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CIRCOLARE INPS n° 225 DEL 14.11.1997.
OGGETTO:
Regime sanzionatorio ex lege 23 dicembre 1996, n.662. Criteri di applicazione: 1) agli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti; 2) ai contribuenti del settore agricolo; 3) ai datori di lavoro domestico; 4) ai contribuenti iscritti alla Gestione del 10%.Retroattività dell'art. 1, commi 220, 221 e 222 della L.n.662/1996. Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, Enti locali.
Si fa seguito alla circolare n.178 del 1 agosto 1997, trasmessa nella stessa data con messaggio n. 19141, per fornire le linee procedurali per l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio ad altre categorie di contribuenti, che tengono conto anche di alcune peculiarità di versamento dei contributi previste per le stesse.
Anche per tali categorie, come già precisato nella predetta circolare, per il calcolo delle somme accessorie, ogni inadempienza, sorta in data anteriore al 1 gennaio 1997, data di entrata in vigore della Legge n. 662/1996, dovrà essere assoggettata, dal momento del suo verificarsi fino a quello del pagamento o richiesta di pagamento, ai diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo. In base allo anzidetto principio pertanto per il calcolo delle sanzioni dovrà farsi riferimento:
- fino al 23 ottobre 1996, all'allora vigente L.n.48/1988;
- per i periodi successivi all'anzidetta data, al regime sanzionatorio previsto dal D.L. n. 538 e dalla L. n. 662 entrambi del 1996.
1. ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Anche per le categorie di contribuenti di cui trattasi l'art. 1, comma 217, prevede differenti trattamenti sanzionatori a seconda delle tipologie di inadempienze verificatesi, consistenti:
- nell'omesso o ritardato pagamento di contributi alle scadenze di cui all'art. 12 della L. 23 aprile 1981, n.155 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di soggetti che abbiano provveduto ad effettuare la prescritta denuncia d'inizio dell’attività nel termine stabilito dalla legge;
- nell'evasione, che per i contribuenti in parola concerne le omissioni della denuncia di inizio attività cui come e' noto - i titolari d'impresa sono tenuti per loro stessi e per i familiari coadiuvanti. In tale caso, peraltro, la legge prevede una riduzione della sanzione "una tantum", qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreche' il versamento di questi venga effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Da ciò consegue, ovviamente, l'irriducibilita' della sanzione nei casi di iscrizione d'ufficio e nei casi di presentazione della denuncia d'inizio di attività oltre sei mesi dalla scadenza prevista.
1.1 CONTRIBUTI GIA' IMPOSTI NON VERSATI ALLE SINGOLE SCADENZE
a) Versamenti trimestrali scaduti entro il 23 ottobre 1996.
Il calcolo delle sanzioni dovrà essere effettuato in modo analogo a quello previsto per le aziende che versano con le modalità previste dal DM 5 febbraio 1969 e illustrato al p.1.1 lett. a) della circolare n. 178 del 1 agosto 1997.
Delle anzidette indicazioni si richiamano in particolare:
- la maggiorazione del tasso di dilazione e differimento pari a 5 punti, fino al 23 ottobre 1996, e a 3 punti per i periodi successivi;
- la cristallizzazione delle somme aggiuntive se queste hanno raggiunto o superato, al 23 ottobre 1996, il tetto del 100%, o in caso contrario, il proseguimento del calcolo delle stesse fino al raggiungimento del tetto del 100%.
Qualora nella rata trimestrale fossero compresi anche contributi per anni pregressi, derivanti da denunce presentate oltre i termini e assoggettati alle somme aggiuntive previste dalla L .n. 48/1988, per i casi di evasione, il calcolo delle sanzioni deve essere effettuato con le stesse modalità illustrate per le aziende che versano con il sistema del DM 5 febbraio 1969 al p.1.2 della citata circolare n.178, che di seguito si richiamano.
