Circolare INPS n° 157 del 21 settembre 2000
OGGETTO: |
Datori di lavoro agricolo: dichiarazioni di variazione e accertamenti d’ufficio e su visita ispettiva. |
SOMMARIO: |
- Premessa; - Istruzioni per i datori di lavoro; - Istruzioni per le Sedi INPS. |
1. – Premessa.
Dall’anno 1998 sono stati
istituiti i nuovi modelli di dichiarazione trimestrale della manodopera
occupata, modelli DMAG/D e DMAG/R, che devono essere utilizzati a decorrere dal
primo trimestre 1998 in luogo dei modelli ACC. 1/OTD-CI ed ACC.1/OTI.
Con la circolare n. 64 del 17
marzo 1998 (e, successivamente con le circolari n. 55 del 4 marzo 1999 e n. 183
del 1 ottobre 1999) sono state impartite le istruzioni per compilazione delle
predette dichiarazioni.
Con le succitate circolari sono
state anche fornite le istruzioni per i datori di lavoro agricolo che:
·
Intendono sostituire con una nuova dichiarazione, entro
la scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione precedentemente
presentata per lo stesso trimestre;
·
Intendono presentare una dichiarazione di variazione in
aumento dei dati retributivi ed occupazionali e/o degli imponibili dei quadri
E, E1, E2, dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione da
integrare;
·
Intendono comunicare all’Istituto, dopo la scadenza del
termine di presentazione, variazioni di dichiarazioni già presentate, diverse
da quelle sopra citate.
Per fornire un quadro completo delle modalità on cui devono essere effettuati i predetti adempimenti, si riportano di seguito le opportune indicazioni, alcune già comunicate con le circolari sopra citate e alcune innovative rispetto a quanto già oto.
2. - Istruzioni per i datori di lavoro.
2.1 – Denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata.
I Datori di Lavoro sono tenuti a dichiarare con
modello D.A. i dati relativi ad ogni singola
azienda così come definita dal Codice Civile all'art. 2555, cioè quale
complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Pertanto, data l'autonomia di organizzazione di cui
e' titolare ogni imprenditore, qualora il Datore di Lavoro agricolo possedesse
più fondi agricoli, anche in comuni diversi della stessa provincia, e decidesse
di organizzarli come unica azienda, sarebbe tenuto alla presentazione di
un'unica denuncia aziendale (DA) con l'indicazione dei dati relativi a tutti i
fondi posseduti e corrispondentemente sarebbe tenuto alla presentazione di
un'unica dichiarazione trimestrale di manodopera agricola occupata nell'azienda
denunciata.
Peraltro, stante l’esigenza di conoscere il comune
di lavoro di ogni singolo operaio a tempo determinato ai fini dell’applicazione
dell’articolo 21, comma 6, della Legge 223/91 (integrazione giornate per
calamità naturali), e’ indispensabile che le dichiarazioni di manodopera
occupata (modelli DMAG) con “tipo denuncia 1” uguale a 1 (OTD) siano presentate
distintamente per ogni comune di lavoro, ovvero di ubicazione dei fondi.
Pertanto la coincidenza con i codici indicati nei campi A2 o A3, in questo
caso, si limiterà alla provincia ISTAT.
Viceversa, qualora il Datore di Lavoro agricolo
decidesse di organizzare i più fondi posseduti in singole aziende così come
definite dall'art. 2555 del Codice Civile, allora sarebbe tenuto alla
presentazione di più denunce aziendali (DA), ognuna indicante i dati delle
singole aziende e corrispondentemente alla presentazione di più denunce
trimestrali della manodopera agricola occupata per ogni azienda.
In ogni caso, qualora la stessa azienda abbia
recepito gli accordi aziendali di riallineamento solo relativamente ad una
parte degli operai agricoli occupati, è tenuta a presentare distinte
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata (modelli DMAG), con
riferimento alla manodopera in riallineamento e alla manodopera non in
riallineamento.
Si ricorda che una dichiarazione trimestrale di
manodopera occupata totalmente omessa per un determinato periodo di competenza,
se presentata spontaneamente in ritardo dal datore di lavoro (in un trimestre
successivo a quello di competenza), deve comunque contenere nella seconda
casella del “tipo denuncia”, sia del foglio “D” che del foglio “R”, il codice
“P”.
2.2. – Dichiarazioni sostitutive di dichiarazione di parte.
Qualora il datore di lavoro, prima della scadenza
fissata dalla legge per la presentazione della dichiarazione trimestrale rilevi
di aver già presentato la dichiarazione incompleta o errata in alcune sue
parti, può annullarla mediante la presentazione di una nuova dichiarazione per
lo stesso trimestre completa sia del foglio “R” che del foglio “D”, che sostituisce
totalmente quella precedentemente presentata.
