Circolare INPS n° 192 del 21 novembre 2000
OGGETTO: |
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205." |
SOMMARIO : |
Trasformazione in illeciti amministrativi di talune fattispecie di reato la cui applicazione è attribuita all'Istituto. Modifiche della L. n.689/81 - Chiarimenti operativi in tema di L. n.689/81. |
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.205" il quale - in attuazione della legge delega n.205/1999 - ha trasformato in illeciti amministrativi taluni reati tra i quali alcuni concernenti la materia del lavoro e della legislazione sociale (titolo VI) ed ha modificato alcune disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 (titolo VII).
Di seguito vengono illustrate le innovazioni concernenti la materia di competenza dell'Istituto e vengono forniti taluni chiarimenti sempre in tema di illeciti amministrativi.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.507/1999, appresso indicate depenalizzano alcune violazioni concernenti l'indebita percezione di prestazioni previdenziali o consistenti in condotte di impedimento alle attività di vigilanza, per le quali l'art.93, lett. h) del decreto legislativo n.507 in parola ha attribuito all'Istituto la competenza ad applicare le sanzioni amministrative.
Art.71: Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.
La norma in esame modifica i commi 1 e 2 dell'art.115 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.1155, il cui testo è ora il seguente:
"Art.115 - Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattromilioniottocentomila.
Indipendentemente da tali sanzioni, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione."
E' stato inoltre modificato il successivo art. 116 del citato regio decreto-legge n.1827/1935, che ora è così formulato:
"Art.116 - Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a unmilioneottocentomila."
Art.74: Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n.653 in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
Viene modificato il comma 6 dell'art.32 ed abrogato l'art.33. Il testo della disposizione modificata è ora il seguente:
"Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge , è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a unmilionequattrocentomila."
Art.76: Modifica dell'art.23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
Viene modificato il comma 4 dell'art.23 della legge n.218/1952, il cui tenore è ora il seguente:
"Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a duemilioniquattrocentomila."
Art.79: Modifica dell'art.82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797 in tema di assegni familiari.
Viene modificato il comma 4 del DPR n.797/1955, di cui si riporta il testo ora vigente:
"Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine procurare a sé o ad altri, la corresponsione di assegni familiari, è punito salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattromilioniottocentomila."
Art.85: Modifica dell'art.26 della legge 9 gennaio 1963, n.9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti.
Viene modificato il comma 1 dell'art.26 della legge n.9/1963, che ora è il seguente:
"Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a duemilioniquattrocentomila."
Art.87: Modifica dell'art.40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, in tema di frodi pensionistiche.
Viene modificato il comma 1 dell'art.40 del DPR n.488/1968 che ora così dispone:
"Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensione non spettante, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattromilioniottocentomila."
Art.88: Modifica dell'art.14 della legge 29 ottobre 1971, n.889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Viene modificato l'art.14 della legge n.889/1971, il cui testo è ora il seguente:
"Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati o incompleti, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni."
Le norme depenalizzate sopra riportate contengono la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato" (ad es. truffa ovvero falsità in atti). In proposito si fa presente che fermo restando l'obbligo di immediata comunicazione all'autorità giudiziaria l'accertatore dovrà procedere senz'altro alla contestazione di illecito amministrativo, dando avvertenza al trasgressore - mediante apposita indicazione da apporre sul relativo processo verbale - che è fatto salvo l'esercizio dell'azione penale. Si dovrà inoltre avere cura di chiedere all'autorità giudiziaria di comunicare gli esiti del procedimento penale affinché gli Uffici possano procedere, secondo i casi, all'emissione dell'ordinanza ingiunzione o all'archiviazione della procedura amministrativa.
Secondo quanto dispone l'art.100 le disposizioni del decreto legislativo in esame, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Il titolo VII, articoli 94, 96, 97, 98 e 99, prevede alcune modifiche alle disposizioni di cui alla Legge n.689/1981.
In particolare:
"Art.8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato."
In proposito si osserva che la disposizione in esame riguarda gli illeciti per i quali esiste un'espressa previsione normativa, che elevi la reiterazione come causa di inasprimento del regime sanzionatorio (prevedendo, in presenza dei presupposti di cui all'art. 94 citato, una diversa cornice edittale o l'applicabilità di sanzioni accessorie).
La figura in questione, che non ha portata generale, non sembra quindi trovare applicazione alle fattispecie d'interesse dell'Istituto dal momento che, allo stato, non pare esistano disposizioni che, in materia, attribuiscono una tale rilevanza alla reiterazione della condotta illecita.
