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Roma, 2 giugno 1997
OGGETTO: GESTIONE ARTIGIANI. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO AI SOCI UNICI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E AI SOCI ACCOMANDATARI DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
LA GAZZETTA UFFICIALE N.116 DEL 21 MAGGIO SCORSO PUBBLICA LA LEGGE 20 MAGGIO 1997, N. 133, AVENTE PER OGGETTO: "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443, IN MATERIA DI IMPRESA ARTIGIANA COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO O DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE".
IN PARTICOLARE, L'ARTICOLO 1, COMMA 2, A MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985 N. 443, STABILISCE CHE: "E' ALTRESI' ARTIGIANA L'IMPRESA CHE, NEI LIMITI DIMENSIONALI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, E CON GLI SCOPI DI CUI AL PRIMO COMMA:
A) E' COSTITUITA ED ESERCITATA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO SEMPRECHE' IL SOCIO UNICO SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI DALL'ARTICOLO 2 E NON SIA UNICO SOCIO DI ALTRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O SOCIO DI UNA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE;
B) E' COSTITUITA ED ESERCITATA IN FORMA DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE, SEMPRECHE' CIASCUN SOCIO ACCOMANDATARIO SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI DALL'ARTICOLO 2 E NON SIA UNICO SOCIO DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O SOCIO DI ALTRA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
IN CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLA TITOLARITA' DELLE SOCIETA' DI CUI AL TERZO COMMA, L'IMPRESA MANTIENE LA QUALIFICA DI ARTIGIANA PURCHE' I SOGGETTI SUBENTRANTI SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL MEDESIMO TERZO COMMA".
LA DISPOSIZIONE SOPRA RIPORTATA SI INSERISCE DOPO IL COMMA 2, NEL QUALE E' STATA TOLTA L'ESCLUSIONE RIGUARDANTE LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
PER QUANTO RIGUARDA LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, LA NORMA RIPETE PARZIALMENTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, COMMA N. 203, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, CHE HA ESTESO L'OBBLIGOASSICURATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 613 DEL 1966 SULL'ASSICURAZIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI AI SOCI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA PER CONTO DELLE SOCIETA' MEDESIME.
NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO, PERALTRO, L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO:
A) VIENE EFFETTUATA PER I SOLI SOGGETTI CHE RIVESTONO LA QUALITA' DI SOCI UNICI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON PER TUTTI I SOCI DELLE MEDESIME SOCIETA' CHE LAVORINO NELL'AMBITO DELLE SOCIETA' MEDESIME: SI VEDA IN PROPOSITO ANCHE L'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 443/1985 CHE NON E' STATO MODIFICATO NELLA PARTE IN CUI PREVEDE L'ESCLUSIONE DAL NOVERO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
B) VIENE CIRCOSCRITTA ALL'IPOTESI IN CUI IL SOCIO UNICO DI SRL NON SIA ANCHE SOCIO UNICO DI ALTRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O SOCIO DI UNA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
IL SOCIO UNICO DI CUI SI PARLA - CHE A QUESTI FINI DEVE ESSERE CONSIDERATO TITOLARE DELL'IMPRESA - DEVE AVERE I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 443, CON ESCLUSIONE DI QUELLO RELATIVO ALLA PIENA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA. OVVIAMENTE, A SRL NON DEVE AVERE UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A QUELLO STABILITO DALL'ARTICOLO 4 DELLA STESSA LEGGE N. 443.
PER QUANTO RIGUARDA IL PRECEDENTE PUNTO B), SI RITIENE CHE L'ESCLUSIONE IVI PREVISTA OPERI SOLO NELL'IPOTESI IN CUI IL SOCIO UNICO DI SRL SIA ANCHE SOCIO ACCOMANDATARIO DI UNA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE E NON ANCHE NEL CASO IN CUI SIA SOCIO ACCOMANDANTE.
LA LEGGE N. 133 OPERA UN'ALTRA IMPORTANTE ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO: I SOCI ACCOMANDATARI DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DIVENGONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO DALLA LEGGE 4 LUGLIO 1959, N. 463, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
ANCHE IN QUESTO CASO, L'ESTENSIONE NON OPERA NELL'IPOTESI IN CUI L'ACCOMANDATARIO SIA SOCIO UNICO DI SRL O SOCIO (ACCOMANDATARIO) DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
IL SOCIO ACCOMANDATARIO DEVE AVERE I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 443 CITATA. LA SOCIETA' NON DEVE AVERE UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 4 DELLA LEGGE STESSA.
