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OGGETTO: |
Inquadramento gestori stabilimenti balneari. Attività plurime. Criterio della
prevalenza. |
Talune recenti pronunzie di giudici di merito e della
Corte di Cassazione hanno ritenuto legittimo l’inquadramento di gestori di
stabilimenti balneari nel settore dell’artigianato, allorché l’attività dagli
stessi svolta risulti consistere, prevalentemente, in servizi non commerciali.
In
considerazione di quanto precede si sottolinea la necessità che le Sedi
procedano all’inquadramento dei gestori degli stabilimenti balneari nel settore
terziario, secondo l’orientamento sin qui seguito (1), soltanto dopo aver
accertato, sulla scorta di puntuali indagini sulla struttura e configurazione
degli stessi, sulle varie attività esercitate ed in base ad una valutazione
comparativa, che i servizi di natura commerciale abbiano il carattere della
prevalenza.
E
ciò anche al fine di evitare la soccombenza in giudizio dell’Istituto, per
mancanza di riferimenti oggettivi di valutazione, in tutte quelle situazioni
nelle quali la natura prevalentemente commerciale dell’attività non può essere
disconosciuta, in quanto ci si trova in presenza di vere e proprie attività
turistiche e di servizi riconducibili, comunque, al settore
terziario.
Ci
si riferisce, più in particolare, agli stabilimenti consistenti in appositi
edifici, dotati di strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela,
nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali
quali servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e
bevande, gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed
attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza
bambini, offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.).
Particolare attenzione dovrà essere prestata, in tali situazioni, alla
titolarità delle varie autorizzazioni e licenze.
Nelle
ipotesi nelle quali, viceversa, l’attività risulti consistere, sulla scorta
degli accertamenti effettuati, prevalentemente nella prestazione di servizi di
assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e
riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando lo svolgimento di
eventuali servizi commerciali soltanto strumentale ed accessorio, dovrà
ritenersi legittimo l’inquadramento nel settore dell’artigianato, alla luce
dell’orientamento giurisprudenziale di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 3,
comma 1, della legge n. 443/1985.
(1)
Si richiamano le disposizioni impartite, da ultimo, con circolare n. 144 del 2 agosto 2002.