LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO: QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Cassazione Sezione Lavoro 28 luglio 1999, n. 8187
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato ovvero come autonomo occorre far riferimento oltreché al momento attuativo del rapporto anche all’atteggiarsi della volontà delle parti nel momento costitutivo dello stesso, sicché ove esse abbiano dichiarato di voler escludere la subordinazione è possibile pervenire a una diversa qualificazione del rapporto solo se si dimostra che tale subordinazione si è, di fatto, realizzata in fase d’esecuzione, con l’assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento, restando altrimenti esclusa l’utilizzabilità, ai fini dell’affermazione della natura subordinata dell’attività, di elementi compatibili con l’uno o con l’altro tipo di rapporto, quali la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, le direttive e i controlli sull’esecuzione, l’inesistenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore.
(Fattispecie relativa all’attività svolta a favore di un Comune da alcuni addetti alle pulizie e ad altre semplici mansioni di manovalanza).
Nota
La sentenza in commento riconferma un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 23.11.1998 n.11885; Cass. 4,8.1995 n.8565).
Ciò nonostante è degna di nota perché affronta, sia pure incidentalmente, un argomento di grande attualità: il valore dei verbali di accertamento INPS nelle controversie aventi a oggetto l’accertamento della natura del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Isernia, che, nell’accertamento della natura subordinata o autonoma di alcuni contratti stipulati fra un ente comunale e alcuni lavoratori addetti alle pulizie delle scuole civiche, aveva considerato prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato le risultanze del verbale INPS.
La Corte ritiene che il contratto vada interpretato secondo la comune intenzione delle parti, così come dispone l’articolo 1362 del codice civile.
Perciò, accertata la volontà delle parti di costituire una diversa qualificazione bisogna dimostrare che la subordinazione si è, di fatto, realizzata in fase di esecuzione del rapporto, senza attribuire alcun valore probatorio al verbale dell’ente previdenziale.