Circolare INPS n° 161 del 21 luglio 1998
Oggetto: |
Accertamento contributivo in materia di Previdenza Agricola. Chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione del d.lgs. n. 375 dell'11 agosto 1993 e della Legge n. 608 del 30 novembre 1996. Attività di vigilanza - verbale ispettivo. |
INDICE:
Nell'ambito delle procedure di accertamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, particolare rilevanza assumono i controlli previsti dalla legislazione vigente sull'accertamento contributivo in materia agricola.
Pertanto, anche in considerazione delle modifiche intervenute in materia con l'emanazione della legge n.608/1996, si ritiene opportuno riassumere i contenuti della predetta disciplina al fine di fornire istruzioni alle Sedi.
A - CONTROLLO DELLE DENUNCE AZIENDALI DI CUI ALL'ART.5 DEL D.LGS. N. 375/1993
L'art.8, 1 co., lett. a) del d.lgs. citato dispone che le sedi dell'Istituto possono, relativamente alle denunce aziendali e nell'esercizio degli accertamenti d'ufficio:
Dei risultati degli accertamenti è data comunicazione agli interessati. Come si avrà modo di notare, tale accertamento è mirato alla verifica di tutti quegli elementi agro-economici idonei a fotografare la situazione aziendale in un dato istante.
Nella sostanza il potere di accertamento consiste, in base alle procedure previste dall'art.8, 1 comma, lettera a), punti nn. 1, 2 e 3 nel controllare la situazione dichiarata dall'azienda con la denuncia di parte.
È noto che all'obbligo di denuncia aziendale è correlata, dalla stessa norma, la precipua finalità dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole.
La denuncia consente quindi all'Istituto di effettuare una prima immediata verifica, contestuale al momento dell'adempimento dell'obbligo da parte del contribuente, attraverso l'analisi degli elementi dichiarati. Ciò significa che la sede, attraverso l'analisi delle denunce, dovrà controllare la sussistenza dei requisiti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo e contributivo in agricoltura.
Pertanto, qualora sia immediatamente rilevabile l'insussistenza dei requisiti per l'appartenenza al settore agricolo, la sede non dovrà rilasciare il Registro d'Impresa e dovrà attivare la procedura di accertamento ai fini dell'inquadramento della stessa azienda in altri settori economici.
Può accadere che la sede accerti, in un momento successivo al rilascio del Registro d'Impresa, che l'azienda sia stata erroneamente inquadrata nel settore agricolo; in tale ipotesi si porranno in essere i provvedimenti del caso ossia, si procederà come per la fattispecie precedente all'accertamento d'ufficio al fine dell'inquadramento dell'azienda in altro settore economico.
Si è innanzi visto che alla denuncia aziendale è connessa l'utilizzazione della stessa per accertare la congruità contributiva dell'azienda. In ordine a tale potere accertativo, va osservato che il momento in cui è possibile estrinsecare le verifiche, interviene successivamente all'acquisizione della denuncia stessa.
L'accertamento si realizza mediante il raffronto tra gli elementi e i dati dichiarati nella denuncia aziendale e quelli riscontrati nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera nonché nel Registro d'Impresa.
Qualora dal predetto raffronto emerga una palese incongruenza tra le giornate dichiarate e il fabbisogno di manodopera, si dovrà dare corso alla procedura di accertamento di cui all'art.8 del d.lgs. n.375/93 così come modificato dalla legge n.608 del 28.11.1996(vedere il punto C. della presente circolare).
A tale riguardo si rammenta che il termine entro il quale il datore di lavoro deve assolvere all'obbligo di presentazione di denuncia aziendale è stabilito in 30 giorni dall'inizio dell'attività (art.5, comma 2, d.lgs. n. 375/93).
In proposito, inoltre, si ricorda che l'art.9 quater della L. n. 608 del 28.11.1996 impone il rilascio da parte dell'Istituto del Registro d'Impresa, subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale e che l'assunzione di manodopera deve essere comunicata utilizzando esclusivamente i fogli del predetto registro.
Qualora l'azienda abbia la necessità di assumere la manodopera nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività ed i 30 giorni previsti dalla precitata norma, l'azienda stessa dovrà presentare comunque la denuncia in tempo utile per conseguire il rilascio e la consegna del Registro d'Impresa, onde assolvere agli adempimenti stabiliti dal predetto art.9 quater sopracitato.
Per quanto riguarda l'obbligo di rinnovo della denuncia si rammenta che, a norma dell'art.9 ter, comma 3, della L. n. 608/96, esso ricorre nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando il datore di lavoro opti per il modello semplificato.
Pertanto qualora per effetto di modificazioni intervenute nella situazione aziendale, ricadenti sugli elementi elencati nell'art.5 del d.lgs. n. 375/93 sia prevedibile l'assunzione di manodopera nell'arco dell'anno per un fabbisogno inferiore alle 270 giornate, il datore di lavoro deve presentare una nuova denuncia aziendale.
Oltre a tale ipotesi, sussiste lo stesso obbligo allorquando la situazione di fatto subisca una modifica che incida significativamente sul fabbisogno.
In tale ambito si chiarisce che rappresentano casi di modificazione certa del fabbisogno aziendale le fattispecie che, a solo titolo esemplificativo, si elencano:
L'esemplificazione di cui sopra tuttavia non esclude assolutamente che in base alle esperienze acquisite e alle consuetudini locali, le Sedi possano - di volta in volta - dare importanza ad altri elementi che incidano sulla valutazione del fabbisogno di manodopera agricola.
Nel merito si raccomanda alle sedi di motivare adeguatamente l'invito all'azienda agricola ad esibire e trasmettere atti e documenti di cui all'art.8, 1 comma, lettera a), punto n. 1).
In aggiunta a quanto predetto è opportuno che le sedi procedano alla richiesta di tutta quella documentazione ritenuta idonea ed indispensabile per la verifica di particolari fattispecie aziendali (ad es. copia dell'atto di accertamento sanitario dell'azienda Unità Sanitaria
Locale competente, in presenza di allevamento di animali; copia degli atti costitutivi e degli Statuti per le Società e il numero di iscrizione al Registro Prefettizio per le Società Cooperative Agricole; copia del contratto registrato in caso di affitto del fondo coltivato; copia di eventuali contratti di raccolta di prodotti, relativamente ad aziende che hanno per attività prevalente quella extragricola).
Per ciò che attiene i questionari di cui all'articolo testé citato, punto n. 2), si ritiene opportuno lasciare alle sedi la discrezionalità di disporli nella maniera ritenuta più consona alle finalità individuate dal legislatore; ciò in quanto gli usi e le consuetudini locali vigenti in agricoltura impongono valutazioni in loco degli elementi richiesti dalla legge.
È appena il caso di rilevare che il risultato degli accertamenti d'ufficio deve essere sempre comunicato agli interessati, al fine di assolvere la finalità della trasparenza dell'azione amministrativa.
Inoltre, qualora sia accertata l'esistenza di elementi o dati modificativi della situazione aziendale comportanti l'obbligo dell'azienda di presentare una dichiarazione di variazione a norma dell'art.5 c.3 e l'azienda ne abbia omessa la presentazione, la Sede deve contestare all'azienda l'illecito amministrativo ai fini dell'applicazione della sanzione da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £ 500.000 (comma 5).
Nel contempo la Sede provvederà d'Ufficio ad apportare le modifiche alla denuncia aziendale a suo tempo presentata dall'azienda, acquisendo le modifiche nella procedura di acquisizione denuncia aziendale.
Gli stessi provvedimenti (contestazione illecito, acquisizione dati accertati) dovranno essere adottati qualora la Sede accerti la totale omissione di denuncia aziendale.
B - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI MANODOPERA AGRICOLA DI CUI ALL'ART.6 DEL D.LGS. N. 375/1993.
