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Circolare INPS n° 139 del 26 luglio 2000

OGGETTO: Sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 per violazioni in materia di previdenza agricola: a) attribuzione somme riscosse; b) chiarimenti.

Il trasferimento all'Istituto delle attribuzioni precedentemente svolte dal Servizio per i contributi agricoli unificati, soppresso dalla legge n.724/1994, e le innovazioni contenute nella materia di cui all'oggetto nell'art.9 quater ("Registro d'impresa nel settore agricolo") della legge 28 novembre 1996, n.608, hanno reso opportuno un riesame delle vigenti disposizioni, con particolare riguardo all'attribuzione delle somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative e di spese di notificazione e procedimento.

Con l'occasione vengono fornite, sempre con riferimento alle sanzioni amministrative del settore agricolo, puntualizzazioni su alcuni aspetti della materia in argomento che hanno formato oggetto di richieste di chiarimenti da parte di alcune Sedi.

Prima di procedere all'illustrazione delle conclusioni cui si è pervenuti in proposito, alla luce delle indicazioni avute dai competenti Dicasteri (Lavoro, Tesoro e Finanze) interessati della questione, si ritiene utile premettere alcuni cenni sui criteri prima seguiti nella materia in esame.

1. CENNI SUI CRITERI SEGUITI IN MATERIA PRESSO LO S.C.A.U.

Si fa presente, a tale riguardo, che le somme versate dai contribuenti del settore agricolo, a titolo di sanzioni amministrative, per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (le più ricorrenti di tali infrazioni sono riportate nel prospetto unito alla presente circolare , v. all. 1), venivano introitate al Capitolo 2301, Capo VIII - Tasse delle entrate del Ministero delle Finanze, per effetto delle direttive a suo tempo impartite in proposito dai competenti Dicasteri al Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sempre a tale riguardo si rammenta, poi, che le disposizioni sanzionatorie in materia di previdenza agricola, che interessavano l'attività accertativa dello SCAU, non prevedevano la devoluzione delle ammende al predetto Ente (tali sanzioni erano attribuite alla Cassa delle ammende) e che l'art.29 della legge 24 novembre 1981, n.689 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative sono devoluti agli enti cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Si ricorda, altresì, che le somme derivanti dal recupero delle spese di notificazione e di procedimento di cui agli artt. 16 e 18 della citata legge n.689/1981, dovevano essere versate, sulla base delle direttive impartite in materia, da ultimo, con atto del 28 gennaio 1994 della Ragioneria Generale dello Stato, al Capo XXVII, Capitolo 3670, concernente le entrate eventuali e diverse del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per completezza di informazione si evidenzia infine che, ai sensi dell'art.9 quater, comma 20, della legge 28 novembre 1996, n.608, gli importi delle sanzioni amministrative concernenti le violazioni degli obblighi di compilazione, tenuta od esibizione del registro d'impresa istituito per il settore agricolo; nonché degli obblighi di dichiarazione, ai fini contributivi ed assicurativi, degli operai agricoli occupati, di cui all'art.6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 devono essere versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'art.9-bis, comma 9, della legge n.608 citata.

2. LE DIRETTIVE MINISTERIALI IN MATERIA

In relazione a quanto precede è stato chiesto ai competenti Dicasteri di conoscere:

  1. il numero del Capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato cui devono affluire gli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art.9 quater della legge 28 novembre 1996, n.608;
  2. con riferimento alle sanzioni amministrative relative alla previdenza agricola, diverse da quelle previste dal menzionato art.9 quater, se i relativi importi, in considerazione del nuovo assetto normativo ed istituzionale della previdenza agricola, debbano essere introitati alle Gestioni previdenziali interessate e, per gli stessi motivi,
  3. se le somme derivanti dal recupero delle spese di notificazione e di procedimento potevano essere attribuite, in ogni caso, all'I.N.P.S.. Di seguito vengono illustrate le indicazioni ministeriali, alle quali le Sedi si conformeranno.

2.1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.9 QUATER DELLA L. N.608/96

Sull'aspetto in epigrafe è stato precisato che il numero del Capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato cui devono affluire gli importi delle sanzioni amministrative in argomento, per l'anno finanziario 1997, resta confermato all'art.4 del capitolo n.3666 (Capo XXVII).

All'anzidetto Capo - relativo a "Somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia di collocamento e per le violazioni degli obblighi connessi alla tenuta del registro d'impresa nel settore agricolo da destinare al fondo per l'occupazione" - vanno quindi versati gli importi suddetti.

