Circolare INPS n. 20 del 20 febbraio 2008
OGGETTO: Art. 1, c. 61, Legge 24/12/2007, n. 247. Estensione dell’assicurazione Inail, con le modalità previste nel settore industria, agli operai agricoli a tempo determinato dipendenti dalle cooperative ex lege 15 giugno 1984, n. 240.
SOMMARIO: La contribuzione Inail delle imprese cooperative e loro consorzi, che si dedicano alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici, dal 1/1/2008 viene accerta e riscossa direttamente dall’Inail anche per i dipendenti a tempo determinato
La legge 15 giugno 1984, n. 240 recante le “Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici” ha disciplinato la materia dell’inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese cooperative e loro consorzi, che si dedicano alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici.
La norma ha precisato l’appartenenza delle citate aziende al ramo previdenziale dell’agricoltura.
In particolare, però, l’art. 3 comma 1 della citata legge ha previsto che per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese agricole citate, si applichino le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, la cassa unica assegni familiari e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La legge 247 del 24 dicembre 2007, all’articolo 1 comma 61 (1), ha previsto la seguente integrazione all’art. 3 comma 1 della Legge 240/1984: le disposizioni del settore dell’industria si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato, limitatamente all’assicurazione Inail.
La norma interessa le seguenti aziende:
· imprese collettive che, di consueto, trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli o zootecnici propri o forniti dai soci (Tipo ditta “03” cfr. circ. n. 153/2002);
· imprese collettive che, di consueto, trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli o zootecnici propri o forniti dai soci con processi produttivi di tipo industriale (Tipo ditta “18” cfr. circ. n. 153/2002).
In applicazione del disposto normativo, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la contribuzione INAIL, riferita ai dipendenti delle citate aziende di lavoro con contratto a tempo determinato, viene accertata e riscossa direttamente dall’INAIL.
[1] Legge 247/2007 art. 1 comma 61. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».