QUALORA I SOCI ACCOMANDATARI SIANO PIU' DI UNO, LA SOCIETA' DEVE ESSERE CONDIDERATA ARTIGIANA A CONDIZIONE CHE CIASCUN SOCIO ACCOMANDATARIO SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI DALL'ARTICOLO 2/443 SOPRA CITATO, CHE TALI SOCI COSTITUISCANO LA MAGGIORANZA DEI SOCI DELLA SOCIETA' E CHE NESSUNO DEGLI ACCOMANDATARI SIA ANCHE SOCIO UNICO DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O SOCIO DI ALTRA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE. NELL'IMPRESA, INFINE, IL LAVORO DEVE AVERE FUNZIONE PREMINENTE SUL CAPITALE.
LA LEGGE N. 133 ENTRA IN VIGORE IL 5 GIUGNO 1997, QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE. L'OBBLIGO ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI DECORRE PERTANTO DAL MESE DI GIUGNO 1997 O DAL MESE IN CUI IL SINGOLO SOGGETTO HA INIZIATO LA PROPRIA ATTIVITA' IN QUALITA' DI SOCIO UNICO DI SRL O DI SOCIO ACCOMANDATARIO DI SAS, SE SUCCESSIVA.
LA LEGGE NULLA DISPONE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITA' DI VERSARE I CONTRIBUTI NON PRESCRITTI PER I PERIODI DURANTE I QUALI I SOGGETTI IN PAROLA HANNO SVOLTO ATTIVITA' LAVORATIVA COME SOCI UNICI DI SRL O COME SOCI ACCOMANDATARI DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE. PER GLI ARTIGIANI DEVE PERTANTO CONSIDERARSI ESCLUSA LA POSSIBILITA' DIVERSARE I CONTRIBUTI PER I PERIODI PREGRESSI SIA CON LE NORME COMUNI, SIA CON I CRITERI PREVISTI DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI, SI PONGONO GLI STESSI PROBLEMI CHE SI SONO EVIDENZIATI A PROPOSITO DELL'ANALOGA DISPOSIZIONE INTRODOTTA PER I COMMERCIANTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 203, DELLA LEGGE N.662 CITATA E CHE HANNO DETERMINATO LA SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE SUL PUNTO SPECIFICO NELLA CIRCOLARE N. 25 DEL 7 FEBBRAIO SCORSO. I SOCI DI CUI TRATTASI PRODUCONO INFATTI UN REDDITO DI CAPITALE E NON UN REDDITO D'IMPRESA.
L'ARGOMENTO E' STATO SOTTOPOSTO ALLE VALUTAZIONI DEI MINISTERI VIGILANTI. SI FA PERTANTO RISERVA DI FORNIRE ULTERIORI NOTIZIE SULL'ARGOMENTO APPENA POSSIBILE.
CONSIDERATO QUANTO ESPOSTO AL PRECEDENTE PUNTO 3.1, NON PUO' PER IL MOMENTO ESSERE FISSATO UN TERMINE PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE ASSICURATIVA. LE SEDI PERTANTO NON DOVRANNO EFFETTUARE ISCRIZIONI D'UFFICIO, MA ACCETTERANNO LE DOMANDE SPONTANEAMENTE PRESENTATE DAI SOGGETTI DI CUI TRATTASI. ANCHE SU TALE PUNTO SI FA RISERVA DI ISTRUZIONI.
NON SUSSISTONO PROBLEMI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INIZIO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PER I SOCI INDICATI IN EPIGRAFE. SI DOVRA' PERTANTO CONSIDERARE TEMPESTIVA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESENTATA ENTRO IL 20 LUGLIO 1997 DAI SOGGETTI IN ATTIVITA' ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E DA COLORO CHE LA INIZIANO NEL MESE DI GIUGNO 1997. PER COLORO CHE INIZIANO L'ATTIVITA' IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SARA' CONSIDERATA TEMPESTIVA LA DOMANDA PRESENTATA ENTRO LA PRIMA SCADENZA DI LEGGE SUCCESSIVA ALLA DATA DI INIZIO DELL'ATTIVITA' STESSA. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO