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Circolare INPS n° 157 del 21 settembre 2000

 

OGGETTO:

Datori di lavoro agricolo: dichiarazioni di variazione e accertamenti d’ufficio e su visita ispettiva.

SOMMARIO:

- Premessa;

- Istruzioni per i datori di lavoro;

- Istruzioni per le Sedi INPS.

1. – Premessa.

Dall’anno 1998 sono stati istituiti i nuovi modelli di dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, modelli DMAG/D e DMAG/R, che devono essere utilizzati a decorrere dal primo trimestre 1998 in luogo dei modelli ACC. 1/OTD-CI ed ACC.1/OTI.

Con la circolare n. 64 del 17 marzo 1998 (e, successivamente con le circolari n. 55 del 4 marzo 1999 e n. 183 del 1 ottobre 1999) sono state impartite le istruzioni per compilazione delle predette dichiarazioni.

Con le succitate circolari sono state anche fornite le istruzioni per i datori di lavoro agricolo che:

·        Intendono sostituire con una nuova dichiarazione, entro la scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione precedentemente presentata per lo stesso trimestre;

·        Intendono presentare una dichiarazione di variazione in aumento dei dati retributivi ed occupazionali e/o degli imponibili dei quadri E, E1, E2, dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione da integrare;

·        Intendono comunicare all’Istituto, dopo la scadenza del termine di presentazione, variazioni di dichiarazioni già presentate, diverse da quelle sopra citate.

Per fornire un quadro completo delle modalità on cui devono essere effettuati i predetti adempimenti, si riportano di seguito le opportune indicazioni, alcune già comunicate con le circolari sopra citate e alcune innovative rispetto a quanto già oto.

2. - Istruzioni per i datori di lavoro.

2.1 – Denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata.

I Datori di Lavoro sono tenuti a dichiarare con modello D.A. i dati relativi ad ogni singola  azienda così come definita dal Codice Civile all'art. 2555, cioè quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Pertanto, data l'autonomia di organizzazione di cui e' titolare ogni imprenditore, qualora il Datore di Lavoro agricolo possedesse più fondi agricoli, anche in comuni diversi della stessa provincia, e decidesse di organizzarli come unica azienda, sarebbe tenuto alla presentazione di un'unica denuncia aziendale (DA) con l'indicazione dei dati relativi a tutti i fondi posseduti e corrispondentemente sarebbe tenuto alla presentazione di un'unica dichiarazione trimestrale di manodopera agricola occupata nell'azienda denunciata.

Peraltro, stante l’esigenza di conoscere il comune di lavoro di ogni singolo operaio a tempo determinato ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della Legge 223/91 (integrazione giornate per calamità naturali), e’ indispensabile che le dichiarazioni di manodopera occupata (modelli DMAG) con “tipo denuncia 1” uguale a 1 (OTD) siano presentate distintamente per ogni comune di lavoro, ovvero di ubicazione dei fondi. Pertanto la coincidenza con i codici indicati nei campi A2 o A3, in questo caso, si limiterà alla provincia ISTAT.

Viceversa, qualora il Datore di Lavoro agricolo decidesse di organizzare i più fondi posseduti in singole aziende così come definite dall'art. 2555 del Codice Civile, allora sarebbe tenuto alla presentazione di più denunce aziendali (DA), ognuna indicante i dati delle singole aziende e corrispondentemente alla presentazione di più denunce trimestrali della manodopera agricola occupata per ogni azienda.

In ogni caso, qualora la stessa azienda abbia recepito gli accordi aziendali di riallineamento solo relativamente ad una parte degli operai agricoli occupati, è tenuta a presentare distinte dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata (modelli DMAG), con riferimento alla manodopera in riallineamento e alla manodopera non in riallineamento.

Si ricorda che una dichiarazione trimestrale di manodopera occupata totalmente omessa per un determinato periodo di competenza, se presentata spontaneamente in ritardo dal datore di lavoro (in un trimestre successivo a quello di competenza), deve comunque contenere nella seconda casella del “tipo denuncia”, sia del foglio “D” che del foglio “R”, il codice “P”.

2.2. – Dichiarazioni sostitutive di dichiarazione di parte.

Qualora il datore di lavoro, prima della scadenza fissata dalla legge per la presentazione della dichiarazione trimestrale rilevi di aver già presentato la dichiarazione incompleta o errata in alcune sue parti, può annullarla mediante la presentazione di una nuova dichiarazione per lo stesso trimestre completa sia del foglio “R” che del foglio “D”, che sostituisce totalmente quella precedentemente presentata.

In questo caso nella seconda casella del “tipo denuncia” deve essere indicata la lettera S, sia nel foglio ‘D’ che nel foglio ‘R’.

2.3. – Dichiarazioni di variazione.

Il modello DMAG può essere utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di una dichiarazione trimestrale (con periodo di competenza a partire dal primo trimestre 1998), intendano denunciare spontaneamente variazioni:

a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento della base imponibile, (devono essere presentati sia il foglio ‘D’ che il foglio ‘R’);

b) lavoratori che non erano stati inclusi nella dichiarazione già presentata per lo stesso trimestre (devono essere presentati sia il foglio ‘D’ che il foglio ‘R’)

c) variazioni in aumento di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2 (deve essere presentato solo il foglio “R”).

Nella seconda casella del campo "tipo denuncia", dovrà essere indicato il codice "V" sia nel foglio “D” che nel foglio “R”.

3. – Istruzioni per le sedi INPS - Modalità di trattazione delle dichiarazioni di parte, sostitutive, di variazione di cui al punto 2.3 ,  delle dichiarazioni o variazioni di cui al punto 2.3 scaturenti da accertamenti d’ufficio o attività ispettiva.

3.1 – Dichiarazioni di parte (principali o sostitutive), d’ufficio e da verbale ispettivo.

3.1.1 – Dichiarazioni di parte principali.

Le dichiarazioni di parte principali, presentate o meno nei termini, devono essere contrassegnate nella seconda casella del “tipo denuncia” dal codice “P”. Il dato può anche essere lasciato in bianco.

Per uno stesso trimestre l’azienda (identificata dal codice “personale”, composto da codice fiscale, codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo azienda) può presentare una sola dichiarazione principale per ogni tipo di manodopera, con le seguenti eccezioni:

·        azienda che occupa operai a tempo determinato in comuni diversi della stessa provincia, pur avendo presentato una denuncia aziendale (DA) unica per fondi ubicati in diversi comuni della provincia;

·        azienda che occupa manodopera sia in riallineamento che non in riallineamento;

·        azienda che occupa manodopera per la quale deve indicare nelle caselle “tipo ditta ” particolari situazioni contributive solo per parte degli operai occupati nel trimestre.

Le procedure identificheranno in modo univoco le dichiarazioni in base ai seguenti dati:

·        codice personale (codice fiscale, codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo azienda)

·        trimestre ed anno di competenza

·        tipo ditta (prima casella)

·        tipo ditta (seconda casella)

·        tipo denuncia (prima casella)

·        tipo denuncia (seconda casella)

·        Accordi di riallineamento (A.R.)

Per identità dei predetti dati, la dichiarazione verrà scartata come duplicata.

3.1.2 – Dichiarazioni di parte sostitutive.

Le dichiarazioni di parte sostitutive, presentate nei termini di legge, devono essere contrassegnate nella seconda casella del “tipo denuncia” dal codice “S”.

Per quanto riguarda i dati identificativi della dichiarazione, valgono le considerazioni già svolte per le dichiarazioni di parte principali.

Qualora la sede abbia già acquisito e trasmesso la dichiarazione  con origine ‘P’, potrà acquisire la dichiarazione con origine ‘S’, che automaticamente sostituirà la dichiarazione ‘P’ corrispondente non ancora tariffata, purché acquisita nello stesso trimestre di presentazione.

Si raccomanda la massima attenzione nell’acquisizione dei dati identificativi della dichiarazione per evitare doppie tariffazioni.

3.1.3 – Accertamenti d’ufficio, sia per omissioni totali che parziali e accertamenti induttivi.

Trattasi dei casi in cui il datore di lavoro:

·        Non ha presentato alcuna dichiarazione per un determinato trimestre;

·        non ha dichiarato giornate e/o retribuzioni di lavoratori già inclusi nella dichiarazione presentata per un determinato trimestre,

·        ha omesso la dichiarazione di dati relativi ai quadri E, E1 ed E2 del mod. DMAG/R,

·        ha omesso di denunciare uno o più lavoratori con la dichiarazione presentata per un determinato trimestre.

Tali accertamenti dovranno essere valorizzati mediante la compilazione di un modello DMAG con origine ‘U’, previa notifica alle ditte interessate degli effetti di carattere contributivo così come disciplinato dalla circolare INPS n. 161/98.

L’acquisizione della dichiarazione con origine ‘U’ deve essere effettuata a mezzo della ordinaria procedura di acquisizione, inserendo nella seconda casella del “tipo denuncia” il codice ‘U’, di cui si raccomanda un giusto utilizzo ai fini della corretta gestione delle sanzioni.

