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Circolare INPS n.  186 dell’1 Dicembre 2003

  

OGGETTO:

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

 

Premessa

 

I decreti legislativi 18 maggio 2001 nn. 226 - 227 – 228 (allegati 1, 2, 3 negli articoli di interesse) pubblicati nel supplemento ordinario  alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - Serie generale- parte prima, sono stati emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 "per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura".

Tali decreti, oltre a recepire in unico testo normativo la pregressa disciplina in materia, introducono alcune innovazioni dirette a ricondurre nei suddetti settori - in coerenza con la politica agricola dell'Unione Europea - attività finora escluse dagli stessi, in particolare per quanto attiene alle attività connesse a quelle di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento nonché a quelle della pesca.

Con circolare 7 febbraio 2002, n. 34  sono state fornite le prime indicazioni sulla portata di tali norme. Con  successiva circolare n. 53 del 14 marzo 2003, avente ad oggetto “Attività connesse ex art. 1 decreto legislativo n. 228/01: gestione CD/CM-IATP”, sono altresì state impartite disposizioni per la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalle specifiche norme vigenti per i lavoratori autonomi indicati nell’oggetto della stessa  circolare.

Con la presente circolare si impartiscono le disposizioni applicative in materia di classificazione previdenziale ed assistenziale dei datori di lavoro.

 

 

- SEZIONE I - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 recante: orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

1)Definizione dell'imprenditore ittico e delle attività dallo stesso svolte.

 

L'art. 2 del decreto legislativo in esame , al comma 1, definisce l'imprenditore ittico individuandolo nel soggetto che esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché le attività a questa connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici  in cui gli stessi si trovano.

Alla nuova categoria economica, come definita dalla norma, sono pertanto globalmente riconducibili tutti i soggetti - siano essi operanti nel settore della pesca che in quello dell'acquacoltura (quest’ ultimo appartenente al settore dell'imprenditoria agricola) - che utilizzano a fini economico - produttivi gli ecosistemi acquatici. In questo senso, l'art. 2 non costituisce né definisce una nuova figura imprenditoriale correlandola alle attività svolte, ma ricomprende sotto la denominazione di imprenditore ittico i soggetti che, già costituiti come imprese della pesca, cooperative della pesca, pescatori autonomi o imprenditori agricoli per l'attività di acquacoltura, utilizzano gli ecosistemi acquatici.

Sotto il profilo previdenziale, pertanto, il presente decreto legislativo non pone la necessità di individuare norme classificatorie. Infatti, le attività indicate al comma 1 dell'art. 2  verranno ricondotte al settore industria della pesca se effettuate da soggetti iscritti in tale settore ovvero al settore agricoltura se effettuate da imprenditori agricoli che utilizzano le acque (dolci, salmastre o marine) per l'attività di acquacoltura. Parimenti dicasi per quanto attiene le attività connesse, sempre citate al comma 1 dell'art. 2, per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni contenute nella presente circolare relativamente al decreto legislativo n. 228/2001 nel caso che il soggetto esercente sia imprenditore agricolo ed a quelle riportate dal punto 3) in avanti della presente sezione qualora l'esercente sia invece impresa della pesca, cooperativa della pesca o pescatore autonomo.

 Il successivo comma 4, nel richiamare la legge n. 102/92 (allegato 4), conferma  che le attività di acquacoltura, in acque dolci, salmastre (vedi circolare n 155/97) e marine, ai sensi della legge n.122/2001 (allegato 5),  sono riconducibili all'imprenditore agricolo.

 

2) Attività di pesca.

 

Il decreto legislativo in esame non cita le attività di pesca, a riprova che le stesse non sono interessate da tale normativa - restando disciplinate dalle leggi preesistenti - se non relativamente all'utilizzazione degli ecosistemi acquatici da parte dei soggetti operanti nel settore della pesca.

 

3) Definizione e requisiti delle attività connesse a quelle di pesca.

 

L'art. 3 del decreto legislativo in esame innova invece il settore della pesca elencando, alle lettere a), b) e c), le attività che possono essere qualificate - ove siano svolte con i requisiti indicati dalla stessa norma - connesse alla pesca e classificabili pertanto, ai fini previdenziali ed assistenziali, nello stesso settore della pesca.

