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Circolare INPS n° 210 del 27 novembre 2001

OGGETTO:

Modello F24. Istituzione nuovi codici.

 

SOMMARIO:

L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Pertanto, per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici.

 

 

L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Come è noto, la prima cessione effettuata ha riguardato i crediti in essere fino al 31.12.1999 analiticamente descritti nella circ. 61 del 15.3.2000. La seconda cessione, effettuata nel maggio 2001 ha riguardato i crediti accertati nell'anno 2000, per i quali è già stato emesso l’avviso bonario e che attualmente sono soggetti alle procedure per l’iscrizione a ruolo.

 

I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2001 per il momento restano nella piena disponibilità dell’Istituto e continueranno ad essere gestiti con le procedure automatizzate in uso e secondo le disposizioni che ne regolano l’iter amministrativo. In caso di mancato pagamento, saranno iscritti a ruolo specificando ai concessionari che il destinatario degli incassi sarà l’INPS, anziché la società veicolo SCCI.

 

Per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001, ovviamente anche se relativi ad anni precedenti.

 

Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie in modo da garantire l’indicazione di tutti i dati necessari. Qualora vengano utilizzati moduli in bianco, questi dovranno essere compilati, a cura del debitore, in tutte le sezioni interessate; comunque, tali modelli non devono mai essere presentati agli Istituti bancari privi del codice fiscale e degli esatti dati anagrafici del versante. La sezione  INPS  deve riportare negli appositi campi: il codice sede, la matricola per l’area DM ed i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM, il periodo che, per le regolarizzazioni contributive, può essere anche plurimensile, annuale o pluriennale e l’importo da versare, comprensivo di oneri accessori.

Il campo “ importi compensati” deve essere valorizzato esclusivamente per i codici che individuano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996, e che quindi abbia diritto a detrarre dai contributi correnti l’eventuale differenza tra le sanzioni pagate e quelle calcolate secondo il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 art. 116 (circolare n. 110/2001).

 

Nel campo “ causale contributo” va indicato uno dei codici previsti e già evidenziati con circolare n. 138 del 25.7.2000 per i versamenti riferiti ai crediti accertati negli anni fino al 2000. Per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001 vanno, invece, indicati i nuovi codici resi operativi dal Ministero delle Finanze dal settembre 2001.

 

I nuovi codici sono i seguenti:

 

§         DATORI DI LAVORO DM 5.2.69

§         RC01 regolarizzazioni -  CREDITI NON CEDUTI

Le causali DMV, DMAC, RARC, DMDP, DMDD, che rimangono attive, riguarderanno i CREDITI CEDUTI.

 

§         AGRICOLI

§         KLAA lavoratori autonomi agricoli: regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI

§         KLAS  datori di lavoro agricolo – regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI

§         KPCF  piccoli coloni e compartecipanti familiari: regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI

§         DLAS  datori di lavoro agricolo e PC/CF: rate dilazioni

§         DLAA lavoratori autonomi agricoli: rate dilazioni

§         BLAS  datori di lavoro agricoli: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)

§         BPCF  piccoli coloni e compartecipanti familiari: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)

§         BLAA  lavoratori autonomi agricoli: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)

Le causali RLAS, RPCF, PLAS, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti.

 

§         ARTIGIANI

§         ARN     recupero crediti contributi sul minimale – CREDITI NON CEDUTI

§         ARIN  recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale – CREDITI NON CEDUTI

§         ARMN recupero crediti contributi SSN – CREDITI NON CEDUTI

§         AC rate di condono

§         ABS      bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)

Le causali AR, ARI, ARM, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale AD continuerà a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

 

 

§         COMMERCIANTI

§         CRN      recupero crediti contributi sul minimale – CREDITI NON CEDUTI

§         CRIN  recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale – CREDITI NON CEDUTI

§         CRMN  recupero crediti contributi SSN – CREDITI NON CEDUTI

§         CC rate di condono

§         CBS      bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)

Le causali CR, CRI, CRM, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale CD continuerà a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

 

 

§         DATORI DI LAVORO DOMESTICO

 

§         DOM1 differenze per regolarizzazioni: contributi più sanzioni

§         DOM2 rate di condono L. 140/97

 

 

I codici di seguito indicati, istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000, debbono essere esposti nella sezione denominata importi a credito compensati:

 

§         BLAS        datori di lavoro agricoli

§         BPCF                 piccoli coloni e compartecipanti familiari

§         BLAA                lavoratori autonomi agricoli

§         ABS           artigiani

§         CBS           commercianti