Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9151 del 13 maggio 2004
Rapporto subordinato configurabile se vi è l'obbligo di reperibilità telefonica
Il rapporto di lavoro subordinato si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata, in base a diversi e variabili criteri, il principale è perciò decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione.
Con la sentenza n. 9151 del 13 maggio 2004 la Cassazione (Presidente Dell’Anno – relatore Roselli) ha ricordato i criteri per la distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, precisando che per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è indispensabile la presenza del lavoratore in azienda potendo invero sussistere anche nel caso di un obbligo di reperibilità del lavoratore per telefono.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 aprile
1999 al Pretore di Trento, Marina Coser chiedeva l'accertamento
di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la s.r.l. Adige servizi,
esercente autonoleggio, fra il gennaio 1997 e l'aprile 1998 ed avente ad
oggetto prestazioni di impiegata, nonché la condanna
della società al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione
contributiva.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda d'accertamento
con sentenza non definitiva del 16 maggio 2000 e quella di condanna con
sentenza definitiva del 25 luglio successivo, ma, su impugnazione della
società, queste decisioni venivano riformate con sentenza del 4 gennaio 2001
dalla Corte d'appello.
Questa riteneva la natura autonoma del rapporto, ponendo in rilievo come la Coser fosse retribuita a percentuale sui corrispettivi dei
noleggi, oltreché con una paga fissa, come ella
avesse assunto il rischio dei danni derivanti eventualmente dalla stipula dei
contratti e come esistesse un vincolo non di presenza in ufficio ma soltanto di
reperibilità telefonica.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Coser
mentre l'intimata s.r.l. Adige servizi non si è costituita.
Motivi della
decisione
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione
dell'art. 2094 cod. civ. e difetti di motivazione,
sostenendo l'erronea esclusione, da parte del collegio di merito, della natura
subordinata delle prestazioni di impiegata da lei rese in favore della società
esercente autonoleggio. Ella esclude che potessero
avere un valore decisivo sia la sua richiesta di iscrizione alla gestione
previdenziale dei lavoratori parasubordinati, sia la parziale retribuzione a
percentuale. Esisteva, per contro, una sua piena inserzione
nell'organizzazione produttiva della società datrice di lavoro, con
assoggettamento alla presenza in ufficio, o almeno alla reperibilità
telefonica, entro un determinato orario.
Il motivo è fondato.
Il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod.
civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più
prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera
continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc.
civ.), in base a diversi e variabili criteri, il
principale è perciò decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del
prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al
potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne
l'esecuzione.
Potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il
lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata.
Il suo esercizio si estrinseca in specifiche
disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro
autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve
nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal
datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n. 12458). Il
primo adempie così l'obbligazione servendosi di mezzi non già propri bensì
appartenenti al secondo.
Né sulle caratteristiche sostanziali ed effettive
del rapporto, così come si svolge, possono prevalere elementi formali, quale il
nomen iuris
attribuito dalle parti (Cass. 10 aprile 2000 n. 4533, 25 settembre
2000 n. 12685), oppure l'iscrizione del lavoratore
nell'albo delle imprese artigiane (Cass. 14 novembre 1995 n. 11796) o, come nel caso di specie, in una gestione previdenziale
separata.
La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione
esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio, e più in
generale al rischio d'impresa, e questa assenza di
rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre
dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli
utili conseguiti dal datore.
A questi principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, non si è
attenuta la Corte d'appello, la quale ha escluso la subordinazione del rapporto
attribuendo rilevanza decisiva al fatto che la lavoratrice, attuale ricorrente,
percepisse una percentuale dei corrispettivi pagati dai clienti che prendessero
in locazione autovetture dell'impresa.
Inoltre la Corte di merito ha omesso di accertare:
A)- Quali fossero le precise mansioni espletate dalla
lavoratrice, ossia se ella esercitasse semplici funzioni di impiegata (art.
2095 cod. civ.) oppure se potesse assumere iniziative di organizzazione
autonoma. eventualmente servendosi di collaboratori
propri.
B)- Se ella abbia mai rifiutato effettivamente, in base a specifiche previsioni
contrattuali, la stipula di contratti di locazione e, in caso positivo, se
abbia dovuto giustificare il rifiuto davanti alla datrice di lavoro.
C)- Se abbia mai risposto di danni, e quali, derivati dalla stipulazione del
contratto.
D)- A quale orario di lavoro, precisamente, ella fosse tenuta, non bastando ad
escludere l'assoggettamento ad orario il fatto che, allontanandosi dai locali
dell'impresa, ella dovesse essere comunque reperita attraverso il telefono
portatile (cfr. pag. 7 della
sentenza impugnata). Infatti l'esecuzione delle
prestazioni subordinate ben può avvenire fuori dai calcoli dell'impresa.
E)- Se il lavoro notturno dovesse essere retribuito, a prescindere dal
meccanismo più o meno complesso della materiale corresponsione (cfr. pag. 7, ultimo capoverso,
della sentenza impugnata).
Il suddetto errore nell'applicazione dell'art. 2094 cit. e le lacune della
motivazione in fatto comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il
rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale, uniformandosi ai principi di
diritto sopra enunciati, eseguirà gli accertamenti di cui alle lettere da A a F, pervenendo all'esatta qualificazione del rapporto di
lavoro in questione.
La stessa Corte del rinvio provvederà in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2004.