Le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di prima lavorazione e successivi interventi fino alla commercializzazione dei prodotti del mare, devono essere:

 

§         effettuate dallo stesso soggetto esercente l'attività di pesca;

§         non essere prevalenti rispetto alle attività di pesca;

§         essere svolte mediante l'utilizzazione prevalente dei prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

 

Si riporta di seguito l'elenco delle attività che la norma  specifica essere qualificabili come connesse:

 

a)      imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;

b)      attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;

c)      la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.

 

Si evidenzia al riguardo che, mentre per le attività di cui ai punti a) e c) la norma non effettua alcun riferimento alla ragione sociale del soggetto che può effettuare le attività connesse, per l'esercizio delle attività di cui al punto b) è richiesto che le stesse - per poter essere qualificate connesse - debbano essere svolte da "pescatori professionisti, singoli o associati".

 

4) Accertamento della prevalenza dell'attività di pesca rispetto alle attività connesse

 

Ai fini dell'accertamento della  prevalenza dell'attività di pesca, una corretta valutazione potrà scaturire dal raffronto tra l'attività principale e quella connessa sulla base di alcuni indicatori complessivamente considerati, riferiti all'intero anno solare, quali:

§         il numero dei dipendenti addetti all'una e all'altra attività;

§         i periodi dedicati alle suddette attività;

§         le attrezzature utilizzate;

§         la ripartizione quantitativa percentuale del prodotto commercializzato, ovvero la individuazione oggettiva fra il venduto proveniente direttamente dalla attività di pesca e quanto globalmente commercializzato.

 

 

5) Classificazione previdenziale ed assistenziale delle attività connesse alla pesca.

 

Ove le attività connesse alla pesca risultino qualificabili tali a norma del decreto legislativo in esame, le stesse saranno classificate in base al comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/89 nel settore industria della pesca, cod. ISTAT 05.01.1/2 – csc 1.20.01.

Gli obblighi assicurativi per i dipendenti addetti alle attività connesse, ove gli stessi non siano marittimi, dovranno essere assolti su una separata posizione contraddistinta dal codice ISTAT  05.01.1/2 – csc 1.21.01.

 

 

-SEZIONE II - Decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante: orientamento e modernizzazione del settore forestale.

 

1) Definizione delle attività

 

Il presente decreto prende in esame  tutte le attività dirette alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale del Paese. Tali attività includono sia quelle produttive che di servizi nonché di realizzazione di opere strutturali mirate al raggiungimento delle finalità stabilite nello stesso testo normativo.

L'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo qualifica le attività selvicolturali come fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. In tale logica le Regioni sono tenute, a norma del successivo articolo 7, all'istituzione di elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Le stesse imprese alle quali, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (allegato 6), possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ( vedi  anche circolare n. 34/2002, punto 8).

 

2) Classificazione previdenziale

 

La nuova disciplina amplia la platea dei destinatari della classificazione nel settore agricoltura per lo svolgimento di attività selvicolturali, disposta dall'art. 49 legge n. 88/89 e della quale sono stati destinatari finora gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 2135 (allegato 7) del codice civile nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 1 del decreto legislativo n. 228/01, alla legge n. 778/86, a leggi speciali ed a decreti di aggregazione (comma 3 dello stesso art. 49).

Tale ampliamento è determinato dal testo novellato dell'art. 2135 del codice civile di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 228/2001 (allegato 3) che qualifica imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo o quella di selvicoltura o di allevamento di animali e attività connesse, specificando che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Pertanto, per la individuazione delle attività selvicolturali e di quelle connesse ai fini della  conseguente classificazione nel settore agricoltura, si rinvia integralmente alle disposizioni applicative dell'art. 1 del decreto legislativo n. 228/01, contenute nella presente circolare.

Nello specifico, si evidenzia peraltro che:

 

§         Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi compresi le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati dall’art. 8 agli imprenditori agricoli. L'accertamento del requisito che tali soggetti economici forniscano i servizi in via principale nel settore selvicolturale dovrà essere effettuato esaminando, attraverso le fatture, sia la tipologia dei soggetti destinatari dei servizi, sia la tipologia dei lavori effettuati nonchè l'oggetto di eventuali appalti.

