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Sentenza Corte Cassazione Sezione Lavoro n. 8307 del 21 aprile 2005

La subordinazione può assumere forme più attenuate anche in relazione all’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro. In particolare nel caso di prestazioni aventi natura creativa, intellettuale, dirigenziale o professionale

Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato il fondamentale requisito della subordinazione (intesa come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) non può essere valutato in astratto, ma deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’impresa datoriale.

L’elemento della subordinazione può atteggiarsi diversamente e assumere forme più attenuate anche in relazione all’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o della emersione di una serie di professionalità specifiche o “atipiche”.
Quando le prestazioni lavorative abbiano particolari caratteristiche (per la loro natura creativa, intellettuale, dirigenziale o professionale) che, ad esempio, non si prestino ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con una continuità regolare anche negli orari, il parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente valutato o escluso mediante il ricorso a criteri cd. complementari o sussidiari, quali, ad esempio, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e l’assenza di rischio in capo al lavoratore.