In questo caso nella seconda
casella del “tipo denuncia” deve essere indicata la lettera S, sia nel foglio ‘D’ che nel foglio
‘R’.
2.3. –
Dichiarazioni di variazione.
Il modello DMAG può essere utilizzato dai datori di
lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di una dichiarazione
trimestrale (con periodo di competenza a partire dal primo trimestre 1998),
intendano denunciare spontaneamente variazioni:
a) di numero giornate e/o retribuzioni, che
determinino un aumento della base imponibile, (devono essere presentati sia il
foglio ‘D’ che il foglio ‘R’);
b) lavoratori che non erano stati inclusi nella
dichiarazione già presentata per lo stesso trimestre (devono essere presentati
sia il foglio ‘D’ che il foglio ‘R’)
c) variazioni in aumento di dati relativi ai Quadri
E, E1 e E2 (deve essere presentato solo il foglio “R”).
Nella seconda casella del campo "tipo
denuncia", dovrà essere indicato il codice "V" sia nel foglio “D” che nel foglio “R”.
3. – Istruzioni per le sedi INPS - Modalità di
trattazione delle dichiarazioni di parte, sostitutive, di variazione di cui al
punto 2.3 , delle dichiarazioni o
variazioni di cui al punto 2.3 scaturenti da accertamenti d’ufficio o attività
ispettiva.
3.1 – Dichiarazioni di parte (principali o sostitutive), d’ufficio e da verbale ispettivo.
3.1.1 – Dichiarazioni di parte principali.
Le dichiarazioni di
parte principali, presentate o meno nei termini, devono essere contrassegnate
nella seconda casella del “tipo denuncia” dal codice “P”. Il dato può anche
essere lasciato in bianco.
Per uno stesso trimestre
l’azienda (identificata dal codice “personale”, composto da codice fiscale,
codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo azienda) può presentare
una sola dichiarazione principale per ogni tipo di manodopera, con le seguenti
eccezioni:
·
azienda che occupa
operai a tempo determinato in comuni diversi della stessa provincia, pur avendo
presentato una denuncia aziendale (DA) unica per fondi ubicati in diversi
comuni della provincia;
·
azienda che occupa
manodopera sia in riallineamento che non in riallineamento;
·
azienda che occupa
manodopera per la quale deve indicare nelle caselle “tipo ditta ” particolari
situazioni contributive solo per parte degli operai occupati nel trimestre.
Le procedure
identificheranno in modo univoco le dichiarazioni in base ai seguenti dati:
·
codice personale
(codice fiscale, codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo
azienda)
·
trimestre ed anno di
competenza
·
tipo ditta (prima
casella)
·
tipo ditta (seconda
casella)
·
tipo denuncia (prima
casella)
·
tipo denuncia (seconda
casella)
·
Accordi di
riallineamento (A.R.)
Per identità dei
predetti dati, la dichiarazione verrà scartata come duplicata.
3.1.2 – Dichiarazioni di parte sostitutive.
Le dichiarazioni di
parte sostitutive, presentate nei termini di legge, devono essere
contrassegnate nella seconda casella del “tipo denuncia” dal codice “S”.
Per quanto riguarda i
dati identificativi della dichiarazione, valgono le considerazioni già svolte
per le dichiarazioni di parte principali.
Qualora la sede abbia
già acquisito e trasmesso la dichiarazione
con origine ‘P’, potrà acquisire la dichiarazione con origine ‘S’, che
automaticamente sostituirà la dichiarazione ‘P’ corrispondente non ancora
tariffata, purché acquisita nello stesso trimestre di presentazione.
Si raccomanda la massima
attenzione nell’acquisizione dei dati identificativi della dichiarazione per
evitare doppie tariffazioni.
3.1.3 – Accertamenti d’ufficio, sia per omissioni totali che parziali e accertamenti induttivi.
Trattasi dei casi in cui il datore di lavoro:
·
Non
ha presentato alcuna dichiarazione per un determinato trimestre;
·
non
ha dichiarato giornate e/o retribuzioni di
lavoratori già inclusi nella dichiarazione presentata per un determinato
trimestre,
·
ha omesso la dichiarazione di dati relativi ai quadri E,
E1 ed E2 del mod. DMAG/R,
·
ha omesso di denunciare uno o più lavoratori con la
dichiarazione presentata per un determinato trimestre.
Tali accertamenti dovranno
essere valorizzati mediante la compilazione di un modello DMAG con origine ‘U’,
previa notifica alle ditte interessate degli effetti di carattere contributivo
così come disciplinato dalla circolare INPS n. 161/98.
L’acquisizione della
dichiarazione con origine ‘U’ deve essere effettuata a mezzo della ordinaria
procedura di acquisizione, inserendo nella seconda casella del “tipo denuncia”
il codice ‘U’, di cui si raccomanda
un giusto utilizzo ai fini della corretta gestione delle sanzioni.
L’acquisizione delle suddette
dichiarazioni “d’ufficio” dovrà avvenire nel primo trimestre utile e dovrà essere unica per il trimestre
interessato.
La loro tariffazione comporterà la generazione di autonomi carichi contributivi a debito delle aziende, anche se in un trimestre di emissione diverso da quello di competenza, la cui conseguenza sarà l’emissione di avvisi di pagamento corrispondenti al carico accertato d’Ufficio.
3.1.4 – Accertamenti da attività ispettiva, sia per omissioni totali che parziali.
Trattasi di addebiti elevati in occasione di
accertamenti di vigilanza derivanti dalle seguenti irregolarità contributive:
·
Mancata
presentazione della dichiarazione per un determinato trimestre;
·
Omessa
dichiarazione di giornate e/o retribuzioni di
lavoratori già inclusi nella dichiarazione presentata per un determinato
trimestre,
·
Omessa
dichiarazione di dati relativi ai quadri E, E1 ed E2 del mod. DMAG/R,
·
Omessa denuncia di uno o più lavoratori con la
dichiarazione presentata per un determinato trimestre.
In tali casi l’ispettore
procede direttamente alla compilazione di un modello contraddistinto dalla
sigla DMAG/ISP, quantifica i contributi dovuti e le relative sanzioni e intima
all’azienda di effettuare il versamento alla prima scadenza utile.
L’acquisizione del modello
DMAG/ISP deve essere effettuata a mezzo della ordinaria procedura di
acquisizione, inserendo nella seconda casella del “tipo denuncia” il codice
origine ‘I’, la denuncia dovrà essere unica per il trimestre
interessato di cui si raccomanda un giusto utilizzo ai fini della corretta
gestione delle sanzioni.
La loro tariffazione comporterà la generazione di autonomi carichi contributivi a carico delle aziende, anche se in un trimestre di emissione diverso da quello di competenza.
Non verranno peraltro emessi avvisi di pagamento, in quanto l’Ispettore, al momento della contestazione dell’omissione avrà provveduto a richiedere il pagamento di quanto dovuto, comprensivo delle somme aggiuntive.
3.2 – Dichiarazioni di variazione (tipo dichiarazione ‘V’)
Trattasi delle dichiarazioni
presentate dai datori di lavoro che, in un periodo successivo alla
presentazione di una qualsiasi altra dichiarazione trimestrale di manodopera
occupata, intendono denunciare spontaneamente, per lo stesso periodo,
variazioni in aumento del numero delle giornate e/o delle retribuzioni e dei
dati relativi ai quadri E, E1 ed E2 del mod. DMAG/R, oppure intendono
denunciare lavoratori non inclusi nella dichiarazione già presentata in
precedenza per lo stesso trimestre.
Come ben chiarito nelle
istruzioni allegate alla circolare n. 183 del 1.10.1999, vanno utilizzati i
prescritti modelli DMAG con l’avvertenza che nel campo tipo denuncia , seconda
casella, deve essere riportato il codice “V”,
sia nel foglio ‘D’, se compilato, che nel foglio ‘R’.
Pur trattandosi di una rettifica di dati già dichiarati per lo stesso periodo, si è in presenza di una dichiarazione meramente integrativa di base imponibile: in sostanza il datore di lavoro dichiara qualcosa mai dichiarato in precedenza, anche se parzialmente.
Pertanto, la sede provvederà,
per permettere la tariffazione alla prima scadenza utile, così come previsto
dall’art. 6, co. 14 della L. 48/88, all’acquisizione, a mezzo della ordinaria
procedura di acquisizione della dichiarazione ricevuta.
Tale dichiarazione, sarà
acquisita con il codice “V” di origine denuncia (seconda casella del “tipo
denuncia”) e dovrà essere unica per il
trimestre interessato.
Poiché si tratta di una mera
integrazione di dati essa produrrà, similmente ad una dichiarazione di parte,
un autonomo carico contributivo per l’azienda ed una eventuale integrazione
della posizione assicurativa per i lavoratori interessati.
Ovviamente, se la dichiarazione
tardiva è presentata oltre l’ultimo trimestre utile per l’acquisizione dei dati
necessari per l’elaborazione dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori
agricoli ex art. 9 quinquies, co. 3 e 4, L. 608/96, il provvedimento di
inclusione negli elenchi va notificato, ai lavoratori interessati, così come
disposto dalla stessa disposizione citata e dalla circolare INPS n. 114/97 (
solo per gli operai a tempo determinato).
Si rammenta che le
dichiarazioni tardive spontanee totalmente omesse in precedenza sono presentate
e trattate alla stregua delle normali dichiarazioni di parte e vanno, pertanto,
acquisite con la ordinaria procedura e con l’origine “P”.