 

Le sopracitate cooperative ed i loro consorzi nonché le imprese di cui all’art.7 qualora siano in possesso dei requisiti contenuti nell'art. 1 del decreto legislativo n. 228/01, dovranno essere classificati nel settore agricoltura con codice ISTAT 02.02.0 e c.s.c. 5.01.02.

Si rammenta al riguardo che i predetti datori di lavoro, risultavano già inquadrati nel settore terziario per attività di servizi, con la sola possibilità di assicurare con le norme del settore agricoltura gli operai addetti a tali attività in base all'art. 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 di integrazione dell’art.6 della legge n. 92/79 (allegato  8), cui è stata data applicazione con circolare n. 212/1998.

Per la generalità delle attività selvicolturali e di quelle alle stesse connesse, i codici ISTAT da utilizzare sono 02.01.1 - 02.01.2 - 02.02.0 ed il codice statistico contributivo è 5.01.02.

 

 - SEZIONE III - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

 

1) Definizione dell'imprenditore agricolo.

 

L’art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 228/2001 (allegato 3) ha novellato l'art. 2135 del codice civile.

Quest’ultimo al comma 1 qualifica imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo o quella di selvicoltura o di allevamento di animali e attività connesse, specificando, al comma 2, che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Il codice civile non reca la definizione di "impresa" in generale né di quella agricola in particolare. All’art. 2082 (allegato 9) il codice civile reca invece la nozione di "imprenditore" ("E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi") e all’art. 2135 c.c. quella  di "imprenditore agricolo". Pertanto, mentre per accertare la sussistenza della figura giuridica dell'imprenditore in quanto tale occorrerà riscontrare l'esistenza dei requisiti di carattere generale di cui al citato art. 2082 c.c., per individuare a quale settore economico sia riconducibile l'attività svolta dall'imprenditore è necessario che siano presenti  requisiti specifici che, relativamente all'imprenditore agricolo, sono dettati dall'art. 2135 c.c. come novellato dall'art. 1 del decreto legislativo in trattazione.

L'attività esercitata dall'imprenditore, come sopra già precisato, ha come fine la produzione di beni o servizi. E’ indubbio che l'imprenditore agricolo rientri nella categoria degli imprenditori che producono beni (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento). Le attività di servizi eventualmente effettuate dal medesimo imprenditore agricolo sono qualificate, per volere del legislatore ed in presenza dei requisiti posti dalla norma, attività “connesse”, a conferma che le stesse non rientrano,  per loro natura, tra le attività proprie svolte dell'imprenditore agricolo.

 

2) Definizione delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento e delle attività connesse.

 

L’art. 2135 c.c., come novellato dal decreto legislativo sopra citato, dispone che è imprenditore agricolo:

 

§         colui che esercita attività - siano le stesse svolte attraverso l'utilizzazione o meno del fondo, del bosco, delle acque dolci, salmastre o marine - dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico;

§         colui  che esercita attività - siano le stesse svolte attraverso l'utilizzazione o meno del fondo, del bosco, delle acque dolci, salmastre o marine - dirette alla cura ed allo sviluppo di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale.

 

Si evidenzia che le singole fasi necessarie alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, come l'intero ciclo biologico, devono essere effettuati su organismi vegetali o animali. Tali attività, nel loro svolgimento, sono infatti soggette al cosiddetto "rischio biologico", intrinsecamente connesso alla coltivazione e all' allevamento che si realizzano attraverso lo sfruttamento di forze biologiche naturali non completamente controllabili.

Si forniscono, inoltree, alcune indicazioni che possono risultare utili ai fini operativi per l'individuazione delle attività relative ad una fase necessaria alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, classificabili quindi nel settore agricoltura. ai fini previdenziali ed assistenziali.

Le stesse sono ad esempio individuabili in quelle di:

§         sviluppo vegetativo di piante acquistate dopo la germinazione del seme e fatte crescere fino al momento della commercializzazione;

§         crescita di animali acquistati dopo la nascita e portati alla maturazione economica;

§         incubazione delle uova fino alla nascita del pulcino.

