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Circolare INPS n.  28 del 7 Marzo 2008

 

 

OGGETTO:

pescatori “autonomi” - adeguamento delle retribuzioni convenzionali ed aliquota contributiva per l’anno 2008

 

SOMMARIO:

pescatori “autonomi” - adeguamento delle retribuzioni convenzionali ed aliquota contributiva per l’anno 2008

 

  

Com'è noto, i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 1,7%.

Pertanto  la  misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta come segue:

 

Anno 2008

Retribuzione convenzionale

 

 

misura giornaliera

Euro         23,41

 

 

misura mensile (25gg)

Euro       585,00

 

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2008, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

 

 

1.Aliquota contributiva dovuta al  FPLD

 

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, comma  23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 27, comma 2bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1^ gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

 

Conseguentemente l’aliquota contributiva per l’anno 2008 resta ferma nella misura del 13,61%.

 

Tale aliquota risulta determinata come segue:

 

Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

 

 

 

 

 

a) base  

                     0,11

                                       0,008082

b) adeguamento

                   13,50

                                       0,991918

Totale

                   13,61

                                       1,000000

 

Il contributo mensile per l'anno 2008, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 78,39così suddiviso:

 

F.P.L.D.

Contributo mensile

 

 

 

a) base

Euro            0,64

 

b) adeguamento

Euro          78,98

 

Totale

Euro          79,62

 

 

 

2. Sgravio contributivo di cui all’art .1, comma 172, della legge 24.12.2007,   n.244

 

La legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) all’art. 1, comma 172, ha disposto  per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, l’estensione  per l’anno  2008 dei benefici di cui all’art. 6 del decreto legge 30/12/1997, n. 457, convertito con modificazioni  dalla legge 27/2/1998, n. 30, nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari

 

Conseguentemente anche ai pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto lo sgravio del 80% dei contributi previdenziali dovuti per il 2008.

 

Pertanto il contributo mensile deve essere corrisposto in misura pari a €. 15,92 così suddiviso:

 

F.P.L.D.

Contributo mensile

 

 

 

a) base

euro

           0,13

b) adeguamento

euro

          15,79

Totale

euro

          15,92

 

 

3. Modalità di versamento

 

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei dovuti contributi.

 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Le strutture periferiche  avranno cura di assicurare i contribuenti che non verranno  applicati oneri accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.