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Sentenza Corte di cassazione n° 7800 dell’8 giugno 2001

(Cassazione Sezione Lavoro, Pres. Lupi, Rel. Filadoro)

IL LAVORATORE PUO’, CON UNA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE, RINUNCIARE ALLA RETRIBUZIONE, MA NON AI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


Gianlucio B., dipendente della S.r.l. Faro, licenziato nel settembre 1993 ha promosso, con l’assistenza del sindacato, una vertenza per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
La controversia è stata definita nell’aprile 1994 con una conciliazione, sottoscritta in sede sindacale, in base alla quale l’azienda ha revocato il licenziamento, reintegrando il lavoratore con effetto dall’aprile 1994, mentre il dipendente ha rinunciato alla retribuzione per gli otto mesi intercorsi fra il licenziamento e la reintegrazione.
Successivamente il lavoratore ha chiesto al Pretore di Bari di condannare l’azienda a versare all’INPS i contributi previdenziali relativi al periodo dal settembre 1993 all’aprile 1994, sostenendo che, per effetto della conciliazione, il rapporto di lavoro era stato ripristinato con effetto dalla data del licenziamento e che la sua rinuncia alla retribuzione non esonerava la datrice di lavoro dall’obbligo verso l’ente previdenziale.
Il Pretore ha rigettato la domanda.

Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Bari, che ha condannato l’azienda al pagamento dei contributi previdenziali, in quanto ha ritenuto che, con la conciliazione in sede sindacale, il rapporto di lavoro sia stato ripristinato con effetto retroattivo e che con la rinuncia alla retribuzione il lavoratore non aveva rinunciato anche ai contributi previdenziali; peraltro – ha osservato il Tribunale – i diritti di natura previdenziale sono indisponibili quando si tratti di contributi non prescritti.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente accertato il ripristino del rapporto di lavoro con effetto retroattivo ed ha escluso che la rinuncia del lavoratore alla retribuzione potesse avere effetti sugli obblighi previdenziali.
La Corte ha osservato che il lavoratore può rinunciare alla retribuzione, ma non anche alle contribuzioni previdenziali, che rientrano nel novero dei diritti indisponibili.