- Fino alla data del 23 ottobre 1996, dovrà' essere applicato il regime sanzionatorio di cui all'art.4, commi 1 lett. c) e 2, della L. n. 48/1988 (tasso annuo del 50% fino alla misura massima del 200 % dei contributi omessi, più gli interessi legali).
- Se alla data del 23 ottobre 1996 le sanzioni hanno raggiunto o superato il tetto massimo richiedibile a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 538/1996 e della L. n. 662/1996 (100% dei contributi per somme aggiuntive più "una tantum", graduata secondo i criteri fissati dagli appositi decreti interministeriali, rispettivamente del 23 dicembre 1996, vedi msg. n.28851 dell'11.2.1997, allegato alla circolare n. 65 del 18 marzo 1997, in "Atti Ufficiali" 1997, pag. 2085 e del 18 marzo 1997, reso noto con msg. n. 2928 del 2.4.1997, accluso alla presente, allegato 1) le stesse restano. cristallizzate al valore raggiunto all'anzidetta data.
- Qualora invece risultino di importo inferiore le stesse andranno incrementate fino a raggiungere il tetto stabilito dal D.L. n. 538 e dalla L. n. 662. In particolare se sono superiori al 100%, avendo già superato il tetto fissato dall'art. 1, comma 217, lett. a) della L. n. 662, occorrerà determinare l' "una tantum" dovuta in misura pari alla differenza tra il "100 % dei contributi più l'una tantum" e l' "importo calcolato al 23 ottobre 1996". Se, invece, risultano inferiori al 100% dovranno calcolarsi, fino alla concorrenza del 100 %, le sanzioni dovute per effetto del già citato art. 1, comma 217, lett. a) e aggiungere l' "una tantum" prevista dalla L. 662/1996, secondo le misure indicate dall'apposito decreto interministeriale.
b) Versamenti trimestrali scaduti successivamente al 23 ottobre 1996.
Le sanzioni vanno calcolate maggiorando di tre punti l'interesse di dilazione in vigore alla data del calcolo, fino al limite del 100% dei contributi dovuti.
1.2. IMPOSIZIONE PER I CASI DI EVASIONE.
Occorre premettere che per i contribuenti in argomento come del resto già accadeva in vigenza della L.n.48/1988, cfr. circolari n. 58 del 22 marzo 1988 ,punto 3., in Atti Ufficiali 1988, pag. 905 e n. 231 del 15 novembre 1988, punto I, ultima parte, in Atti Ufficiali 1988, pag.2498 - l'ipotesi di evasione si verifica nel caso di iscrizione da parte dell'interessato, per se' stesso e/o per i collaboratori, oltre il termine di trenta giorni dall’inizio d’attività ovvero in caso di iscrizione d'ufficio.
A questo riguardo e' da osservare che le nuove disposizioni introdotte in materia di somme aggiuntive e sanzioni dalla L. n. 662 in esame non hanno modificato il particolare sistema di pagamento previsto dal comma 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, secondo il quale i contributi arretrati dovuti dalle categorie in discorso sono versati all'Istituto " in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini".
In relazione a quanto precede, poiché per i contribuenti in parola alla "denuncia" spontanea non sempre segue automaticamente il pagamento della contribuzione arretrata, la sanzione "una tantum", prevista dall'art. 1, comma 217, lett. b, ultima parte, della L. n. 662/1997, per i casi di denuncia spontanea, sarà applicata ai contribuenti autonomi di cui trattasi che, seppure denunciatisi tardivamente, provvedano a corrispondere gli arretrati in quattro rate alle scadenze di legge indicate nell'emissione. Da ciò deriva che nei casi di denuncia spontanea presentata dopo i previsti trenta giorni, ma entro sei mesi dalla data prevista per il primo pagamento, la sanzione "una tantum" dovra' essere applicata nella misura del 30%.
Nel caso, viceversa, in cui la denuncia sia effettuata oltre i suddetti termini ovvero il pagamento non avvenga come sopra specificato, la sanzione "una tantum" sarà applicata nella misura prevista dal decreto interministeriale 18 marzo 1997 (v. msg. n. 2928 del 2.4.1997). In proposito si fa presente che ai fini dell'individuazione dell’entità dell'evasione (totale, parziale, pari o inferiore alla meta') occorre fare riferimento anche al numero degli eventuali collaboratori familiari.
Va peraltro chiarito che nessuna sanzione e' dovuta per periodi contributivi non ancora scaduti alla data della denuncia in argomento, sia pure tardiva.
Ciò premesso per il calcolo delle sanzioni si specifica quanto segue:
a) Versamenti trimestrali riferiti a periodi scaduti entro il 23 ottobre 1996 ( vale a dire fino al 3 trimestre 1996)
Il calcolo delle sanzioni dovrà essere effettuato analogamente a quanto previsto al punto 1.2, lett. a), della circolare n. 178/1997 per le aziende che versano con il sistema del DM 5 febbraio 1969, che di seguito si richiamano:
- fino alla data del 23 ottobre 1996 dovrà essere applicata la disciplina sanzionatoria di cui alla L. n. 48/1988 ( tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi omessi più gli interessi legali);
- se alla data del 23 ottobre 1996 le sanzioni hanno raggiunto o superato il tetto massimo richiedibile a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 538/1996 e della L. n. 662/1996 ( 100 % dei contributi per somme aggiuntive più "una tantum" graduata secondo i criteri stabiliti dai decreti interministeriali sopra menzionati) le stesse restano cristallizzate nell'importo raggiunto all'anzidetta data;
- qualora, invece, si attestino su un valore inferiore le stesse andranno incrementate fino al tetto fissato dal D.L. n. 538/1996 e dalla L. n. 662/1996.
In particolare, se risultano superiori al 100 %, avendo già superato il limite fissato dall'art. 1, comma 217, lett. a) della L. n. 662/1996, sarà necessario determinare l' "una tantum" dovuta in misura pari alla differenza tra il "100% dei contributi più l' una tantum" e l' " importo calcolato al 23 ottobre 1996". Se, invece, risultano inferiori al 100% occorrerà calcolare, fino alla concorrenza del 100%, le sanzioni dovute per effetto del già menzionato art. 1, comma 217, lett. a), e aggiungere l' "una tantum" prevista dalla L. n. 662/1996, secondo le misure indicate dallo apposito decreto interministeriale.
Si precisa peraltro che, in presenza di denuncia spontanea presentata oltre il termine di 30 giorni di inizio di attività, ma comunque entro i 6 mesi dalla data prevista per il pagamento, il tetto massimo richiedibile per effetto dell'entrata in vigore della legge 662/1996 e' costituito dal limite previsto dall'art.1 comma 217 lett. a) nella misura del 100% dei contributi più l' "una tantum" nella misura del 30%. Da ciò consegue che se alla data del 23 ottobre 1996 le sanzioni hanno raggiunto o superato il 130% dei contributi queste vengono cristallizzate. In caso contrario il calcolo continuerà fino al raggiungimento di tale limite.
In presenza di denuncia spontanea presentata oltre il termine di sei mesi dalla data del versamento, il tetto e' rappresentato dal 100% di cui all'art.1 comma 217, lett. a) più l' "una tantum" nella misura graduata prevista dal decreto interministeriale.
b) Versamenti trimestrali scaduti dopo il 23 ottobre 1996 (dal 4 trimestre 1996).
Per la fattispecie in argomento trova piena applicazione la legge n. 662/1996.
Pertanto dovranno calcolarsi le somme aggiuntive previste dal più volte citato comma 217, lett. a), fino al limite del 100%, più l' "una tantum" graduata secondo quanto previsto dal decreto interministeriale sopra menzionato.
Si precisa, infine, che nessuna sanzione e' dovuta per i periodi di contribuzione non scaduti.
2. CONTRIBUENTI DEL SETTORE AGRICOLO.
Per una più agevole individuazione dei criteri di applicazione, nei confronti dei contribuenti del settore agricolo, del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n.662, si richiamano le procedure di riscossione in atto per le diverse categorie interessate.
- I datori di lavoro devono denunziare gli operai a tempo determinato ed indeterminato, occupati in ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre stesso.
I contributi relativi a ciascun trimestre devono essere corrisposti, rispettivamente, il 10 settembre (primo trimestre), il 10 dicembre (secondo trimestre) dell'anno in corso, il 10 marzo (terzo trimestre) e il 10 giugno (quarto trimestre) dell'anno successivo, tramite bollettini di c/c postale prestampati dall'Istituto.
Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi pregressi la riscossione avviene in unica soluzione, alla prima scadenza utile (art.6, comma 14, della legge n.48/1988).
- I coltivatori diretti, i concedenti di terreni a mezzadria e gli imprenditori agricoli a titolo principale devono denunziare la prima iscrizione o i casi di variazione nella composizione del nucleo familiare, nelle colture o nel reddito agrario, entro novanta giorni dall'inizio dell’attività o dalla intervenuta variazione. I contributi, relativi all'intero anno solare, sono corrisposti in quattro rate di eguale importo con scadenza nel giorno 10 dei mesi di luglio, settembre, novembre dell'anno di riferimento e di gennaio dell'anno successivo, tramite bollettini di c/c postale "prestampati" dall'Istituto (Art.13 L.23 aprile 1981 n.155).
- I concedenti di terreni a compartecipazione e piccola colonia devono denunziare l'inizio dell’attività entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, per gli anni successivi, riprodurre la denuncia entro il 30 gennaio di ciascun anno (Art.6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11/8/1993,n.375).I relativi contributi sono riscossi con le stesse modalità e nei termini previsti per i lavoratori autonomi ed associati dal citato art.13 della L. n. 155/1981.
Tutto ciò premesso si espongono, di seguito, i criteri di applicazione del nuovo regime sanzionatorio.
2.1. CONTRIBUTI GIA' IMPOSTI NON VERSATI ALLE SINGOLE SCADENZE.
Per tali situazioni valgono le stesse indicazioni già illustrate al punto 1.1. della presente circolare con riferimento agli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, cui si fa rinvio.
2.2. IMPOSIZIONE PER I CASI DI EVASIONE.
La disciplina di cui all'art.1 comma 217, lett. b), si applica nelle fattispecie nelle quali l'omesso versamento dei contributi sia connesso alla omessa presentazione di denunce od alla presentazione di denunce non conformi al vero (evasione).
A tal riguardo, considerato il lasso di tempo intercorrente tra i termini previsti per la presentazione delle denunce obbligatorie ed i termini fissati per il versamento dei contributi, preme sottolineare, in riferimento alle ipotesi di evasione, quanto segue:
a) Il momento in cui insorge l'obbligazione al versamento delle sanzioni previste dal nuovo sistema, in caso di evasione, e' rappresentato dalla data in cui i contributi dovevano essere corrisposti ai sensi della vigente legislazione; in altri termini non sussiste evasione contributiva da assoggettare alla somma aggiuntiva ed alla sanzione " una tantum" sino a quando non si verifichi, a causa del comportamento omissivo del contribuente, il ritardo nel pagamento dei contributi.
b) Il termine da prendere in considerazione per stabilire se la denuncia spontanea e' stata prodotta entro sei mesi dalla data prevista per il pagamento, ai fini dell'applicazione dell'una tantum nella misura ridotta del 30% e' rappresentato dalla data nella quale il versamento doveva essere effettuato ai sensi di legge, per ogni singolo trimestre, in riferimento ai contributi dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato e dal termine iniziale della riscossione (10 luglio di ciascun anno) per i contributi dei lavoratori autonomi ed associati (CD; CM; IATP).
c) Poiché il nuovo sistema sanzionatorio non ha modificato la peculiare disciplina del versamento dei contributi pregressi richiamata in premessa, l'applicazione dell'una tantum nella misura del 30%, in presenza di denunce spontanee prodotte entro sei mesi dalla data fissata per il versamento, sarà effettuata tramite la richiesta di quanto complessivamente dovuto (contributi, somma aggiuntiva ed una tantum ridotta) alla scadenza del primo trimestre utile, per i contributi OTI ed OTD, ed alla prima emissione utile (quattro rate decorrenti dal 10 luglio) per gli autonomi ed associati.
