Circolare INPS n° 144 del 18 luglio 2001
OGGETTO: |
Art. 8 D.P.R. n. 818/1957. |
SOMMARIO: |
Premessa; Riflessi sulla contribuzione agricola; Criteri per l’individuazione del quinquennio- dichiarazione di manodopera – provvedimento di annullamento – notifica dell’accertamento; Rimborso contribuzione indebita; Posizioni assicurative individuali: convalida contribuzione indebita;. Contenzioso. |
1. PREMESSA
Con circolare n.1111 del 3 ottobre 1957 sono stati illustrati i contenuti e la portata dell’art.8 D.P.R. n.818/1957 e dettate le istruzioni d’esecuzione della norma concernente il campo di applicazione delle assicurazioni sociali e le relative contribuzioni obbligatorie.
Con la successiva circolare n.128 del 5 febbraio 1965 è stata individuata la dettagliata casistica, riconducibile nella fattispecie prevista dal citato art.8, che ricomprende anche la contribuzione obbligatoria versata dalle aziende in favore dei lavoratori agricoli (v.punto 3:h).
2. RIFLESSI SULLA CONTRIBUZIONE AGRICOLA
Giova, innanzitutto, ricordare che, in riferimento alla contribuzione agricola, le ipotesi più ricorrenti di declaratoria di una contribuzione indebita, si verificano in tutti i casi in cui viene disconosciuto integralmente e/o parzialmente un rapporto di lavoro.
Nella sostanza, l’articolo in esame, stabilisce che i contributi indebitamente versati sono integralmente rimborsabili al datore di lavoro. La domanda di rimborso comporta la restituzione di tutti i contributi indebiti, base e a percentuale, compresi nel "quinquennio" così come individuato ai punti successivi.
Ne consegue che i contributi versati indebitamente dai datori di lavoro in agricoltura, sono annullabili da parte dell’Istituto se all’atto dell’accertamento non è decorso un quinquennio dalla data del versamento e rimborsabili a richiesta entro il termine di prescrizione ordinaria.
Sono suscettibili, di conseguenza, alla luce di quanto previsto dalla norma in questione, di convalida e non rimborsabili, i contributi versati da oltre il quinquennio considerato, che, pertanto, rimangono acquisiti alle singole gestioni a tutti gli effetti del diritto alle prestazioni.
Tutto ciò in quanto il decorso del termine fissato per il controllo sulla regolarità contributiva, senza che sia intervenuto l’accertamento dell’indebito, stabilisce una presunzione assoluta di legittimità dei contributi stessi ed il pieno riconoscimento della validità dei medesimi, anche se successivamente vengono acquisite le prove circa la non applicabilità dell’obbligo assicurativo in relazione ai periodi per i quali è stato eseguito l’adempimento contributivo.
3. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL QUINQUENNIO
Considerata la portata temporale "quinquennio" dell’art.8 in questione, all’atto dell’accertamento dell’indebita contribuzione, secondo modalità e criteri di seguito illustrati, devono essere individuati i periodi di contribuzione utili per il "rimborso" nonché quelli soggetti a "convalida" ai fini delle prestazioni previdenziali.
3.1 DICHIARAZIONE DI MANODOPERA
Le particolari modalità di comunicazione, da parte delle aziende del settore (dichiarazioni trimestrali) dei rapporti di lavoro e di individuazione del momento certificativo (notifica) alle parti interessate dell’accertamento che ha dato luogo alla indebita contribuzione, condizionano l’arco temporale da prendere a riferimento (quinquennio) per la richiesta del rimborso e di conseguenza i periodi di lavoro per i quali trova applicazione la convalida della contribuzione divenuta indebita.
Ad ogni buon fine si osserva che il momento iniziale da prendere in considerazione è rappresentato dalla data in cui l’Istituto viene messo in condizione di conoscere i periodi di lavoro soggetti a tariffazione:
3.2 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
Determinata, sulla base delle fattispecie suindicate, la data iniziale – momento di conoscenza del rapporto di lavoro successivamente annullato – per procedere all’esatta collocazione temporale del quinquennio di riferimento, occorre individuare la data di notifica del provvedimento dichiarativo della contribuzione indebita.
Ciò in quanto le due date costituiscono i confini temporali del quinquennio, entro i quali si collocano i rapporti di lavoro annullati e la conseguente possibilità da parte dell’azienda di ottenere il rimborso, nonché gli eventuali ulteriori rapporti per i quali, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8, più volte citato, si dovrà procedere alla convalida alle gestioni della contribuzione indebita non più rimborsabile, nei limiti e nelle ipotesi illustrate al successivo punto 5.
3.3 NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO
Al fine di conoscere con esattezza la data di notifica del provvedimento di accertamento è necessario far riferimento alla disciplina dettata dall’art.9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n.608, che, in particolare, ha statuito:
Dal combinato disposto dei sopracitati commi 1, 4 e 20 si evince che per la contribuzione agricola il momento conclusivo dell’accertamento dell’indebita contribuzione (disconoscimento totale e/o parziale del rapporto di lavoro):
Sulla base delle considerazioni esposte, a titolo di esempio, si osserva:
Rapporti di lavoro per i quali il datore di lavoro potrà richiedere, nei termini della prescrizione, il rimborso della contribuzione indebita.
Nella fattispecie eventuali ulteriori rapporti di lavoro oggetto dell’accertamento e riferiti a dichiarazioni competenza 3° trimestre 1991 e precedenti ancorché annullati rimangono, ai fini contributivi, convalidati alle gestioni previdenziali.
