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Circolare INPS n.  23 del 8 Febbraio 2005

 OGGETTO: Agenzie di somministrazione lavoro alle imprese del settore agricolo che assumono operai a tempo determinato e indeterminato: D.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

SOMMARIO:

  Premessa.

Presentazione modello di denuncia aziendale: modello D.A.

Registro d’impresa.

Presentazione modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.

Versamento della contribuzione unificata.

Regolarizzazione dei periodi pregressi.

         

 

 Premessa.

 

Con il Decreto Legislativo  10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia  di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi), viene pienamente liberalizzato il ricorso alle agenzie di somministrazione lavoro anche nel settore dell’agricoltura precedentemente disciplinato dall’art. 1 comma 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Ne consegue che, le Agenzie di somministrazione, in presenza di tutti i requisiti previsti dai Decreti Ministeriali del 23 dicembre 2003 e 5 maggio 2004 e quindi iscritte all’albo informatico delle Agenzie per il lavoro a seguito di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono versare la contribuzione nella misura prevista per il settore agricolo.

E’ appena il caso di ricordare che con il precedente regime previdenziale dettato dalla legge 196/1997 il versamento della contribuzione per la somministrazione dei lavoratori in agricoltura era calcolato sulla base delle aliquote previste per il settore terziario.

Resta fermo il  versamento del contributo previsto dal comma 1, art. 12, D.lgs 276/2003.  

 

Presentazione denuncia aziendale : modello D.A.

 

Le agenzie di somministrazione devono presentare. una sola volta in concomitanza del primo contratto con un’azienda utilizzatrice il modello di denuncia aziendale previsto dall’art. 5 del D.lgs 375/1993.

Conformemente alle modalità previste per la generalità delle aziende del settore, la denuncia deve essere prodotta alla Sede INPS competente per territorio in relazione alla localizzazione della sede legale dell’Agenzia, entro 30 giorni dalla stipula del  contratto con l’azienda utilizzatrice e deve precedere l’assunzione di operai utilizzati in aziende agricole per assolvere agli obblighi disposti per il collocamento in agricoltura.

Nella compilazione del modello, essendo le agenzie di somministrazione imprese non inquadrate nel settore agricoltura ed in attesa che venga predisposto il nuovo modello di denuncia aziendale, previsto dall’art. 1 del D.L. 27 gennaio 2004 n.16, convertito in legge 27 marzo 2004, n. 77, nel modello D.A., attenendosi alle disposizioni riportate sul retro del modello, devono essere compilati i campi da  “A”  a “C” relativi ai dati identificativi dell’azienda e barrata, al quadro “D”, la casella relativa alle imprese senza terra.  

Si precisa inoltre che nei campi “codice ISTAT Provincia e Comune” vanno riportati i codici Istat ( rilevabili dal sito internet dell’Istituto) Provincia e Comune della sede legale dell’agenzia di somministrazione e come progressivo azienda il codice “77”.

Alla Denuncia Aziendale deve essere allegata l’attestazione relativa al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali prevista dal comma 2, art. 4 D.lgs 276/2003. 

 

 Registro d’impresa.

 

A seguito della presentazione del modello D.A., dopo la verifica dei prescritti requisiti, all’Agenzia vengono rilasciati i modelli “ Registro d’Impresa” per l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 9 quater della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Nella fattispecie il modello di avviamento “R.I.” deve essere presentato entro i termini di legge, alla Sede INPS competente in base all’ubicazione dell’azienda utilizzatrice.

Per la compilazione e la tenuta del predetto registro le Agenzie devono attenersi alle disposizioni fornite con circolari n. 249/1995,  n. 231/1996 e n. 99/2004.

 

Presentazione modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.

 

Per la dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi degli operai somministrati le agenzie di somministrazione devono presentare il modello di dichiarazione trimestrale DMAG- Unico istituito con circolare n. 153/2002 alla quale è allegato il manuale per la compilazione e relativa presentazione che, come è noto, può essere effettuata anche tramite Internet (circolare n. 189/2003).

Considerato che il somministratore è assoggettato al regime contributivo dell’azienda agricola somministrata i modelli di dichiarazione trimestrale devono essere tanti quante sono le  aziende somministrate.