Come è noto, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici dell'Istituto la dichiarazione degli operai agricoli occupati al fine dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
La suddetta dichiarazione deve riflettere effettive prestazioni di lavoro.
Prima dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di collocamento, il controllo della rispondenza delle dichiarazioni della manodopera occupata alle effettive prestazioni lavorative veniva realizzato, tra l'altro, mediante il raffronto incrociato delle suddette dichiarazioni con gli atti trasmessi dall'Ufficio di Collocamento agli Uffici ex-SCAU ed indicanti il numero di giornate effettuate da ciascun lavoratore avviato.
Tale procedura mantiene la sua validità per quanto riguarda tutti i rapporti di lavoro instaurati fino al 31.12.1995.
A tale proposito, si sollecitano le sedi che debbano
ancora completare l'attività di controllo tra le dichiarazioni di manodopera e gli atti del collocamento, afferenti gli anni 1995 e precedenti, a definirla nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile al fine di evitare di incorrere nella prescrizione quinquennale.
Le Sedi qualora verificassero dal controllo di che trattasi, l'emergere di casi di omissione nella presentazione della dichiarazione della manodopera occupata, dovranno procedere alla notifica dell'accertamento d'ufficio alle ditte interessate ed all'acquisizione dei dati occupazionali e retributivi accertati agli effetti della imposizione contributiva.
A seguito dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto profondi mutamenti in materia di collocamento, a partire dal 1996 anche i datori di lavoro agricolo possono fare ricorso all'assunzione diretta dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici del Lavoro e all'Istituto mediante documenti tratti dal Registro d'Impresa.
Pertanto, a far data dal 1 gennaio 1996, i controlli delle dichiarazioni della manodopera impiegata dai datori di lavoro agricolo dovranno essere effettuati utilizzando:
A tal fine è perciò necessario che, al momento della presentazione della denuncia aziendale, venga istituito per ciascuna ditta un apposito fascicolo nel quale dovranno essere raccolti tutti gli atti e documenti utili alla predetta attività di controllo.
Nell'effettuazione dei controlli, si raccomanda alle sedi di porre particolare attenzione a quanto di seguito evidenziato.
Il controllo di questi tre elementi deve mirare alla verifica della compatibilità tra quanto dichiarato preventivamente - avvalendosi a tal fine anche dei dati riportati nella denuncia aziendale - e l'effettiva prestazione di lavoro.
Da tutto ciò si potranno ricavare elementi che varranno al fine di indirizzare l'attività ispettiva per eventuali disconoscimenti di rapporti di lavoro fittizi ovvero di recuperi in caso di evasione contributiva;
C - RAFFRONTO TRA DATI AZIENDALI DICHIARATI ED ELEMENTI RELATIVI ALLA MANODOPERA OCCUPATA. Accertamenti Ispettivi
Il comma 2 dell'art.8 del d.lgs. n. 375/1993 conferisce all'Istituto un ulteriore potere, in materia di accertamento contributivo, a completamento di quelli descritti in precedenza.
Infatti è previsto che ai fini del raffronto tra tutti i dati aziendali accertati, così come delineati al punto A. e gli elementi relativi alla manodopera occupata - così come rilevato al punto B. - l'Istituto provveda ad effettuare la stima tecnica, a mezzo di visita ispettiva determinando per ogni singola azienda controllata, il fabbisogno di giornate lavorative.
Tale fabbisogno occupazionale deve essere calcolato in relazione ai seguenti elementi:
Il numero di giornate così determinato va eventualmente decurtato di quelle derivanti dalla rilevazione:
I successivi commi 3 e 5 della norma citata si riferiscono agli effetti derivanti dall'accertamento sopra descritto.
Il comma 3 dell'art.8 del d.lgs. n. 375/93, così come modificato dall'art.9 ter, comma 3, della L. n. 608/96 prevede, che ogni qualvolta dalla stima tecnica si rilevi un significativo scostamento in senso superiore rispetto alle giornate effettivamente dichiarate, il datore di
lavoro venga diffidato a fornire motivazioni nel termine di 40 giorni.
Il comma 5 dell'art.8 del d.lgs. n. 375/93 stabilisce che il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 dello stesso articolo debba essere notificato al datore di lavoro agricolo interessato. La predetta norma prevede inoltre che tale provvedimento debba essere notificato ai lavoratori interessati qualora dal provvedimento stesso derivi la non iscrizione totale o parziale ovvero la cancellazione dagli elenchi.
A tale proposito si rammenta che con l'entrata in vigore della predetta legge è, di fatto, tacitamente abrogato l'art.7 della L. n. 334/1968.
Pertanto qualsiasi accertamento induttivo fondato su stima tecnica deve essere basato esclusivamente su elementi rilevati a seguito di visita ispettiva.
Se il datore di lavoro non fornisce adeguate motivazioni e non sono individuati nè i lavoratori utilizzati né le relative giornate di occupazione, si procederà all'imposizione dei contributi per il maggior numero delle giornate accertate con la stima tecnica.
La liquidazione dei contributi dovrà quindi avvenire sulla base dei salari medi convenzionali vigenti per l'anno interessato (art.8, comma 3 D. l.vo n. 375/93).
La procedura ora descritta come si potrà notare, riverbera effetti giuridici sia per ciò che riguarda i datori di lavoro agricolo ai fini contributivi, sia sul piano della valutazione delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli subordinati.
Pertanto vista l'importanza degli effetti derivanti dalla procedura di accertamento sopra descritta, si raccomanda alle sedi di porre particolare attenzione ai punti sotto elencati:
I soggetti interessati a tale notifica sono:
D - MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CONTRIBUTIVI.
Dall'effettuazione dei controlli di cui si è detto in precedenza, può' scaturire la rilevazione di un comportamento omissivo, totale o parziale, da parte delle aziende per ciò che concerne gli obblighi contributivi.
La fattispecie sopra delineata può essere rilevata attraverso due diverse modalità operative:
Quando l'omissione è riscontrata dall'ufficio in sede di verifica degli atti in possesso dello stesso, la notifica di accertamento dovrà contenere la determinazione della base imponibile, la motivazione del provvedimento ed il riferimento normativo, mediante la citazione dell'art.8, comma 1, lett. b) che - si rammenta - prevede che "gli effetti di carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai datori di lavoro".
Qualora l'omissione contributiva venga riscontrata a seguito di attività ispettiva la notifica del verbale ispettivo contenente tutti gli elementi indicati alla lettera a), dovrà essere effettuata avvalendosi della normale procedura di notifica utilizzando lo schema che si trasmette a mezzo posta elettronica. Nello stesso atto di accertamento verranno quantificate le somme, dovute a titolo di contributi e sanzioni con l'indicazione della prima scadenza utile entro la quale effettuare il versamento. A tal fine unitamente al verbale ispettivo verrà consegnato un bollettino di c/c da utilizzare per il pagamento.
Qualora l'omissione sia stata accertata a seguito di stima tecnica che evidenzi un significativo scostamento in aumento rispetto alle giornate effettivamente dichiarate, il verbale dovrà contenere la diffida al datore di lavoro a fornirne le controdeduzioni entro il termine di 40 giorni dalla ricezione dell'invito stesso. La Sede, dopo aver confrontato gli elementi contenuti nella stima tecnica con le eventuali controdeduzioni dell'azienda, provvederà a notificare la conferma o la variazione dell'accertamento.
Infine va ricordato che la notifica di accertamento deve contenere l'indicazione della Commissione Centrale di cui all'art.9 sexies della L. n. 608/96, quale Organo cui indirizzare eventuali ricorsi entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento contributivo ex art.10 del d.lgs. n. 375/93, da inoltrare per il tramite della Sede dell'Istituto competente per territorio.