4. RIMBORSO CONTRIBUZIONE INDEBITA
Sull’argomento con circolare n.282 del 15 novembre 1995, che si richiama, sono stati puntualizzati e chiariti ulteriori aspetti interpretativi e applicativi delle disposizioni contenute nell’art.8 citato, ai fini della convalida e/o del rimborso della contribuzione indebitamente versata, così come individuata dalla circolare n.1111/1957, nonché gli effetti che ne derivano sulle posizioni assicurative individuali.
Tra l’altro al punto 4 della predetta circolare n.282/95, a modifica di quanto comunicato con circolare n.39 del 12 gennaio 1956, è stato precisato che il versamento della contribuzione indebita, riferita ad un rapporto di lavoro accertato successivamente come inesistente, non impedisce all’azienda di ottenere il rimborso della contribuzione stessa.
La domanda di rimborso, come già precisato con circolare n. 282 del 15 novembre 1995, deve, tuttavia, essere presentata da parte dell’azienda nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.) decorrente dalla data del versamento dei contributi indebiti.
Le Sedi, nei casi in esame, prima di provvedere all’effettivo rimborso della contribuzione all’azienda dovranno verificare, secondo le vigenti disposizioni, l’esistenza di un eventuale credito dell’Istituto.
In particolare, secondo quanto precisato al punto 3 della circolare n° 119 del 27 maggio 1997, dovranno ricalcolati, per i trimestri e gli anni interessati, i contributi dovuti dall’azienda a seguito di quanto stabilito dall’ art. 20 comma 1 del D.lvo dell’11 agosto 1993 n. 375, sostituito dall’ art. 9 ter, comma 3 della Legge 608/1996: " chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzata all’attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo".
Nella citata circolare n. 119/97 al quarto e quinto capoverso sono state precisate le disposizioni operative per le Sedi.
5. POSIZIONI ASSICURATIVE INDIVIDUALI: CONVALIDA CONTRIBUZIONE INDEBITA .
Si premette, innanzitutto, che la giurisprudenza unanime (per tutte Cass. n° 1423/1993) ha statuito che la "disposizione invocata (art. 8) presuppone l’esistenza di un valido rapporto assicurativo e quindi non è applicabile nei casi di accertata inesistenza, viceversa, dei requisiti necessari per la instaurazione e la protrazione di detto rapporto". Tutto ciò confermato dalla attuale dottrina: "la norma è, stante il suo carattere eccezionale, di stretta applicazione e comunque presuppone che esista un valido obbligo assicurativo".
Ne consegue che è escluso che siano nella fattispecie acquisiti alle singole gestioni i contributi relativi ai rapporti di lavoro dichiarati inesistenti.
In tutti gli altri casi, contemplati dalla norma in esame, all’atto dell’accertamento dell’indebito da parte dell’Istituto sono da convalidare e da considerare utili ai fini delle prestazioni, e non sono quindi rimborsabili, i contributi riferiti a periodi in relazione ai quali sia già decorso un quinquennio così come calcolato ai punti precedenti.
Ne consegue che rientrano nella sfera di applicazione e quindi di convalida, ex art. 8 della contribuzione versata e relativa conferma delle giornate cristallizzate negli elenchi annuali, tutte quelle situazioni riferite a rapporti di lavoro accertati come esistenti ma nei confronti dei quali l’accertamento stesso abbia determinato una riduzione delle giornate accreditate in elenco ( esempio gg dichiarate 51 accertate in elenco 35).
Naturalmente nell’ambito del quinquennio si dovrà procedere alla riduzione delle giornate e alla variazione degli elenchi, mentre i rapporti di lavoro extra-quinquennio rimangono confermati negli elenchi a seguito della convalida prevista dalla norma in esame.
La convalida opera , altresì, nell’ipotesi di accertato rapporto di lavoro dichiarato come dipendente e successivamente annullato in quanto riconducibile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, quale lavoratore autonomo, della gestione CD/CM.
In tale contesto il periodo regolarizzato come titolare e/o componente di un nucleo diretto coltivatore, nei limiti della prescrizione, comporta l’annullamento della posizione costituita e la possibilità di chiedere il rimborso o la compensazione della contribuzione versata.
Viceversa per i periodi extra-quinquennio, non rimborsabili, si dovrà procedere alla convalida dei rapporti di lavoro denunciati nella misura delle giornate dichiarate e riportate negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Rientra nella fattispecie di applicazione del dettato dell’art.8 anche l’ipotesi di un rapporto di lavoro dichiarato quale "avventizio" che, viceversa, deve essere inquadrato nell’ambito di un rapporto di piccola colonia.
6. CONTENZIOSO
Le Sedi, a partire dalla data di emanazione della presente circolare, dovranno uniformare, alle disposizioni illustrate ai punti precedenti, l’istruttoria dei ricorsi, presentati in prima istanza dal lavoratore prima di sottoporli alla Commissione competente ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 art.80, comma 3 (Cisoa), nonché quelli presentati, in seconda istanza dai soggetti interessati e/o da parte del Direttore della Sede alla Commissione Centrale CAU ex art. 11 del D.Lvo 11 agosto 1993 n.375.
Per quanto attiene ai ricorsi in seconda istanza istruiti e già trasmessi sarà cura del Progetto di provvedere ad un supplemento di istruttoria per individuare i rapporti di lavoro per i quali ricorre l’ipotesi di convalida ex art. 8 DPR n.818/1957.
Considerato, infine che in precedenza possono essere stati decisi ricorsi in tutto o in parte non conformi alla predetta disciplina, le Sedi ad istanza dei lavoratori interessati, dovranno procedere alla convalida delle iscrizioni, in tutti i casi in cui sussistano i presupposti di convalida ex art.8.