 

Non sono riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo le attività di ricerca e sperimentazione sugli embrioni svolte in laboratorio, le attività di cura degli animali da parte dei veterinari, le attività degli agronomi e simili, sia in quanto le stesse non sono dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, sia a ragione dell'assenza, in capo a coloro che le effettuano, del rischio biologico che caratterizza, come sopra esplicitato, l'attività economica svolta dall'imprenditore agricolo.

 

3) Definizione e requisiti delle attività connesse a quelle di coltivazione del fondo o di selvicoltura o di allevamento di animali di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c. come sostituito dall’art.1 del Decreto legislativo in trattazione.

 

L’ elencazione delle attività “connesse” introduce - anche ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale di cui al comma 1, lettera c), art. 49, legge n. 88/89 - una estensione  di non poco rilievo delle attività rientranti nel settore agricoltura.

Devono qualificarsi infatti “connesse” quelle attività – purchè svolte dal medesimo imprenditore agricolo - dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali. Sono, inoltre, connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda,normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (vedi decreto legislativo n. 227/2001), ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

Pur in assenza  di una elencazione specifica delle attività riconducibili a quelle definite “connesse”,  dal testo della norma si evince che le medesime devono comunque  risultare collegate all’attività agricola in senso proprio (art.2135, comma 2 ) in quanto finalizzate ad integrare l’attività dell’impresa agricola ed a realizzare per la stessa una maggiore utilità economica.

Al riguardo, a differenza di quanto disposto dal decreto legislativo n. 226/2001 (allegato 1) nei confronti dell'imprenditore ittico, per il quale l'attività di pesca deve risultare prevalente nei confronti delle attività connesse, si evidenzia che per quanto attiene all'imprenditore agricolo la norma in esame pone  soltanto la sussistenza dei seguenti requisiti:

1.      le attività connesse devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo che effettua la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali;

2.      le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

La prevalenza dovrà essere pertanto calcolata in base alla percentuale del prodotto  non acquisito sul   mercato, che deve costituire almeno più del 50% del totale.

3.      le attività dirette alla fornitura di beni o servizi a favore di terzi devono essere effettuate attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Si precisa che i soggetti “terzi”, destinatari delle attività di cui sopra, non dovranno necessariamente rivestire la qualifica di imprenditori agricoli;

4.      le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, devono essere comunque effettuate mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento, e/o mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

 

Particolare trattazione meritano il requisito e la condizione posti dalla norma per quanto attiene lo svolgimento delle attività connesse di cui al punto 3).

Con riferimento, infatti, alle attività di fornitura di beni o servizi, il legislatore ha introdotto un concetto di prevalenza riferito alle attrezzature o risorse utilizzate dall’ imprenditore agricolo nella prestazione di tali attività. Per attrezzature devono intendersi i beni strumentali, mentre nelle risorse rientrano quelle finanziarie, di manodopera ed ambientali, normalmente utilizzate per lo svolgimento della attività agricola in senso proprio. Inoltre, le attrezzature o risorse devono risultare normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata dall’imprenditore e tale condizione  deve essere verificata in ordine:

a)         alla conformità e compatibilità funzionale di attrezzature o risorse  rispetto alla tipologia di attività agricola in senso proprio svolta dall’imprenditore.  Ciò significa, ad esempio che se l’imprenditore, che coltiva fondi adibiti esclusivamente a frutteto, dispone di una mietitrebbia tra le sue attrezzature e la utilizza per fornire servizi a terzi, non risultando la stessa necessaria alla coltivazione del frutteto, l’attività “connessa” non potrà rientrare nel settore agricolo;

