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Circolare INPS n°  1 del  7 gennaio 2003

 

 

OGGETTO:

Modalità di compilazione del mod. DM10/2 - Novità dal 1.1.2003

 

SOMMARIO:

Principali innovazioni apportate alle modalità di compilazione del mod. DM10/2 in occasione della stesura del nuovo manuale in corso di emanazione.

 

 

PREMESSA

 

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di riscossione dei contributi, tra le quali si citano l’abolizione del modello DM10/1 e l’introduzione del modello F24, la soppressione dei contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), le disposizioni del D.lgs. 314/97 che hanno allineato la base imponibile previdenziale con quella fiscale, fatte salve alcune eccezioni tassativamente elencate, la revisione delle aliquote contributive con la soppressione di alcuni contributi minori, si è reso necessario aggiornare le istruzioni per la compilazione del modello DM10/2.

 

Al riguardo si comunica che è stato predisposto un nuovo manuale che recependo le innovazioni intervenute, riepiloga le istruzioni per la compilazione delle denunce dei mod. DM10/2. Il nuovo manuale, che sostituisce la precedente edizione “Gennaio 1989”, verrà divulgato entro breve tempo.

 

Con la presente circolare si illustrano le principali innovazioni contenute nel Manuale di istruzioni,  cui  le aziende si dovranno attenere per la compilazione delle denunce contributive DM10/2 a decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003”.

 

 

 

1. CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITÀ

 

1.1. Generalità delle aziende

Con la soppressione dei contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ed a seguito dell’armonizzazione dell’imponibile contributivo di cui al  D.Lgs. n. 314/97, sono venute meno le esigenze operative che richiedevano la necessità di esporre separatamente i contributi per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità. A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003”, per la generalità dei datori di lavoro, la contribuzione per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità deve essere sempre inclusa nel totale dell’aliquota. Pertanto i codici P300 e P400 non dovranno più essere utilizzati.

 

1.2. Aziende dello spettacolo

A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003”, i datori di lavoro dello spettacolo (CSC 7.07.09 e 1.18.08) devono indicare i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità congiuntamente alle altre contribuzioni senza procedere all’esposizione separata.

Per il solo personale artistico non dipendente, il datore di lavoro esporrà con il codice P400 il contributo per l’indennità di maternità e, ove dovuto, con il codice P300 il contributo per l’indennità economica di malattia.

Qualora i datori di lavoro non siano tenuti al versamento del contributo per l’indennità economica di malattia, dovranno richiedere alla Sede competente l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione 8G.

 

1.3.  Datori di lavoro che occupano lavoratori in paesi extracomunitari non convenzionati

A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003” i datori di lavoro che occupano personale impiegato in paesi extracomunitari non convenzionati, devono includere i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità nell'aliquota complessiva. Pertanto i codici P300 e P400 non dovranno più essere utilizzati.

 

1.4.  Aziende di pubblici servizi di trasporto -  ex fondo autoferrotranvieri

A decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003” i datori di lavoro devono includere i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità nell'aliquota complessiva. Pertanto i codici P300, P330 e P400 non dovranno più essere utilizzati.

 

 

1.5. Enti pubblici -  Datori di lavoro che occupano giornalisti iscritti INPGI

Per effetto di quanto sopra illustrato nei precedenti punti, l’esposizione dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità con i già previsti codici della serie P… continua ad operare solo per gli Enti pubblici (c.s.c. 20101 – 20102) e per i lavoratori con qualifica di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’INPGI (codice P430).

 

2. GESTIONI CONTABILI SEPARATE NELL’AMBITO DEL F.P.L.D.

 

A decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2003" i codici tipo contribuzione "46", "53", "54", 56", "58", "59", "75", "77" e “86” che contraddistinguono i lavoratori per i quali competono determinati benefici, dovranno essere preceduti solo dal carattere “Z” e non più dal carattere "X”. Ciò   in quanto per i lavoratori in questione,  già iscritti agli ex fondi speciali al 31.12.1995, il periodo di spettanza degli eventuali benefici contributivi (es. formazione lavoro, assunzione dalle liste di mobilità, disoccupati di lunga durata ecc.) è già da tempo esaurito.

 

 

3. DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI

 

In relazione ai quesiti pervenuti sulle modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori richiamati alle armi aventi qualifiche particolari, come ad esempio apprendisti qualificati ex legge 56/1987, lavoratori per i quali competono benefici per l’assunzione, si precisa che l'indennità di richiamo alle armi spetta ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di operaio e impiegato dipendenti da aziende private. L'indennità non spetta per i lavoratori apprendisti, mentre spetta per lavoratori per i quali l’azienda beneficia di particolari agevolazioni contributive in possesso delle qualifiche previste.

Nel corso del richiamo è ininfluente la particolare tipologia di assunzione, rilevando esclusivamente la qualifica del lavoratore (operaio e impiegato). Pertanto i dati dei lavoratori richiamati, in  qualsiasi “status contributivo” si trovino al momento del richiamo (assunzione agevolata, a tempo parziale, apprendisti qualificati legge 56/1987 ecc.), devono essere esposti esclusivamente con il codice 137 se operai, 237 se impiegati.

 

4. DATORI DI LAVORO DEL SETTORE EDILIZIA: ESPOSIZONE PERIODI DI  FERIE

 

Nel settore dell’edilizia il pagamento delle ferie annuali viene assolto dalle Casse Edili. In occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro edile deve esporre i dati dei lavoratori riportando il numero delle giornate retribuite (ferie e giornate lavorative o comunque retribuite) e la retribuzione effettivamente erogata nel mese. Tale retribuzione, normalmente, non è sufficiente a garantire il rispetto del minimale giornaliero per tutte le giornate retribuite, conseguentemente vengono emesse note di rettifiche, non dovute, per mancato rispetto del minimale giornaliero.

Al fine di evitare l'emissione indebita di note di rettifica, i datori di lavoro edili dovranno utilizzare il quarto carattere "M" anche in occasione della fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.

 

5. DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI EX LSU E LAVORATORI GIA’ DESTINATARI DI  BORSE LAVORO

I datori di lavoro che stabilizzano lavoratori assunti dal bacino LSU, ovvero partecipanti alle borse lavoro, oltre ad esporre i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale previste per la tipologia di assunzione, devono indicarne, ai fini statistici, il numero nel quadro B-C.

I lavoratori stabilizzati provenienti dal bacino LSU, devono essere indicati con il codice LS01 (circolare n. 93 del 21.4.1999), mentre i lavoratori partecipanti alle borse lavoro, con il codice BS01 (circolare n. 257 del 16.12.1998). Al riguardo si precisa che, stante la finalità statistica dei codici, gli stessi devono essere utilizzati per tutto il periodo di spettanza delle agevolazioni contributive.