2.2. SPESE DI NOTIFICAZIONE E DI PROCEDIMENTO

Per la questione in oggetto è stata condivisa l'opportunità rappresentata dall'Istituto che le spese di notificazione e di procedimento siano introitate dalle gestioni previdenziali interessate, ove le relative spese siano state dalle gestioni medesime anticipate; diversamente, tali somme devono essere acquisite all'erario e versate al Capitolo 3670 (capo XXVII) concernente le entrate eventuali e diverse del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PREVIDENZA AGRICOLA DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL'ART.9 QUATER DELLA LEGGE N.608/1996

Per tale aspetto, in via generale, i competenti Dicasteri hanno condiviso - fermo restando il principio secondo il quale in assenza di disposizioni legislative in ordine alla destinazione delle sanzioni, si deve intendere che le stesse vadano versate all'Erario al Capo VIII, Capitolo 2301 - la prospettata opportunità di devolvere le suddette sanzioni alle Gestioni previdenziali interessate.

Tanto premesso si forniscono chiarimenti su talune delle violazioni in argomento.

4. IPOTESI DI VIOLAZIONE DI CUI AI COMMI 18 E 19 DELL'ART.9 QUATER DELLA L. N.608/1996

Sull'ipotesi in epigrafe (art.9 quater, commi 18 e 19 della L. n.608/1996) il Ministero del Lavoro ha tenuto a precisare che il successivo comma 20 prevede la destinazione dei relativi importi su apposito Capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, il quale, come sopra previsto, è stato individuato nell'art.4 del Capitolo n.3666, Capo XXVII, la cui denominazione fa ritenere che vi affluiscano sia le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzioni amministrative, per le violazioni sul collocamento, sia per le violazioni degli obblighi connessi alla tenuta del registro d'impresa nel settore agricolo.

Pertanto, per tali ipotesi (si ribadisce, commi 18 e 19 dell'art.9 quater della Legge 608/96), avendo il legislatore già provveduto a disporre sulla destinazione degli importi delle relative sanzioni, occorre conformarsi al dettato normativo.

Su tale aspetto il Dicastero del Lavoro ha tenuto, comunque, a precisare che gli importi delle sanzioni, riportate nell'allegato prospetto, relativi alle violazioni di cui al comma 18 dell'art.9 quater - da £.500.000 a £.3.000.000 per ciascun lavoratore - riguardano le violazioni dirette e quelle comunque connesse al collocamento (comma 4), mentre negli altri casi in cui si tratta di infrazioni formali riguardanti la sola materia previdenziale trova invece applicazione l'art.195 del DPR 1124/65 per effetto del rinvio a tali disposizioni operato dal successivo comma 21, in base al quale gli importi delle sanzioni sono da £.50.000 a £.300.000 (art. 15 D. Lgs. 19.12.94 n.758).

E' evidente che, per effetto delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 638/83, la competenza all'accertamento ed applicazione nell'eventuale conseguente sanzione da parte dei funzionari dell'Istituto è riferita a quest'ultima seconda ipotesi.

5. VIOLAZIONI DELL'ART.5 DEL D. LGS. N.375/1993 E DELL'ART.25, CO.1 E 2, DELLA L. 9.1.63, N.9

A proposito delle violazioni in epigrafe e dell'art.25, co.1 e 2, della Legge 9.1.63 n.9, il Dicastero del lavoro - fermo restando quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla devoluzione delle relative sanzioni amministrative - ha ritenuto opportuno precisare che, allo stato, non sussistono validi motivi per modificare l'orientamento assunto dal Ministero stesso con circolare n.10/83 e successivamente confermato con circolare n.82 dell'11.7.87 (portata a conoscenza con circolare n.271-10RCV del 4.9.1987), in merito alla riconducibilità delle sanzioni per le violazioni anzidette nelle procedure previste dal comma 7 dell'art.35 della legge 689/81.

Infatti, gli illeciti amministrativi di cui alle prospettate ipotesi (denunce omesse, reticenti o infedeli), avendo carattere formale, rientrano nel campo di applicazione del 3° comma dell'art.35 solo quando contestualmente l'illecito amministrativo di carattere sostanziale previsto dal 2° comma dell'art.35 Legge 689/81 dia luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa (circolare n.82/87 dell'11.7.87 del Ministero del Lavoro).

