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Circolare INPS n.  127 del 22 Novembre 2007

 

  

OGGETTO:

contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura: competenza a decidere.

 

SOMMARIO:

-         premessa  

-         normativa preesistente e delibera  della Commissione CAU del 9 febbraio 2005

-         parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

-         adempimenti delle sedi.

 

 

PREMESSA

 

Con  le circolari  n. 132 del 20 settembre 2004  e n. 8 del 27 gennaio 2006 è stato illustrato il contenuto  e la portata dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 con riferimento ai riflessi della innovazione normativa sulle competenze dei Comitati Regionali dell’Istituto.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla  competenza a decidere i ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura.

 

Normativa preesistente e delibera  della Commissione  centrale CAU del 9 febbraio 2005

 

Sulla problematica scaturita dall’applicazione del citato articolo 17 era intervenuta la Commissione centrale CAU che, con delibera del 9 febbraio 2005,  richiamava il disposto del decreto legislativo n. 375/93,  che agli articoli 10, 11 e 15 disciplina, rispettivamente, la competenza a decidere i ricorsi in materia di accertamento contributivo e di accertamento dei lavoratori agricoli, nonché dei ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli professionali, destinandoli alla competenza, in unico grado o in secondo grado, della Commissione  centrale  preposta allo SCAU.

 

In particolare l’art. 10 al comma 1 prevede che: “ contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla Commissione centrale preposta  allo SCAU……..”.

 

L’art. 11 al comma 1 prevede che ”….. avverso i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione il ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola….”.

Al comma 2, il medesimo articolo di legge prevede che: “ contro le decisioni della commissione l’interessato e il dirigente  della competente  sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta  al predetto servizio ……”.

 

L’art. 15 al comma 1 prevede  che: “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU”.

 

In seguito alla soppressione dello SCAU, con l’art. 9-sexies, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è stata costituita, quale organo dell’INPS, la Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente, ai sensi del successivo comma 5, a decidere “….in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell’art. 11 del predetto decreto;..”.

Anche le competenze attribuite alle Commissioni provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art.11 del D.lgs. n. 375/93, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448 art.80, comma 3, sono state attribuite ad un organo dell'Istituto  e cioè alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA),già competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.

 

Con la citata delibera del 9 febbraio 2005 la Commissione CAU  rivendicava la competenza a decidere i ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro riferiti ai lavoratori agricoli, non ritenendo che il  D. Lgs. 124 del 2004 avesse abrogato gli artt. 10, 11 e 15 del decreto legislativo 375/1993.

Tuttavia, con la stessa delibera, dava mandato all’Istituto di interessare il Ministero competente, affinché fossero confermate le attribuzioni della Commissione medesima.

 

 

Parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota 25/I/0011847 del 20 settembre 2007, si è definitivamente pronunciato sulla questione della affermata competenza della Commissione centrale CAU e del discrimine tra la sfera di competenza di quest’ultima e quella dei Comitati regionali per i rapporti di lavoro, facendo riferimento al criterio generale della natura dell’atto ricorribile.

Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento di accertamento oggetto del ricorso riguardi la  sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro e risulti essere stato adottato nell’ambito di un procedimento ispettivo, non può non ravvisarsi l’incompatibilità degli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993 con la disciplina dell’art. 17 D. Lgs. 124/2004, incompatibilità risolta all’art. 19 di quest’ultimo decreto legislativo, che abroga, in via generale, ogni norma incompatibile con le disposizioni del decreto stesso.

 

Pertanto, gli articoli sopra citati del D. Lgs. 375/1993 devono considerarsi abrogati con riguardo ai provvedimenti di accertamento che abbiano ad oggetto la  sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, restando la competenza sui relativi ricorsi assorbita dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

 

Nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi, invece,  la  sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero, che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato  alla competenza delle Commissioni provinciali CISOA  e della Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993.

 

Adempimenti delle sedi

 

I ricorsi, aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, presentati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.124 (27 maggio 2004), vanno indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

Al medesimo Comitato dovranno essere trasmessi, con ogni tempestività, i  ricorsi in trattazione presso le Sedi e quelli che, in trattazione a livello Centrale, saranno restituiti alle singole Sedi.

 

Al contenuto della presente circolare dovranno essere uniformati i verbali di accertamento ispettivo e i conseguenti provvedimenti amministrativi.