non previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle direttive impartite in materia di costituzione di rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti.
Si richiama, infine , l’attenzione delle sedi sulla necessità di definire secondo i suesposti principi anche le domande di costituzione di rendita vitalizia già prodotte dagli interessati, ivi comprese quelle per le quali è pendente ricorso giudiziario.
Sarà cura della scrivente Direzione chiedere alle Sedi l’integrazione dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi già trasmessi ai competenti Comitati.