L’acquisizione delle suddette dichiarazioni “d’ufficio” dovrà avvenire nel primo trimestre utile e dovrà essere unica per il trimestre interessato.

La loro tariffazione comporterà la generazione di autonomi carichi contributivi a debito delle aziende, anche se in un trimestre di emissione diverso da quello di competenza, la cui conseguenza sarà l’emissione di avvisi di pagamento corrispondenti al carico accertato d’Ufficio.

3.1.4 – Accertamenti da attività ispettiva, sia per omissioni totali che parziali.

Trattasi di addebiti elevati in occasione di accertamenti di vigilanza derivanti dalle seguenti irregolarità contributive:

·        Mancata presentazione della dichiarazione per un determinato trimestre;

·        Omessa dichiarazione di giornate e/o retribuzioni di lavoratori già inclusi nella dichiarazione presentata per un determinato trimestre,

·        Omessa  dichiarazione di dati relativi ai quadri E, E1 ed E2 del mod. DMAG/R,

·        Omessa denuncia di uno o più lavoratori con la dichiarazione presentata per un determinato trimestre.

In tali casi l’ispettore procede direttamente alla compilazione di un modello contraddistinto dalla sigla DMAG/ISP, quantifica i contributi dovuti e le relative sanzioni e intima all’azienda di effettuare il versamento alla prima scadenza utile.

L’acquisizione del modello DMAG/ISP deve essere effettuata a mezzo della ordinaria procedura di acquisizione, inserendo nella seconda casella del “tipo denuncia” il codice origine ‘I’, la denuncia dovrà essere unica per il trimestre interessato di cui si raccomanda un giusto utilizzo ai fini della corretta gestione delle sanzioni.

La loro tariffazione comporterà la generazione di autonomi carichi contributivi a carico delle aziende, anche se in un trimestre di emissione diverso da quello di competenza.

Non verranno peraltro emessi avvisi di pagamento, in quanto l’Ispettore, al momento della contestazione dell’omissione avrà provveduto a richiedere il pagamento di quanto dovuto, comprensivo delle somme aggiuntive.

3.2 – Dichiarazioni di variazione (tipo dichiarazione ‘V’)

Trattasi delle dichiarazioni presentate dai datori di lavoro che, in un periodo successivo alla presentazione di una qualsiasi altra dichiarazione trimestrale di manodopera occupata, intendono denunciare spontaneamente, per lo stesso periodo, variazioni in aumento del numero delle giornate e/o delle retribuzioni e dei dati relativi ai quadri E, E1 ed E2 del mod. DMAG/R, oppure intendono denunciare lavoratori non inclusi nella dichiarazione già presentata in precedenza per lo stesso trimestre.

Come ben chiarito nelle istruzioni allegate alla circolare n. 183 del 1.10.1999, vanno utilizzati i prescritti modelli DMAG con l’avvertenza che nel campo tipo denuncia , seconda casella, deve essere riportato il codice “V”, sia nel foglio ‘D’, se compilato, che nel foglio ‘R’.

Pur trattandosi di una rettifica di dati già dichiarati per lo stesso periodo, si è in presenza di una dichiarazione meramente integrativa di base imponibile: in sostanza il datore di lavoro dichiara qualcosa mai dichiarato in precedenza, anche se parzialmente.

Pertanto, la sede provvederà, per permettere la tariffazione alla prima scadenza utile, così come previsto dall’art. 6, co. 14 della L. 48/88, all’acquisizione, a mezzo della ordinaria procedura di acquisizione della dichiarazione ricevuta.

Tale dichiarazione, sarà acquisita con il codice “V” di origine denuncia (seconda casella del “tipo denuncia”) e dovrà essere unica per il trimestre interessato.

Poiché si tratta di una mera integrazione di dati essa produrrà, similmente ad una dichiarazione di parte, un autonomo carico contributivo per l’azienda ed una eventuale integrazione della posizione assicurativa per i lavoratori interessati.

Ovviamente, se la dichiarazione tardiva è presentata oltre l’ultimo trimestre utile per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli ex art. 9 quinquies, co. 3 e 4, L. 608/96, il provvedimento di inclusione negli elenchi va notificato, ai lavoratori interessati, così come disposto dalla stessa disposizione citata e dalla circolare INPS n. 114/97 ( solo per gli operai a tempo determinato).

Si rammenta che le dichiarazioni tardive spontanee totalmente omesse in precedenza sono presentate e trattate alla stregua delle normali dichiarazioni di parte e vanno, pertanto, acquisite con la ordinaria procedura e con l’origine “P”.