Poiché l'omesso versamento dei contributi, secondo il sistema agricolo unificato non prevede sanzione amministrativa, la relativa ordinanza ingiunzione, non essendo prevista l'ipotesi di applicazione autonoma del 3° comma dell'art.35 della Legge 689/81, deve essere emessa dal Direttore Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Per quanto riguarda le ipotesi di violazione dell'art.3, comma 3, del D.L. 12.9.83 n.463, convertito in legge n.638/83, il Ministero del Lavoro ha poi osservato che l'individuazione dell'Ente cui versare l'importo delle relative sanzioni risulta essere stata effettuata dallo stesso legislatore, al comma 3 dell'art.3 della Legge 638/83.

6. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative in argomento, quelle per le quali alla luce delle sopra riportate indicazioni ministeriali la spettanza è dell'Istituto, il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo versamento sul c/c della Sede dell'Istituto territorialmente competente.

In proposito si richiama quanto precisato con circolare n.36 del 13 febbraio 1998.

Sempre nell'ambito delle istruzioni fornite con l'anzidetta circolare si precisa che dovrà essere attribuito il codice tributo 791 T alle somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia di collocamento e per le violazioni degli obblighi annessi alla tenuta del Registro d'Impresa nel settore agricolo da destinare al Fondo per l'Occupazione.

Per ogni opportuna conoscenza, con l'occasione, si fa presente che per il pagamento delle somme già riscosse dai Servizi di Cassa degli uffici dei dipartimenti delle entrate e del territorio è stato emanato anche il decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 1998.

***

Con l'occasione si ritiene utile ribadire (v. circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.82/87 sopra menzionata) che per il sistema contributivo del settore agricolo sono configurabili solamente gli illeciti amministrativi rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'art.35 della L. n.689/81 e, quindi, nell'ambito decisionale dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione.

Deve, pertanto, considerarsi esclusa la possibilità di esercitare gli anzidetti poteri di ordinanza ai fini previsti dal comma 2 dell'art.35 della L. n.689/81 citata.

Ciò in quanto la mera inosservanza dei termini di pagamento delle contribuzioni, pur configurandosi come condotta civilmente sanzionabile, non è prevista come illecito amministrativo da alcuna disposizione di legge punitiva.

In conclusione, quindi, tutti i processi verbali elevati nei confronti dei contribuenti appartenenti al settore agricolo dovranno essere tempestivamente trasmessi alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti per i successivi provvedimenti in materia di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione che, come sopra illustrato, rientrano nella sfera di loro competenza.

 

Allegato 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA AGRICOLA

Norma violata

Ipotesi di violazione

Limite sanzioni min.

Massimo

Art.25 co.1 L.9.1.63, n.9

Omessa, inesatta o incompleta presentazione della dichiarazione aziendale da parte dei coltivatori diretti e dei concedenti a mezzadria

 

15.000

 

60.000

Art.25 co.2 L.9.1.63, n.9

Rifiuto di controfirmare la dichiarazione aziendale da parte dei mezzadri e coloni

 

15.000

 

45.000

Art.3 co.3 d.l.12.9.83, n.463

Impedimento dell'esercizio dell'attività di vigilanza

 

500.000

 

5.000.000

Art.3 co.3 d.l.12.9.83, n.463

Dichiarazione dei dati errati o incompleti che comportano evasione contributiva

50.000

per lavoratore

50.000

per lavoratore

Art.5 d.l.vo 375/1993

Omessa presentazione della denuncia aziendale ovvero attestazione reticente o infedele degli elementi in essa contenuti

 

 

200.000

 

 

500.000

Art.9-quater, co.19, L.608/1996

Omessa o infedele presentazione nei termini prescritti della dichiarazione della manodopera occupata

 

25.000

per lavoratore

 

150.000

per lavoratore

Art.9-quater, co.18, d.l..510/1996, conv. nella L. 608/1996

Omessa trasmissione del primo esemplare del registro dell'INPS entro 5 giorni dalla data di assunzione

 

500.000

per lavoratore

 

3.000.000

per lavoratore

Art.9-quater, co.18, d.l..510/1996, conv. nella L. 608/1996

Omessa consegna del terzo esemplare del registro al lavoratore all'atto dell'assunzione

500.000

per lavoratore

3.000.000

per lavoratore

Art.9-quater, co.18, d.l..510/1996, conv. nella L. 608/1996

Infedele compilazione del registro d'impresa allorché l'irregolarità sia comunque collegata o riferita alla data di inizio del rapporto e l'accertamento avvenga nel periodo dei primi cinque giorni

 

 

500.000

per lavoratore

 

 

3.000.000

per lavoratore

Art.9-quater, co.18, d.l..510/1996, conv. nella L. 608/1996

Omessa tenuta o esibizione da parte del datore di lavoro della sezione matricola e paga del registro d'impresa e del registro d'impresa semplificato

 

 

500.000

 

 

3.000.000