Per la compilazione del modello DMAG-Unico si forniscono inoltre, ad integrazione delle istruzioni allegate alla citata circolare n. 153/2002,  le seguenti specifiche per la compilazione dei campi di interesse:

   

QUADRO A - Azienda

 

I dati indicati in tale quadro devono consentire l’identificazione sia dell’agenzia di somministrazione che dell’utilizzatrice.

 

Avvertenze: il campo Identificativo Azienda è riservato alla Sede.

 

 

 ANNO E TRIMESTRE

 

Indicare l’anno e barrare la casella corrispondente al trimestre cui si riferisce la dichiarazione.

 

 

AZIENDA

 

Nei campi corrispondenti vanno riportati  la denominazione o ragione sociale dell’agenzia di somministrazione l’indirizzo completo, il codice ISTAT della provincia e comune di residenza, nonché il codice fiscale.

 

Per quanto riguarda il codice fiscale, nel campo contrassegnato “codice fiscale 1”, deve essere indicato, con la massima esattezza e chiarezza, quello assegnato dal Ministero delle Finanze che  dovrà coincidere con il dato a suo tempo comunicato in occasione della presentazione della denuncia aziendale e/o successiva variazione.

 

Nel campo contrassegnato “ codice fiscale 2” deve essere, invece, riportato il codice fiscale dell’azienda agricola utilizzatrice.

 

Avvertenze: i codici ISTAT della Provincia e del Comune di residenza dell’agenzia sono rilevabili  dalla tabella inserita nel sito “ Servizi per l’agricoltura” disponibile sia in INTRANET che INTERNET.

 

TIPO DITTA

 

È riservato alla indicazione dei codici che identificano la tipologia dell’azienda utilizzatrice al fine dell’applicazione del corretto regime contributivo.

 

Il campo è suddiviso in quattro caselle.

 

Nelle prime due caselle vanno riportati i codici di cui alla tabella "codici ditta 1".

 

La terza e la quarta casella devono essere utilizzate per indicare particolarità contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella tabella “codici ditta 2".

  

I codici possono essere desunti dalla tabella sottostante il  campo “Tipo ditta” allegata alla circolare n. 153/2002.

 

TIPO MANODOPERA

  

Nella casella va indicato il codice numerico “1”che identifica la manodopera occupata a tempo determinato.

Attualmente il comma 3 dell’art. 20 del D.lgs 276/2003, elenca dettagliatamente una serie di attività, con l’esclusione dell’agricoltura,  per l’utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato anche se la contrattazione collettiva può ricomprendere tale ipotesi.

  

ASSOCIAZIONE

 

 Deve essere indicato il codice relativo all’Associazione di categoria cui l’azienda utilizzatrice ha conferito delega.

La tabella dei codici è disponibile nell’allegato alla circolare n. 153/2002.

  

CODICE AZIENDA

 

Il "codice azienda" è composto dai codici ISTAT di Provincia e Comune e dal progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera.

I codici ISTAT di Provincia e Comune devono corrispondere a quelli dell’azienda utilizzatrice.

Il codice progressivo azienda deve essere “77”.

  

Per la compilazione degli altri quadri si rimanda alle istruzioni contenute nella circolare n. 153/2002 tenendo presente che il regime contributi e i dati occupazionali sono quelli dell’azienda utilizzatrice.

  

Versamento della contribuzione unificata.

 

A seguito della presentazione delle dichiarazioni trimestrali l’Istituto impone, tramite modello F24, la riscossione dei contributi obbligatori nonché di quelli dovuti dall’azienda utilizzatrice relativamente alla previdenza ed assistenza integrativa , assistenza contrattuale prevista dai contratti collettivi di lavoro nonché associativi a seguito di rilascio delega ad un’Associazione di categoria. 

 

Regolarizzazione dei periodi pregressi.

 

Le Agenzie di somministrazione rientranti nella sfera di applicazione del provvedimento legislativo in argomento, provvederanno ad adeguarsi al nuovo disposto normativo a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare.

Per i rapporti di lavoro instaurati nel periodo intercorrente la data dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’iscrizione all’albo informatico delle Agenzie  per il lavoro, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori somministrati all’aziende del settore agricolo dovranno essere dichiarati compilando un modello DMAG-unico per ogni trimestre interessato.

Per la regolarizzazione contabile dei periodi che risultassero già coperti da contribuzione versata nel settore terziario si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.