D'altro canto, la circostanza che il trasgressore sia già incorso in violazioni relative alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, potrà essere considerata in sede di commisurazione della sanzione ex art. 11 L. n.689/81.
Si fa comunque riserva di eventuali ulteriori indicazioni sulla portata della norma in esame.
""1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689 le parole "non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a lire dodicimila".""
Il nuovo testo della norma modificata (comma 1), è, quindi, ora il seguente:
"La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila, e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo".
"Art.22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
…OMISSIS…
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".
"Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.";
c) nell'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile."
3) CHIARIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA L. N.689/1981.
In relazione anche a segnalazioni o a quesiti pervenuti da alcune Sedi si forniscono le seguenti istruzioni e precisazioni sulla materia in epigrafe.
3.1. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative (modifica dell'art.16 della L. 24 novembre 1981, n.689).
L'art.52 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213 (recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n.433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n.157, serie ordinaria, ed entrato in vigore, ai sensi dell'art.53, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) ha modificato il comma 1 dell'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689 sostituendo le parole "…o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" con le parole "…o se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".
In virtù di detta modifica, pertanto, l'attuale formulazione dell'art.16, sopra citato, risulta essere la seguente: "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stato, dalla notificazione degli estremi della violazione".
Tale nuovo criterio sostituisce le istruzioni fornite sull'argomento (cfr. PARTE PRIMA, punto 6.2 della circolare n.65 del 18 marzo 1997) a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.152/1995, secondo la quale "per le norme che prevedono l'indicazione del solo limite massimo, l'individuazione del minimo edittale può essere sempre ricercata nella disciplina generale posta per ciascun tipo di sanzione", vale a dire, in quella derivante dall'applicazione dell'art.10 della legge 689/81.
A seguito dell'introduzione della norma in trattazione, pertanto, in mancanza della sanzione minima edittale, la misura ridotta deve essere determinata in misura pari alla terza parte della sanzione massima prevista.
La sanzione amministrativa ridotta, peraltro, non può essere, in ogni caso, inferiore alla misura minima edittale prevista dall'art.10 della legge 689/81 (ora £.12.000), alla quale, pertanto, deve essere rapportata ogni sanzione ridotta di valore inferiore.
3.2. Estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art.35 della L. n. 689/1981 (art.1, comma 222, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
Com'è noto, l'art.1, comma 222, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha previsto che allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art.35 della legge 24 novembre 1981, n.689."
Istruzioni in proposito sono state fornite nella Parte Prima, punto 5, della circolare n.65 del 18 marzo 1997.
Su tale aspetto è stato chiesto se le sanzioni amministrative irrogate possano considerarsi estinte anche nel caso, ad esempio, in cui l'ordinanza-ingiunzione sia stata emessa e non opposta nei termini, e quindi divenuta esecutiva, ma il debitore provveda comunque al pagamento integrale del proprio debito (contributi e quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni, ivi compresa la maggiorazione "una tantum" di cui all'art.1, comma 217, lett.b), così come previsto dall'art.1, comma 222, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
Al riguardo si ritiene - stante l'ampia formulazione della norma, che non contiene contrarie indicazioni - che il pagamento integrale dei contributi e degli accessori possa avvenire in qualsiasi momento.
Dovrà, comunque, in ogni caso, essere preteso il pagamento delle spese; né potranno essere rimborsate le sanzioni amministrative già pagate.
Si ritiene, poi, stante sempre l'ampia previsione dell'art.1, comma 222, della L. n.662/1996, che richiama - senza alcuna ulteriore specificazione - l'art.35 della L. n.689/1981, che il verificarsi di tutte le condizioni previste dalla norma stessa, come sopra indicate, faccia venir meno tutte le sanzioni amministrative contemplate dall'art.35 della l. n.689 citata (titolato "Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie").
Si ribadisce, comunque, che - ove non si siano già realizzate le condizioni di legge sopra precisate - è, in ogni caso, necessario procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo.
Alla luce di quanto precede, nel processo verbale di illecito amministrativo le attuali Avvertenze sui termini da rispettare, andranno integrate con il richiamo alla disposizione di cui all'art.1, comma 222, della legge n.662 citata.
Come precisato al punto 5 della circolare n.225 del 14 novembre 1997, stante il carattere di maggior favore della previsione dell'art.1, comma 222, della L. n.662/1996, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche per periodi precedenti al 1° gennaio 1997, limitatamente, ovviamente, alle situazioni non ancora definite con il pagamento delle sanzioni amministrative.