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Sentenza Corte di Cassazione n° 7552 del 16/7/1999

La sentenza n.7552 del 16 luglio è ritornata sul problema dell’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate in base ad un accordo transattivo.

La Corte, premesso che la nozione di retribuzione imponibile di cui all’art.12 della legge n.153 del 1969 è più ampia, rispetto al concetto di retribuzione rilevante in relazione al rapporto di lavoro, in quanto fondata sul principio della causalità e non su quello della corrispettività, ha affermato che le erogazioni del datore di lavoro sono assoggettate a contribuzione assicurativa salvo che siano corrisposte non per eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma per evitare il rischio della lite stessa, senza alcun riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, onde il loro collegamento con il rapporto di lavoro si rivela meramente occasionale.