Circolare INPS n° 210 del 27 novembre 2001
OGGETTO: |
Modello F24. Istituzione nuovi codici. |
SOMMARIO: |
L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488
così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede
che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Pertanto, per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da
quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato
dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti
nuovi codici. |
L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Come è noto, la prima cessione effettuata ha riguardato i crediti in essere fino al 31.12.1999 analiticamente descritti nella circ. 61 del 15.3.2000. La seconda cessione, effettuata nel maggio 2001 ha riguardato i crediti accertati nell'anno 2000, per i quali è già stato emesso l’avviso bonario e che attualmente sono soggetti alle procedure per l’iscrizione a ruolo.
I crediti
contributivi contabilizzati dal 1.1.2001 per il momento restano nella piena
disponibilità dell’Istituto e continueranno ad essere gestiti con le procedure
automatizzate in uso e secondo le disposizioni che ne regolano l’iter
amministrativo. In caso di mancato pagamento, saranno iscritti a ruolo
specificando ai concessionari che il destinatario degli incassi sarà l’INPS,
anziché la società veicolo SCCI.
Per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001, ovviamente anche se relativi ad anni precedenti.
Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie in
modo da garantire l’indicazione di tutti i dati necessari. Qualora vengano
utilizzati moduli in bianco, questi dovranno essere compilati, a cura del
debitore, in tutte le sezioni interessate; comunque, tali modelli non devono
mai essere presentati agli Istituti bancari privi del codice fiscale e degli
esatti dati anagrafici del versante. La
sezione INPS deve riportare negli appositi campi: il codice sede, la matricola
per l’area DM ed i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM,
il periodo che, per le regolarizzazioni contributive, può essere anche
plurimensile, annuale o pluriennale e l’importo da versare, comprensivo di
oneri accessori.
Il campo “ importi compensati” deve essere
valorizzato esclusivamente per i codici che individuano il credito per sanzioni
riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex
lege 662/1996, e che quindi abbia diritto a detrarre dai contributi correnti
l’eventuale differenza tra le sanzioni pagate e quelle calcolate secondo il
regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 art. 116 (circolare n.
110/2001).
Nel campo “ causale contributo” va
indicato uno dei codici previsti e già evidenziati con circolare n. 138 del
25.7.2000 per i versamenti riferiti ai crediti accertati negli anni fino al
2000. Per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001 vanno,
invece, indicati i nuovi codici resi operativi dal Ministero delle Finanze dal
settembre 2001.
I nuovi codici sono i seguenti:
§
DATORI DI LAVORO DM 5.2.69
§
RC01 regolarizzazioni - CREDITI NON CEDUTI
Le causali DMV, DMAC, RARC,
DMDP, DMDD, che rimangono attive, riguarderanno i CREDITI CEDUTI.
§
AGRICOLI
§
KLAA lavoratori autonomi agricoli: regolarizzazioni
IVS – CREDITI NON CEDUTI
§
KLAS datori di lavoro agricolo – regolarizzazioni
IVS – CREDITI NON CEDUTI
§
KPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari:
regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI
§
DLAS datori di lavoro agricolo e PC/CF: rate
dilazioni
§
DLAA lavoratori autonomi agricoli: rate dilazioni
§
BLAS datori di lavoro agricoli: bonus sanzioni
legge 388/2000 (circ. 110/2001)
§
BPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari:
bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
§
BLAA lavoratori autonomi agricoli: bonus sanzioni
legge 388/2000 (circ. 110/2001)
Le causali RLAS, RPCF, PLAS,
che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti.
§
ARTIGIANI
§
ARN
recupero crediti contributi sul minimale – CREDITI NON CEDUTI
§
ARIN recupero crediti contributi sul reddito eccedente
il minimale – CREDITI NON CEDUTI
§
ARMN
recupero crediti contributi SSN – CREDITI NON CEDUTI
§
AC
rate di condono
§
ABS
bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
Le causali AR, ARI, ARM, che
rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale AD continuerà a
riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
§
COMMERCIANTI
§
CRN
recupero crediti contributi sul minimale – CREDITI NON CEDUTI
§
CRIN recupero crediti contributi sul reddito
eccedente il minimale – CREDITI NON CEDUTI
§
CRMN recupero crediti contributi SSN – CREDITI
NON CEDUTI
§
CC
rate di condono
§
CBS
bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
Le causali CR, CRI, CRM, che
rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale CD continuerà a
riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
§
DATORI DI LAVORO DOMESTICO
§
DOM1
differenze per regolarizzazioni: contributi più sanzioni
§
DOM2
rate di condono L. 140/97
I codici di seguito indicati, istituiti per
individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000, debbono essere
esposti nella sezione denominata importi
a credito compensati:
§
BLAS datori di lavoro agricoli
§
BPCF
piccoli coloni e compartecipanti familiari
§
BLAA
lavoratori autonomi agricoli
§
ABS artigiani
§
CBS commercianti