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Circolare INPS n.  187 del 10 Dicembre 2003

 

 OGGETTO:

  Inquadramento gestori stabilimenti balneari. Attività plurime. Criterio della prevalenza.

 

Talune recenti pronunzie di giudici di merito e della Corte di Cassazione hanno ritenuto legittimo l’inquadramento di gestori di stabilimenti balneari nel settore dell’artigianato, allorché l’attività dagli stessi svolta risulti consistere, prevalentemente, in servizi non commerciali.

 

In considerazione di quanto precede si sottolinea la necessità che le Sedi procedano all’inquadramento dei gestori degli stabilimenti balneari nel settore terziario, secondo l’orientamento sin qui seguito (1), soltanto dopo aver accertato, sulla scorta di puntuali indagini sulla struttura e configurazione degli stessi, sulle varie attività esercitate ed in base ad una valutazione comparativa, che i servizi di natura commerciale abbiano il carattere della prevalenza.

 

 E ciò anche al fine di evitare la soccombenza in giudizio dell’Istituto, per mancanza di riferimenti oggettivi di valutazione, in tutte quelle situazioni nelle quali la natura prevalentemente commerciale dell’attività non può essere disconosciuta, in quanto ci si trova in presenza di vere e proprie attività turistiche e di servizi   riconducibili, comunque, al settore terziario.

 

Ci si riferisce, più in particolare, agli stabilimenti consistenti in appositi edifici, dotati di strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela, nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali  servizi di ristoro e  somministrazione di alimenti e bevande,  gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini, offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere prestata, in tali situazioni, alla titolarità delle varie autorizzazioni e licenze.

 

Nelle ipotesi nelle quali, viceversa, l’attività risulti consistere, sulla scorta degli accertamenti effettuati, prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando lo svolgimento di eventuali servizi commerciali soltanto strumentale ed accessorio, dovrà ritenersi legittimo l’inquadramento nel settore dell’artigianato, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 443/1985.

 

 

 (1) Si richiamano le disposizioni impartite, da ultimo, con circolare n. 144 del 2 agosto 2002.