Sentenza Corte di Cassazione n° 9167 del 6 luglio 2001
(Cassazione Sezione Lavoro: Pres. Santojanni, Rel. Simoneschi)
LE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO COMPORTANO UN’ATTENUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTIVI E DEI CONTROLLI DELL’IMPRENDITORE
Concetta T. ha lavorato per la S.p.A. Molteni Farmaceutici con mansioni di propagandista in base a un formale contratto di collaborazione autonoma. Ella ha chiesto al Pretore di Firenze di accertare che in realtà aveva lavorato in condizione di subordinazione e di riconoscerle i diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato.
Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Firenze, che ha escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale ha rilevato che alla propagandista era stata assegnata una zona prestabilita e che ella doveva visitare almeno dieci medici al giorno, usando un proprio mezzo, secondo un percorso stabilito di volta in volta, di regola senza affiancamento di un capo area; ha inoltre accertato che ella doveva presentare i rapportini delle visite effettuate e che la società aveva predisposto modalità di propaganda dei prodotti anche mediante direttive.
Peraltro il Tribunale ha ritenuto che l’organizzazione del lavoro dei propagandisti fosse ben lontana dal concretare l’esistenza di una forte ed efficace posizione di controllo in capo all’impresa, apparendo il sistema piuttosto basato su una relazione fiduciaria, in assenza di obblighi puntualmente esigibili e quindi di controllo sulle operazioni lavorative; pertanto ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato caratterizzato da un coordinamento esterno dell’impresa, secondo un sistema di direttive generali e programmatiche tese ad indicare al prestatore di lavoro le sole modalità di massima delle operazioni da eseguire.
Connotato della subordinazione – ha affermato il Tribunale – è "una completa alienazione della libertà e delle iniziative del lavoratore al fine di poter rispondere ed adeguarsi inderogabilmente a un tipo di organizzazione unilateralmente imposta".
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del Tribunale per difetto di motivazione e per violazione della normativa di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. La "completa alienazione" che, secondo il Tribunale, caratterizzerebbe la subordinazione – ha affermato la Corte – è fuori della realtà giuridica, dovendo in materia applicarsi i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui gli ordini specifici e l’esercizio di un’attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, nei quali si estrinseca il potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, si atteggiano diversamente in relazione alla peculiarità delle suindicate prestazioni; inoltre, non è necessario che i predetti ordini siano continui, dettagliati e strettamente vincolanti, considerato altresì che l’assoggettamento può realizzarsi anche con riferimento a direttive programmatiche soltanto impresse nella struttura aziendale.
Inoltre – ha osservato la Corte – il potere direttivo dell’imprenditore, generalmente ritenuto il criterio tipicizzante il lavoro subordinato, con l’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, sempre più caratterizzati dalla tendenza alla esteriorizzazione o terziarizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, ove si riferisca a questi processi, diviene sempre meno significativo della subordinazione, per la impossibilità di un controllo pieno e diretto delle diverse fasi della attività lavorativa prestata; così è, ad esempio, in una recente e nuova tipologia contrattuale, quale è il lavoro temporaneo, ove il potere direttivo addirittura si scinde tra due diversi soggetti, ovvero l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice.
Lo stesso avviene – ha rilevato la Corte – nelle diverse forme di lavoro atipico caratterizzate dalla locazione flessibile del lavoro (lavoro di ufficio e lavoro di gruppo a distanza, lavoro mobile, lavoro a domicilio, il telecommunting, ecc.), nelle quali l’attività dei prestatori di lavoro è naturalmente caratterizzata da un’ampia autonomia operativa.
La subordinazione – ha affermato la Corte – sussiste quando il lavoratore si obbliga a porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, e ad impiegarle con continuità, con fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartitegli ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione: costituendo tali condizioni il requisito minimo ma sufficiente per ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Questo requisito – ha concluso la Corte – sussiste nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha accertato il collegamento della prestazione ai fini dell’attività di una casa farmaceutica e la sussistenza di direttive entro le quali, sia pure con i margini di discrezionalità di un rappresentante commerciale, la prestazione doveva essere eseguita.