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Circolare INPS n.  147 del 2 Novembre 2004

  

OGGETTO:

Esercenti attività commerciale a carattere stagionale.

 

SOMMARIO:

Criteri  per l’iscrizione alla Gestione dei commercianti degli esercenti attività stagionali.    

 

 In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune Sedi in merito alle modalità di iscrizione alla Gestione dei commercianti degli esercenti attività stagionali, si è proceduto ad una rilettura delle disposizioni a suo tempo emanate sull’argomento (1), alla luce della recente evoluzione legislativa e delle profonde trasformazioni intervenute nel mondo del lavoro. Si espongono, di seguito, i criteri di massima cui le Sedi dovranno attenersi.

 

Si premette che il carattere stagionale dell’attività svolta non può costituire motivo di esclusione dalla gestione commercianti, sempre che sussistano i requisiti a tal fine prescritti dalla legge e non si tratti, ad esempio, di attività meramente occasionali, eventuali e secondarie. Ciò chiarito, si deve stabilire se per gli esercenti in questione ricorra l’obbligo assicurativo per l’intero anno o solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività commerciale.

 

A tal fine si dovrà procedere al puntuale accertamento delle singole fattispecie, valutando globalmente la posizione del lavoratore, con particolare attenzione alle modalità con le quali si esplica la sua professionalità, al tipo di attività esercitata ed alla struttura aziendale necessaria per lo svolgimento dell’attività stessa.

Le situazioni che si riscontrano con maggior frequenza possono essere sintetizzate come segue:

1)      il soggetto svolge la sola attività stagionale ;

2)      il soggetto svolge altra attività autonoma ;

3)      il soggetto svolge altra attività di lavoro dipendente.      

 

Nel primo caso, nel quale il soggetto svolga l’attività stagionale quale unica attività lavorativa, è da ritenere legittima l’iscrizione per l’intero anno in quanto, sin dall’ istituzione della Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (2) tale obbligo e la conseguente imposizione contributiva sono stati previsti anche per gli esercenti attività tipicamente stagionali, senza che le disposizioni di legge sin qui intervenute abbiano mai introdotto un trattamento assicurativo o contributivo diverso da quello riservato alla generalità degli iscritti.

 

Del resto, limitare l’iscrizione ai mesi nei quali viene svolta la tipica attività stagionale renderebbe problematico, per gli interessati  che non svolgono altre attività (di rilevanza numerica, peraltro, assai modesta), il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche alle quali la contribuzione stessa è finalizzata.

 

Ci si riferisce, innanzi tutto, alle situazioni nelle quali il provvedimento di autorizzazione all’esercizio, qualora previsto, non ponga alcun limite temporale all’attività, o, comunque, alle situazioni nelle quali l’attività stagionale (ad esempio, nel settore turistico alberghiero) necessiti, per il relativo svolgimento, di una struttura aziendale e di un’organizzazione tale da comportare, per l’interessato, durante il corso dell’anno, il perdurare dell’impegno lavorativo in attività di promozione, pubblicità, aggiornamento, manutenzione ecc.

 

Sempre per i soggetti che non svolgono altre attività, l’obbligo di iscrizione per l’intero anno è configurabile, in linea di principio, anche in assenza delle predette situazioni, per le motivazioni indicate in premessa, e, conclusivamente, perché il carattere stagionale dell’attività non fa venir meno  il requisito della professionalità.

 

Nel secondo caso, in cui l’esercente attività stagionale svolga, negli altri mesi dell’anno,  un’altra attività autonoma (ad esempio, in qualità di coltivatore diretto), dedicandosi quindi alle due attività in tempi diversi, lo stesso, sussistendone i presupposti, sarà assicurato nella gestione relativa all’altra attività (di coltivatore diretto, nell’esempio proposto),  per i mesi di svolgimento di detta attività, mentre si dovrà procedere ad una iscrizione nella gestione commercianti, per il restante periodo dell’anno.

 

Nel terzo ed ultimo caso, in cui il soggetto, stagionalmente impegnato in attività commerciale, si dedichi, in altri mesi dell’anno, ad una diversa attività in qualità di lavoratore dipendente (o di collaboratore coordinato e continuativo)  si avrà una iscrizione  nella gestione relativa alla attività predetta per i mesi in questione, mentre nella rimanente parte dell’anno l’interessato sarà iscritto nella gestione commercianti.

 

Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo dei familiari coadiutori valgono, in linea di massima, i criteri indicati per i titolari.

    

In considerazione degli aspetti innovativi della presente circolare, le Strutture periferiche si asterranno dal modificare la posizione degli assicurati, sulla scorta degli orientamenti che precedono, in riferimento a periodi contributivi ormai decorsi.

 

 

1)   circolare n. 1115C.eV.176 del 1° ottobre 1970.

(2)   legge 22 luglio 1966, n. 613.