Sentenza Corte Cassazione Sezione Lavoro n. 8307 del 21 aprile 2005
La subordinazione può assumere forme più attenuate anche in relazione all’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro. In particolare nel caso di prestazioni aventi natura creativa, intellettuale, dirigenziale o professionale
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato il fondamentale requisito della subordinazione (intesa come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) non può essere valutato in astratto, ma deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’impresa datoriale.
L’elemento
della subordinazione può atteggiarsi diversamente e assumere forme più attenuate
anche in relazione all’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro
nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori
del ciclo produttivo o della emersione di una serie di professionalità
specifiche o “atipiche”.
Quando le prestazioni lavorative abbiano particolari caratteristiche (per la
loro natura creativa, intellettuale, dirigenziale o professionale) che, ad
esempio, non si prestino ad essere eseguite sotto la direzione del datore di
lavoro o con una continuità regolare anche negli orari, il parametro distintivo
della subordinazione deve essere necessariamente valutato o escluso mediante il
ricorso a criteri cd. complementari o sussidiari, quali, ad esempio, la
periodicità e predeterminazione della retribuzione, il coordinamento dell’attività
lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assenza
di una pur minima organizzazione imprenditoriale e l’assenza di rischio
in capo al lavoratore.