Il mancato versamento del dovuto entro i nuovi termini assegnati dall'Istituto comporterà la decadenza dal beneficio della riduzione al 30% dell'una tantum, e la conseguente obbligazione al versamento di detta sanzione nelle misure fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 1997.
d) In ordine ai criteri di graduazione della sanzione "una tantum" fissate dal citato decreto si rammenta che l'importo della sanzione stessa e' variamente determinato in considerazione del comportamento del contribuente (spontaneità della denuncia ancorché prodotta oltre sei o accertamento d'ufficio) e dell’entità dell'evasione (intero carico contributivo, oltre la meta' e sino alla meta' dello stesso ).
Al fine di stabilire se si sia in presenza di evasione oltre la meta', pari o inferiore alla meta' dei contributi, si farà riferimento alla differenza tra gli importi effettivamente dovuti, quali risultano dalla denuncia tardiva o dall'accertamento d'ufficio, e quelli liquidati alle scadenze di legge, in tutte le fattispecie configurabili ( omessa denuncia di un'unita' CC.DD.; omessa denuncia di taluni lavoratori, di retribuzioni ecc.).
Alla luce delle predette precisazioni il sistema sanzionatorio, per le fattispecie di evasione contributiva, va applicato nel settore agricolo con i medesimi criteri valevoli per tutti gli altri settori che, per completezza di esposizione, di seguito si riportano.
- Versamenti in scadenza entro il 23 ottobre 1996
1) Per i versamenti relativi a periodi sino al primo trimestre 1996 per i datori di lavoro e sino all'anno 1996 (limitatamente alle rate di luglio e di settembre 1996) per i lavoratori autonomi ed associati dovra' essere applicato il regime di cui alla legge n. 48/1988 (tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi omessi più gli interessi legali):
2) se alla data del 23.10.1996 le sanzioni hanno raggiunto o superato il tetto massimo richiedibile a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 538/1996 e della legge 662/1996 (100%dei contributi per somme aggiuntive più "una tantum" graduata a seconda dell’entità dell'evasione) le stesse restano cristallizzate al valore raggiunto a tale data.
3) qualora, invece, si attestino su un valore inferiore le stesse andranno incrementate fino al tetto fissato dalla legge n. 662.
In particolare se risultano superiori al 100%, avendo già superato il limite fissato dall'art.1, comma 217, lett. a), della legge n. 662/1996, occorrerà determinare l'"una tantum" dovuta in misura pari alla differenza tra il 100% dei contributi più l'"una tantum" e l'importo calcolato al 23.10.1996.
Se, invece, risultano inferiori al 100% di dovranno calcolare, fino alla concorrenza del 100%,le sanzioni dovute per effetto del già citato art. 1, comma 217,lett.a), e aggiungere l'una tantum prevista dalla legge n. 662/1996, secondo le misure indicate dal citato decreto interministeriale.
Per la terza e la quarta rata dell'anno 1996 dei contributi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricolo a titolo principale, da considerare separatamente, il calcolo della somma aggiuntiva e dell' "una tantum " sarà effettuato in base ai criteri fissati dalla legge n. 622/1996.
- Versamenti in scadenza oltre il 23 ottobre 1996.
In caso di evasioni relative a periodi contributivi decorrenti dall'anno 1997, per i lavoratori autonomi ed associati, e dal 2 trimestre 1996, per i datori di lavoro, connesse a registrazioni o denunce obbligatorie, omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva prevista per le ipotesi di morosità (tasso di dilazione e di differimento maggiorato di 3 punti in ragione d'anno e nel limite del 100% ), il trasgressore e' tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum", graduata secondo i criteri stabiliti con D.M.18 marzo 1997 (cfr. messaggio n.2928 del 2/4/1997).
Come si e' già rilevato, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la sanzione "una tantum" e' dovuta nella misura del 30%.
2.3. Regimi speciali.
L'applicazione dei "regimi speciali" disciplinati dai commi 219 e seguenti dell'art.1 della legge n.662/1996 (procedure concorsuali; incertezze interpretative; Enti non economici, Stato ed Enti locali) non pone particolari questioni in riferimento alla contribuzione del settore agricolo. Pertanto si richiamano integralmente le disposizioni di carattere generale impartite con circolare n. 65 del 18 marzo 1997. Le medesime disposizioni si richiamano anche in riferimento agli interessi legali ex art. 1282 c.c., dovuti allorché il ritardo nel pagamento dei contributi non sia imputabile a comportamenti omissivi del debitore.
A tale riguardo appare utile rammentare l'intervenuta estinzione, ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, della legge 28.5.1997,n.140, delle obbligazioni per somme aggiuntive, sanzioni amministrative ed interessi nei confronti dei contribuenti del settore agricolo che abbiano proceduto, ancorché tardivamente, al versamento dei contributi dovuti (sorte capitale) entro il 29 marzo 1997 ( cfr. circ. n.137 del 19.6.1997).
3. DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Preliminarmente si ritiene utile rammentare che per i datori di lavoro di cui trattasi l' art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 prevede che il pagamento dei contributi dovuti avviene a mezzo di bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto. Tanto premesso si precisa che per i contribuenti in argomento le inadempienze sanzionabili ex art. 1, comma 217, della L. n. 662/1996 sono le seguenti.
EVASIONE Tale ipotesi si realizza in tutti i casi di omessa o tardiva denuncia del rapporto di lavoro domestico (come e' noto da effettuare mediante mod. LD 09 entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre solare di insorgenza del rapporto stesso ) e nei casi di denunce non conformi al vero (con riferimento, ad esempio, al numero delle ore o alla retribuzione effettivamente corrisposta). La fattispecie dell'evasione si verifica poi, oltre che nei casi di accertamenti ispettivi, anche nelle ipotesi di tardiva presentazione dei bollettini trimestrali di pagamento (mod. LD 01S). Questi ultimi, infatti, sono da considerare una denuncia contributiva obbligatoria, tenuto conto che contengono tutti i dati necessari (ad es. numero ore, retribuzione oraria, ecc.) necessari per la determinazione dello esatto importo dovuto. Per i criteri di graduazione della sanzione "una tantum" si fa rinvio ai decreti interministeriali emanati in occasione del D.L. n. 538/1996 e della L.n.662/1996, già più volte menzionati.
CASI DI DENUNCIA SPONTANEA.
Qualora, peraltro, giusta quanto prevede l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 217, lett. b), la denuncia della situazione debitoria sia effettuata, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la sanzione e' dovuta nella misura del trenta per cento, sempreche' il versamento dei contributi sia effettuato (a tal fine utilizzando, se necessario, anche un normale bollettino di conto corrente postale, recante l'indicazione del codice fiscale del lavoratore), entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
CASI DI MOROSITA'
L'ipotesi in questione si verifica allorquando il contribuente, nei termini prescritti, ha fornito i dati dovuti, ma ha versato i contributi in misura inferiore a quanto dal contribuente stesso indicato. In questo caso trova applicazione l' art. 1, comma 217, lett. a, della L. n. 662/1996.
4. CONTRIBUENTI DELLA GESTIONE PREVISTA DALL' ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1995, N. 335 ( CONTRIBUTO DEL 10 % ).
Come e' noto, nei confronti dei soggetti tenuti allo obbligo contributivo del versamento del 10 % di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti, della L. 2 agosto 1995, n. 335, che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento del contributo stesso ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano a titolo di sanzione giusta quanto prevede il comma 30, ultimo periodo, dell’art. 2 sopra citato - le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, vale a dire le ordinarie sanzioni previste per la generalità dei contribuenti (cfr. punto 4.1 della circolare n. 318 del 29 dicembre 1995, in "Atti Ufficiali" 1995, pag. 7548 e punto 7 - della Parte prima della circolare n. 112 del 25 maggio 1996, in "Atti Ufficiali" 1996, pag. 3069).
Anche per i contribuenti in parola il regime sanzionatorio da applicare sarà, quindi, quello vigente al momento in cui si e' verificata l'inadempienza, cioè:
L.n.48/1988 fino al 23 ottobre 1996; per i periodi successivi all'anzidetta data quello previsto dal D.L. n.538 e dalla L. n. 662, entrambi del 1996. Per il calcolo delle sanzioni valgono le indicazioni fornite con la circolare n. 178/1997 più volte menzionata.
Tanto premesso, con riferimento ai diversi soggetti tenuti a versare alla gestione di cui trattasi e alla tipologia di inadempienze che possono verificarsi, in base a quanto dispongono l'art. 1, comma 217 e ss. della L.n.662/1996, si precisa quanto segue.
A) ESERCENTI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Come e' noto, per i soggetti in argomento il committente deve provvedere al versamento del contributo entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di erogazione dei compensi. Nel caso in esame, quindi, il bollettino di versamento assolve alla duplice funzione di denuncia obbligatoria ( l'ammontare del contributo e’ rilevabile dalla denuncia ) e di mezzo di pagamento. Il tardivo versamento, nel caso in esame, si configura quindi come evasione, sia pure con l'eventuale attenuazione, ricorrendone i presupposti, prevista dall'ultimo periodo del comma 217, lett. b, dell'art. 1 della L. n. 662/1996 (denuncia della situazione debitoria "effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi").
B) LIBERI PROFESSIONISTI
L'omessa o tardiva denuncia di iscrizione da effettuare all'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della L. n. 335/1996, assume rilievo qualora il versamento di quanto dovuto venga effettuato oltre la prima scadenza utile stabilita dalla legge per il pagamento del contributo in argomento. In tal caso l'inadempienza si configura come evasione, con eventuale applicazione, ricorrendone i presupposti, dell'ultimo periodo del comma 217, lett. b, dell'art. 1 della L. n. 662/1996. Qualora, invece, la denuncia sia stata effettuata entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 27, della L. n. 335/1995, i casi di ritardato o mancato pagamento del contributo alle scadenze previste - analogamente a quanto avviene per i soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, richiamati per gli aspetti sanzionatori dall'art. 2, comma 30, ultimo periodo, della L. n. 335/1995 - si configurano come morosità.
5. RETROATTIVITA' DELL' ART. 1, COMMI 220, 221 e 222, DELLA L. N. 662/1996.
Riguardo alle disposizioni indicate in epigrafe concernenti, come e' noto, procedure concorsuali, enti senza scopo di lucro e sanzioni amministrative, si e' proceduto ad ulteriori approfondimenti, a seguito dei quali si e' pervenuti alla conclusione che le stesse abbiano efficacia retroattiva, ovviamente, per le situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge n.662 in trattazione.
5.1 AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO, ENTI LOCALI
(ART. 1, COMMA 219, DELLA L. N. 662/1996).
Con l'occasione, a migliore specificazione di quanto reso noto nella materia in epigrafe al punto 1 della circolare n. 116 del 22 maggio 1997, trasmessa nella stessa data con messaggio n. 10235, si precisa che l’applicabilità dello esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, relative anche ad inadempienze contributive sorte in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della L.n.662/1996 (1 gennaio 1997), e purché non ancora definite a tale data, deve intendersi riferito anche agli interessi legali.