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Circolare INPS n° 10  del 22 gennaio 2003

 

 

 

OGGETTO:

Anno 2003. Principali innovazioni aventi riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito

 

SOMMARIO:

Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria) ed altre disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nell’anno 2003.

 

 

Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito che hanno riflesso nel corso dell’anno 2003.

 

 1. Novità introdotte dalla legge finanziaria per l’anno 2003.

 

1.1 Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

La legge finanziaria non ha disposto per l’anno in corso la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1).

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, tuttavia, disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia (2).

Alla luce di quanto precede, da “gennaio 2003”, la procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le contribuzioni in argomento (3).

Le stesse, in conseguenza della predetta delega, potranno essere pretese in corso d’anno, a seguito di presumibili provvedimenti di proroga.

 

 1 .2 Possibilità d’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

È prorogata al 31 dicembre 2003 la possibilità d’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (4).

Per la fruizione dei benefici contributivi in caso d’assunzione, infatti, la legge finanziaria (5) ha previsto, per l’anno 2003, la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

Per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi, è confermata la prassi già nota.

 

1.3. Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.

Anche per l’anno in corso restano in vigore le disposizioni in materia di Piani d’inserimento professionale regionali ed interregionali (6).

È prevista (7), infatti, la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie prestabilite entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, e, comunque, fino a 91 milioni di euro.

Per consentire ai soggetti utilizzatori di eseguire le operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani utilizzati nei piani, le Sedi avranno cura di attivare con i competenti Servizi per l’impiego le consuete sinergie.

Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, sono confermate le modalità già in uso.

 

 1.4 Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possono essere istituiti fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

I Fondi sono finanziati dal gettito della contribuzione proveniente dai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.

L’aliquota di finanziamento è quella già stabilita dalla legge quadro sulla formazione (8) a copertura degli oneri relativi al fondo di rotazione.

Si tratta del contributivo integrativo (0,30%) di cui all’art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.

La norma, modificando la precedente disposizione (9) fissa l’adesione entro il 30 giugno 2003.

La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di adesione, la riscossione della relativa contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai datori di lavoro.

La materia sarà illustrata con apposita circolare in corso di predisposizione.

 

 2. Altre disposizioni aventi riflesso nell’anno 2003.

 2.1 Riduzione contributiva nell’edilizia.

L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002 (allegato 1) ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD.

La tecnica legislativa utilizzata, novellando la precedente disposizione (10), fa sì che il beneficio continui ad applicarsi senza soluzione di continuità rispetto a quello precedente.

Si osserva, tuttavia, che, non essendo stato modificato l’impianto legislativo di riferimento, l’operatività della riduzione rimane subordinata alla pubblicazione dell’apposito Decreto attuativo che, per quanto riguarda l’anno 2002, è in corso d’emanazione.

Le disposizioni operative per il recupero del beneficio, saranno impartite dopo la pubblicazione del Decreto interministeriale.


 

 2.2 Disposizioni in materia di sgravi.

 2.2.1 Sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.

Si ricorda che nell’anno in corso continua ad applicarsi la normativa in materia di sgravio totale triennale introdotta rispettivamente dalle seguenti leggi:

 

 

Legge

Anno d’assunzione dei lavoratori

23/12/1998, n. 448  art.   3

2000 - 2001

28/12/2001, n. 448  art. 44

2002

 

 2.2.2 Sgravio alle imprese armatoriali.

L’articolo 21, c. 10 della legge n. 289/2002 (allegato 2) riconosce, a favore delle imprese armatrici italiane, l’estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Lo sgravio, previsto per gli anni dal 2003 al 2005 nella misura del 25 per cento, compete alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Ai sensi dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia dell’agevolazione è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea.

Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo.

 

 

 

 

(1) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2002 con D.D.M.M. 30956 e 30968 del 8 aprile 2002 (si veda al riguardo la circolare n. 116 del 21 giugno 2002).

 

(2) Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (GU n. 305 del 31/12/2002- Suppl. Ordinario n. 240) Art. 41, c. 1.

 

(3) Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).

 

(4) Disposizione introdotta dall’art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52, come modificato, da ultimo, l’art. 2, c. 1 della legge 31/7/2002, n. 172, di conversione del D.L. 11 giugno 2002, n. 108.

 

(5) Art. 41, c. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

(6) Art. 15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

(7) Art. 41, c. 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

(8) Legge 21 dicembre 1978 n. 845.

 

(9) Art. 118 della legge 29/12/2000, n. 388.

 

(10) Art. 45, c. 18 della legge n. 144/1999. Riduzione per il triennio 1999 – 2001.

 

 


 

Allegato 1

 

Legge 22 novembre 2002, n. 266 Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002.

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"

 

- Stralcio -

Art. 2.

Norme in materia di appalti pubblici.

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

 


 

 

 

Allegato 2

 

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 - Suppl. Ordinario n. 240.

 

- Stralcio -

 

Art. 21, c. 10.

 

I benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25  per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l’intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di  imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.