b)         alla abitualità ed all’utilizzo stabile e  sistematico di attrezzature o risorse nell’attività agricola in senso proprio svolta dall’imprenditore nell’ambito di annate agrarie caratterizzate da condizioni ambientali e sanitarie di normalità. Non potrà essere considerato “normale impiego” nell’esercizio dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento  l’utilizzo di attrezzature o risorse che risultino, per contro,   abitualmente, stabilmente e sistematicamente impiegate nell’attività “connessa”. Ad esempio, nei confronti dell’imprenditore che coltiva fondi adibiti esclusivamente a frutteto e che sia in possesso di un parco di macchine agricole sovradimensionato rispetto al fabbisogno della normale attività di coltivazione espletata(frutteto), la fornitura di beni o servizi resa  con il suddetto parco macchine non potrà essere qualificata come connessa. Lo stesso dicasi per l’imprenditore che assume manodopera agricola a tempo determinato o indeterminato per l’attività espletata di allevamento di animali, senza tuttavia occupare la stessa manodopera abitualmente e sistematicamente in tale attività, ma  utilizzandola per la fornitura di  servizi a terzi (ad es. aratura di un campo). 

 

4) Cooperative agricole e loro consorzi.

 

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in esame estende la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi. Tale previsione ricorre quando tali organismi utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2135 del c.c. prevalentemente, cioè almeno più del 50%, prodotti dei soci , ovvero forniscono prevalentemente ai soci, almeno più del 50% del totale dei fruitori, beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Pertanto, ove sussistano tali requisiti i soggetti in questione saranno classificati nel settore agricoltura diversamente saranno classificati nel settore industria o  nel settore terziario, in relazione al tipo di attività espletata (fornitura di beni o servizi).

  

5) Attività di agriturismo.

 

Nell’ambito delle attività “connesse” descritte al punto 4) del paragrafo 3) della presente sezione un esame specifico meritano le attività agrituristiche disciplinate dall’art. 3 del decreto legislativo in trattazione.

Il predetto articolo, al comma 1, provvede ad ampliare il campo di applicazione delle attività agrituristiche. Infatti, con la legge n.730/85 (allegato 10), all’art.2, comma 1, il legislatore aveva qualificato come attività agrituristiche “esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità”.

L’art. 3, del Dlgs. N.228/2001, invece, ha compreso in tale accezione anche quelle dirette alla organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268” (allegato 11).  

Peraltro, rispetto a queste ultime la norma ha disposto che le stesse “ancorchè svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa” possono continuare ad essere qualificate agrituristiche.

Pertanto, con tale previsione, il legislatore, preso atto, dell’aumentata complessità dell’attività agrituristica, è intervenuto per codificare le nuove ed ulteriori forme in cui si può concretizzare l’offerta dei servizi da parte dell’imprenditore agricolo.

All’ultimo capoverso del suddetto comma 1,  infine, viene confermato il criterio della "stagionalità" dell'ospitalità agrituristica, già contenuto all'art. 2, lettera a), della legge n.730/85, con la precisazione che la stessa deve intendersi riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. 

Come già esposto, con l’art. 1 del decreto legislativo 228/2001 è stato sostituito l’art. 2135 del codice civile. Con tale nuova formulazione, il legislatore ha provveduto a meglio definire la figura dell’imprenditore agricolo attraverso la indicazione dei contenuti  sia delle attività tradizionalmente qualificate agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) sia delle attività ad esse connesse. In questo modo ha contribuito ad allargare la visione di una figura che nel tempo ha subito cambiamenti sostanziali e che vuole essere il più possibile in linea con il processo di ammodernamento dell’agricoltura nel nostro paese.

Le attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”sono state comprese dal legislatore tra le attività connesse. In base a tale disposto, risulta evidente che la disciplina delle attività agrituristiche continua ad essere quella contenuta nella legge 05 dicembre 1985 n. 730 che costituisce una norma quadro rispetto alla quale le previsioni contenute nell’art. 3 del decreto legislativo n. 228/2001, hanno carattere integrativo.  

Al fine di individuare i  requisiti  per procedere alla classificazione delle aziende interessate nel settore agricoltura anziché  nel settore terziario (attività  alberghiere  e  di  ristorazione), si ricorda che l’attività agrituristica deve essere caratterizzata dall'esistenza  di  un  collegamento  organizzativo funzionale con l'attività agricola principale  e che il suo svolgimento deve essere finalizzato  all'incremento  di  redditività dell'azienda agricola nella logica di promozione  e  valorizzazione dell'agricoltura. 

Peraltro, viene confermato che l’attribuzione dell'attività agrituristica al settore agricolo  non è esclusa laddove questa venga svolta utilizzando lavoratori dipendenti assunti a tale scopo.

Infatti, il comma 2 del medesimo art. 3 del decreto legislativo n. 228/2001 stabilisce che possono essere addetti ad attività agrituristiche i familiari dell’imprenditore di cui all'articolo 230-bis del codice civile (allegato 12) nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. In questo caso, tali soggetti assumono la qualifica di lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Per quanto altro si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare 13 giugno 1996 n. 125.

 

 6) Classificazione previdenziale ed assistenziale.

 

In base alle disposizioni contenute nel novellato art. 2135 c.c. e tenuto conto delle precisazioni sopra fornite, sono classificate nel settore agricoltura le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali (comma 1 del citato art. 2135 c.c.). Si precisa che nell’allevamento di animali sono ricomprese, come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 2135 c.c., le attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine. In quanto oggetto di introduzione artificiale nelle acque e di successivo allevamento da parte dell'uomo, le specie acquatiche infatti rientrano nella più ampia fattispecie dell'allevamento di animali.

A tale riguardo, si rammenta che l’acquacoltura in acque dolci e salmastre era già stata qualificata attività agricola dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102, cui è stata data applicazione con circolari n. 155/1997 e n. 196/1997. Successivamente, con l’art. 9 della legge 27 marzo 2001, n. 122 la qualifica agricola è stata estesa anche all’attività di acquacoltura in acqua marina (vedi sez. I - punto 1).

Sono parimenti da classificare nel settore agricoltura le attività “connesse”, secondo le specifiche sopra indicate. In particolare:

§         le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione svolte dallo stesso imprenditore agricolo, andranno inquadrate nel settore agricoltura qualora abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (almeno più del 50% del prodotto) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali.Qualora tali attività vengano effettuate reperendo sul mercato la prevalenza ( oltre il 50% ) del prodotto, le stesse dovranno essere  classificate in un settore diverso da quello dell’agricoltura, in relazione all’attività in concreto svolta.

§         le attività dirette alla fornitura di beni e servizi che vengano svolte con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Ai fini classificatori, nel caso in cui tali attività svolte non siano qualificabili "connesse" per accertata mancanza dei requisiti posti dalla norma, le stesse - ancorché effettuate dal medesimo imprenditore agricolo - dovranno essere classificate in base al comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/89 nel settore economico di appartenenza, in relazione alla tipologia di attività svolta.

§         le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, che vengano svolte con l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali e/o con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, in base alla tipologia specifica dell'attività svolta. Ai fini classificatori, nel caso in cui tali attività svolte non siano qualificabili "connesse" per accertata mancanza dei requisiti posti dalla norma, le stesse - ancorché effettuate dal medesimo imprenditore agricolo - dovranno essere classificate in base al comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/89 nel settore economico di appartenenza, in relazione alla tipologia di attività svolta.

 

I codici statistici contributivi da attribuire alle attività, unitamente ai codici ISTAT,  che verranno resi compatibili proceduralmente con la classificazione nel settore agricoltura, sono reperibili sul manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 che nella sua versione aggiornata è stato trasmesso con messaggio n. 5 del 9 aprile 2001. Il testo del manuale è consultabile nelle cartelle “Direzione Generale/Organizzazione/ProgMan/Classificazione datori di lavoro” del sito ftp://ftp.inps. 

 

 -  SEZIONE IV -  Decorrenza delle variazioni di classificazione.

                            Codice di autorizzazione.

 

Le disposizioni contenute nella presente circolare decorrono dal 30 giugno 2001, data di entrata in vigore dei Decreti Legislativi in trattazione.

Pertanto, le classificazioni o le variazioni di inquadramento già operate in conformità alle presenti disposizioni mantengono la loro validità.

Le variazioni della classificazione richieste dai datori di lavoro od effettuate d’ufficio in base ai chiarimenti forniti con la presente circolare, decorreranno, ai sensi dell’art. 3, co.8 della Legge n.335/95, dal periodo di paga in corso alla data della richiesta o della notifica del provvedimento di variazione. In tali casi si rammenta che le posizioni aziendali dovranno essere contraddistinte, in  applicazione di quanto disposto con circolare n. 21 del 23 gennaio 1996, dal codice di autorizzazione “7Z”.

Infine, allo scopo di evidenziare le posizioni aziendali interessate da variazioni di settore operate in applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare è stato istituito il codice di autorizzazione “ 5U” avente il significato di “inquadramento attribuito ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 226 – 227 – 228 del 2001 ” che dovrà essere assegnato a tutte le aziende sia in fase di prima classificazione che in occasione di successive variazioni.

  

Allegato 1

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226

 

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

 

Art. 1

 Princìpi generali

 

1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:

a) si ispirano ai princìpi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;

b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili;

c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità;

d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;

e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;

f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità.

2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

 

Art. 2

 Imprenditore ittico

 

1. È imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

4. Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.

 

Art. 3

 Attività connesse a quelle di pesca

 

1. Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalità delle relative aziende ed in particolare per la più rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attività sono connesse a quelle di pesca purché non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;

b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Omissis….

  

Allegato 2

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227

 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

 

Omissis

  

Art. 6

 Disciplina delle attività selvicolturali

 

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.

3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Art. 7

 Promozione delle attività selvicolturali

 

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

 

Art. 8

 Esercizio di attività selvicolturali

 

1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

 

Omissis…

 

  

Allegato 3

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

 

Capo I

 

SOGGETTI E ATTIVITÀ

 

Art. 1

Imprenditore agricolo

 

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

 

 

Art. 2

 Iscrizione al registro delle imprese

 

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

 

 

Art. 3

Attività agrituristiche

 

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

 

Omissis…

 

  

Allegato 4

 

LEGGE  5 febbraio 1992, n. 102

 Norme concernenti l'attività di acquacoltura

 

Art. 1

 1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

 

 

Art. 2

1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli od associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 9, L. 27 marzo 2001, n. 122.

 

Art. 3

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 4

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

  

 

 

Allegato 5

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

 

omissis

 

Art. 9

 (Acquacoltura in acque marine)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".

 

 Omissis…

 

   

 

Allegato 6

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

 Nuove disposizioni per le zone montane

 

Omissis

 

art. 17

 (Incentivi alle pluriattività)

 

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l’aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istituto nazionale di statistica (1).

1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi (2).

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta (2).

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter (2).

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà (2).

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(2) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001.

 

 Omissis…

  

Allegato 7

 

 

CODICE CIVILE

 

 Omissis

  

Art. 2135  ( testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 228/2001)   

  

Imprenditore agricolo

 

E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

 

  Omissis…

   

 

Allegato 8

 

 

LEGGE 31marzo 1979, n. 92

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi

 

Omissis

                                                                  

Art. 6

 

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta (1).

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività (2).non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta (1).

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(1) Lettera così modificata dall’art. 4 del D.Lgs. 173/98.

(1) Lettera aggiunta dall’art. 4 del D.Lgs. 173/98.

 

Omissis…

   

 

Allegato 9

 

Articolo 2082 codice civile

 

(Imprenditore)

 

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

 

     

Allegato 10

 

Legge 05 dicembre 1985 n.730

 

 Disciplina dell'agriturismo

 

 Ai sensi dell'art. 5, L. n. 413/1991, i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla presente legge, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. I soggetti suindicati determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni suindicate, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

 

Art. 1

 Finalità dell'intervento

 

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

 

Art. 2

 Definizione di attività agrituristiche

 

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

 

Art. 3

 Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

 

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

 

 

Art. 4

 Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

 

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8.

 

omissis

 

Art. 6

 Elenco regionale

 

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

 

omissis

 

Art. 15

 Regioni a statuto speciale e province autonome

 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

 

   

 

Allegato 11

Legge 27 luglio 1999 n.268

“ Disciplina delle "strade del vino”

 

Art. 1.

(Princìpi e obiettivi)

1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".

2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

 

Omissis…

 

 

Allegato 12

 

Articolo 230 bis codice civile

 

(Impresa familiare) (1)

 

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo una sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentanti nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione di azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, terminate, in difetto di accordo dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda.

Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

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(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.